naturalistico, prima che giuridico, è l’età della vittima: mentre la legge di riforma del 1996 differisce l’intervento penale alle diverse fasi di età considerate, con la successiva legge contro la pedofilia del 1998, il legislatore prende a riferimento esclusivamente la minore età, intesa al di sotto dei quattordici anni120. L’introduzione della legge 3 agosto 1998, n. 269, intitolata «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», testimonia l’esigenza di sopperire alle lacune non colmate dalla precedente normativa, approvata in situazione di urgenza, in materia di tutela dei fanciulli «contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a
118
D. MARCHETTI – A. DI TILLIO, op. cit., p. 93 e ss.
119
C. PATERNITI, op. cit., p. 146.
~ 64 ~
salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale121». L’obiettivo tracciato dalla legge, si ispira alla Convenzione di New York, stipulata il 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, adottata il 31 agosto 1996.
Il recepimento di questi atti internazionali è stato sviluppato con l’introduzione di cinque nuovi articoli nel nostro codice penale: 600- bis, prostituzione minorile; 600-ter, pornografia minorile; 600-quater, detenzione di materiale pornografico; 600-quinquies, iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile; 600-sexies, circostanze aggravanti ed attenuanti; 600- septies, confisca e pene accessorie. Le fattispecie introdotte sono accomunate dall’identità del bene giuridico tutelato, rappresentato dalla integrità fisica e psicologica del minore122.
Dal punto di vista della tecnica legislativa, si è utilizzato un innesto, in una già preesistente normativa, di una o più fattispecie; tuttavia, è necessario accertare se le innovazioni normative del 1998 introducano nuove incriminazioni, ovvero ci si trovi davanti ad un illecito già regolato, sotto mentite spoglie. In rapporto alla legge del 1996, la
nuova normativa fornisce una tutela piena e assoluta
121
Cit. art. 1, l. n. 269 del 1998.
~ 65 ~
all’infradiciottenne, a garanzia della sua intangibilità sessuale, essendo la legge introdotta in attuazione degli obblighi internazionali assunti, a prescindere dal tipo di reato, che sia minaccia, violenza, inganno o suddetti abusi. I nuovi delitti sono stati introdotti tra i delitti contro la personalità individuale, accanto ai delitti di schiavitù, collocazione molto criticata da una parte della dottrina perché considerata irrazionale visto che le fattispecie non si pongono in rapporto di specialità con la riduzione in schiavitù, né in alcuni casi, hanno carattere di continuità, oltre ad essere punite molto più lievemente rispetto all’art. 600 c.p.; si è, altresì, sostenuto che il richiamo alla schiavitù potrebbe addirittura svalutare l’originario concetto della stessa. Altri autori, piuttosto, hanno inteso la collocazione come corretta, per il motivo stesso che lo sfondo internazionale ha equiparato lo sfruttamento sessuale dei minori ad una forma di
schiavitù contemporanea123. La legge, di fatto, non sanziona condotte
che si estrinsecano in un contatto fisico con minori, bensì condotte che traggono origine da motivi di natura prettamente patrimoniale, pertanto, si sanzionano altresì tutte «quelle attività che sono prodromi che e strumentali alla pratica della pedofilia, come l’incitamento alla prostituzione minorile, la diffusione della pornografia minorile e la promozione del turismo sessuale relativo a minori124».
123
A. TRINCI – S. TOVANI, op. cit., p. 22.
~ 66 ~
Il quadro delineato dalle novelle del 1996 e del 1998 è stato ulteriormente complicato con ulteriori modifiche provenienti dalla legge 11 agosto 2003, n. 228, e dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38. La legge del 2003, recante «Misure contro la tratta delle persone», ha riscritto l’art. 600 c.p., sostituendo integralmente anche gli artt. 601 e 602 e modificando gli artt. 600-sexies, 600-septies e 609-decies c.p.; con la stessa, ricorre ad una ampia nozione di schiavitù, tale da includervi la riduzione o il mantenimento di una persona in uno stato di soggezione continua. In questo modo, si creeranno senza dubbio delle sovrapposizioni tra le nuove disposizioni sulla schiavitù e quelle in materia di sfruttamento sessuale, il legislatore pertanto ha previsto un aggravamento di pena nell’ipotesi in cui i reati 600, 601 e 602 c.p. siano commessi in danno ai minori di diciotto anni125.
Con la legge del 2006, recante «Disposizioni contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet», il legislatore è intervenuto nuovamente su quasi tutte le norme introdotte con la l. n. 269 del 1998, ma anche sulle disposizioni in materia di violenza sessuale. Quest’ultimo intervento è dovuto alle integrazioni derivanti dalla Convention on Cybercrime, adottata dal Consiglio d’Europa e in vigore dal 1 luglio 2004, e dalla Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea, approvata il 22 dicembre 2003, oggi sostituita dalla direttiva 2011/93/UE126.
125
B. ROMANO, op. cit., 2013, p. 40.
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La Convention on Cybercrime ha criminalizzato le condotte di produzione, cessione, vendita, distribuzione o trasmissione di materiale pornografico. La stessa intende la pornografia infantile come «il materiale pornografico che raffigura: a) un minore coinvolto in un comportamento esplicito; b) un soggetto che sembra essere un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito; c) immagini realistiche raffiguranti un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito127». Mentre quest’ultima consente agli Stati aderenti di non procedere alla penalizzazione delle lett. b) e c), la Decisione quadro prevede, piuttosto, l’incriminazione dello sfruttamento sessuale dei bambini nelle sue varie forme, dalla partecipazione ad attività sessuali mediante l’uso di coercizione, forza o minaccia o abuso di posizione di fiducia, alla prostituzione o produzione di spettacoli a carattere pornografico128.
L’Italia ha recepito questi atti attivando un meccanismo che consente di bloccare il pagamento con carte di credito di immagini e filmati disponibili in rete: è stata creata dal Ministero degli Interni una “black list” di siti per perseguire i responsabili e attivare procedure di blocco. Sono state inasprite le pene detentive, anche attraverso la previsione di circostanze aggravanti, con ulteriore interdizione perpetua da ogni incarico di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni incarico in istituzioni o strutture prevalentemente frequentate da
127
Art. 9, comma 2, Convention on Cybercrime.
~ 68 ~
minori; inoltre, viene previsto l’obbligo per gli operatori turistici di inserire nei materiali propagandistici e documenti di viaggio avvertenze sulla perseguibilità anche in Italia di reati di pedofilia commessi all’estero; si prevede anche una responsabilità patrimoniale delle persone giuridiche coinvolte in reati di pedofilia, oltre alla responsabilità penale per le persone fisiche responsabili della società129. È stata introdotta una nuova fattispecie di reato, la c.d. “pornografia virtuale”, con la quale si permette l’applicazione degli artt. 600-ter e 600-quater c.p. anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, ovvero immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Tutte queste indicazioni hanno portato alla modifica degli artt. 600-bis, 600-ter, 600-septies, 609-quater, 609- septies, 609-nonies, 734-bis c.p. e alla sostituzione dell’art. 600- quarter c.p.
Nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese si è assistito ad un clima di crescente e sempre più diffusa “insicurezza collettiva” che ha incrementato una situazione di emergenza nel settore della pubblica sicurezza e che ha condotto il Governo ad emanare dei provvedimenti
volti ad arginare questi fenomeni130. È stata emanata una nuova legge,
129
B. ROMANO, op. cit., 2013, p. 42.
130
R. BIANCHETTI, Ri-valutazione della pericolosità sociale e limitazioni
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l. n. 38 del 2009, in materia di sicurezza pubblica e antiviolenza che introduce significative novità in tema di pericolosità presunta degli autori di reati di maggior allarme sociale, attraverso l’inasprimento delle pene e l’ampliamento del ricorso alle misure precautelari e cautelari, con successiva restrizione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria. Si introduce, peraltro, una nuova fattispecie criminosa degli atti persecutori, prodromica del reato di violenza sessuale, meglio nota come “stalking”, con l’art. 612-bis. Infatti, la nuova legge sostituisce il comma 3 dell’art. 275 c.p.p., applicando il regime di custodia cautelare in carcere ivi previsto quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine, altresì, a delitti come prostituzione minorile ex comma 1 art. 600-bis c.p., pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, anche di gruppo, e atti sessuali commessi in danno di un minorenne, di quest’ultime quando non ricorrano le circostanze attenuanti131.
Con l’introduzione del nuovo art. 612-bis, la salvaguardia dagli atti persecutori oggetto di tutela sostanziale si basa su precipue previsioni processuali modellate sulla necessità di tutelare la persona che ha subito o sta subendo lo stalking attraverso una serie di norme che costituiscono un sostegno delle istituzioni pubbliche alla medesima
dipendenze: dal desiderio alla violenza. Evoluzione e trattamento, a cura di F.
Avenia e A. Pistuddi, Milano, 2012, p. 260.
131
A. MARANDOLA, I profili processuali delle nuove norme in materia di
sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking, in Dir. Pen. e Processo, 2009, 8, p. 946.
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persona. Infatti, lo stalker di solito non si limita a molestare la vittima, ma pone in essere diverse condotte illecite, quali ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia, lesioni personali, omicidio, oltre la violenza sessuale132.
Si tratta di un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle minacce o molestie, protratte per un certo lasso di tempo in modo seriale e comportanti tre differenti eventi tra loro alternativi che devono essere in rapporto di immediata causalità con la condotta di aggressione: «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita133». Tale delitto valenza ha generica e sussidiaria rispetto ai reati di minaccia (612) e molestia (660). Inoltre, si prevede la circostanza aggravante nel caso in cui lo stalker sia un coniuge, anche separato o divorziato, una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, ovvero la vittima sia un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona con disabilità, ovvero il fatto è stato commesso con armi o da persona travisata.
132
A. BERTI – C. FIZZOTTI – C. MABERINO – E. ZANELLI, Stalking, dalla
clinica alla teoria: lo stalker, in Rivista di psichiatria, 2000, p. 3 ss.
~ 71 ~
Successivamente, ad incidere sul quadro in materia sessuale, modificandone le fattispecie a protezione dei minori, è stata la legge 1° ottobre 2012, n.172, contenente la «Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno». Tra le novità significative, vi è il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di maltrattamento, per i delitti contro la personalità individuale, ex artt. 600 e ss. c.p. e per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e di violenza sessuale di gruppo. Inoltre, si introduce una nuova fattispecie di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografica art. 414-bis e si aggiunge la misura interdittiva della decadenza dalla potestà genitoriale in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p. per il reato di mutilazione genitale femminile, nonché l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno134.
La legge del 2012 modifica anche il delitto di maltrattamenti ex art. 572 c.p., adesso esteso anche al convivente e punito più severamente, e il delitto di prostituzione minorile ex artt. 600-bis e 600-ter c.p., ora estero anche alla condotta di reclutamento di una persona di età inferiore agli anni diciotto da destinare alla prostituzione e alle condotte di gestione, organizzazione e controllo della prostituzione di
134 A. TRINCI – S. TOVANI, op. cit., p. 26.
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una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero alla condotta di chi da tale fatto trae profitto135. E ancora, la novella ha esteso la possibilità della persona offesa di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per i delitti di prostituzione e pornografia minorile, iniziative turistiche svolte allo sfruttamento della prostituzione minorile, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni e riduzione o mantenimento in schiavitù di minori, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi. Infine, l’Italia ha nominato il Ministero dell’interno l’autorità nazionale responsabile della registrazione e conservazione dei dati relativi alle persone condannate per i reati sessuali compiuti su minori136.
Questo è solo un quadro generale, ma le innovazioni apportate da quest’ultima legge sono state rilevanti, sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale. L’estensione dei reati sopracitati merita certamente un plauso, ma la legislazione appariva ancora incompleta e necessitava urgentemente di norme in contrasto con il conseguente allarme sociale, motivo per cui si è introdotto il d. l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge 15 ottobre 2013, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», più comunemente conosciuto come la legge sul
135
A. TRINCI – S. TOVANI, op. cit., p. 28 e ss.
~ 73 ~
“femminicidio”137
. Pur in un decreto contenente materie eterogenee, il legislatore ha rafforzato la risposta statuale ad una serie di eventi gravissimi in danno alle donne: consiste in un “pacchetto” di misure di urgenti che mirano ad affrontare, da diversi profili, una serie di tematiche riguardanti la pubblica sicurezza, in chiave di tutela dei soggetti più deboli ed esposti.
Le disposizioni di nostra pertinenza si basano alle indicazioni della
Convenzione di Istanbul138, seppur non cogente, che mirano ad
introdurre misure efficaci di prevenzione, tutela delle vittime e punizioni degli autori, per mitigare fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori.
La novella introduce una serie di circostanze aggravanti, tra cui i numeri 5-ter e 5-quater dell’art. 609-ter, per i casi ove l’offesa sia una donna in stato di gravidanza, ove l’’agente sia o sia stato partner sentimentale o coniuge, e sostituisce il numero 5 dello stesso articolo, innalzando a diciotto anni il limite di età della persona offesa che fa scattare la circostanza aggravante per l’agente che sia l’ascendente, il genitore o il tutore. Sul piano procedurale, si introduce l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare per chi è colto in flagranza di reato dei delitti elencati all’art. 282-bis, comma 6, c.p.p. (tra cui 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
137
B. ROMANO, op. cit., p. 47.
138
Si tratta di una Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti elle donne e la violenza domestica, sottoscritta a Istanbul l’11 maggio 2011.
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609-quinques e 609-octies c.p.). Inoltre, per questo tipo di reati, si coinvolgono maggiormente le istituzioni pubbliche (forze dell’ordine, presidi sanitari e altre istituzioni) che nel momento in cui ricevono dalla vittima notizia del reato, hanno l’obbligo di fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza del territorio. Infine, l’ignoranza dell’età della persona offesa minore degli anni diciotto ex art. 609-sexies c.p. è stato ricondotto al rispetto del principio di colpevolezza, prevedendo la scusabilità dell’ignoranza inevitabile139.
Da ultimo, non si può non citare il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, con il quale si conclude il percorso per la recezione della Direttiva 2011/93/UE, già in parte attuata con la legge n. 172 del 2012, anche se le proposte di implementazione di quest’ultima sono poche, in quanto il nostro diritto interno ha adottato un regime più rigoroso rispetto a quello individuato dallo strumento sovranazionale. In particolare, si introducono altre circostanze aggravanti per le fattispecie sopracitate con un aumento di pena fino ad un terzo, se il fatto è commesso da persona che fa parte di una associazione per delinquere, ovvero commesso con violenze gravi, oppure se ha cagionato un pregiudizio grave a causa della reiterazione delle condotte. Inoltre, le pene per i reati suddetti sono aumentate in misura non eccedente la metà, nei casi in cui siano stati compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Si introduce
~ 75 ~
una nuova fattispecie penale all’art. 609-undecies c.p.,
sull’adescamento di minori e per il quale è possibile configurare la responsabilità amministrativa dell’ente a vantaggio del quale l’illecito è stato commesso. La Direttiva, inoltre, prevede disposizioni sulla protezione delle giovani vittime, invitando gli Stati a promuovere campagne di sensibilizzazione sul tema ed a provvedere alla formazione specialistica degli operatori140.
I continui interventi legislativi in materia sessuale potrebbe portare l’interprete a valutare la violenza sessuale come una sottocategoria della violenza, con proprie regole di diritto penale sostanziale, diritto penale processuale e interventi sociali dedicati, con le inevitabili connessioni con il diritto di famiglia e minore a matrice civilistica: una materia destinata ad un continuo ampliamento anche in riferimento ai sempre più numerosi atti internazionali cui il nostro
ordinamento deve dare attuazione141.
140
A. TRINCI – S. TOVANI, op. cit. , p. 48.
141
P. PITTARO, La legge sul femminicidio: le disposizioni penali di una complessa
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