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Il ruolo del Mercato Unico Europeo e il processo di liberalizzazione dei Mercati energetici dell’Unione europea

Nel documento Anno Accademico 2008/2009 (pagine 154-157)

CAPITOLO 4. I PRINCIPALI RISULTATI DELL’ANALISI DOCUMENTALE

4.3 LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE ENERGETICHE IN EUROPA E LE LORO RIPERCUSSIONI SOCIALI

4.3.3 Il ruolo del Mercato Unico Europeo e il processo di liberalizzazione dei Mercati energetici dell’Unione europea

L’Unione europea è impegnata sul doppio fronte della tutela ambientale e dell’incremento della competitività fra le imprese. L’adesione al Protocollo di Kyoto di molti stati membri, con la conseguente introduzione dei nuovi sistemi di regolazione delle esalazione di sostanze inquinanti, si affianca alla nascita del processo di liberalizzazione nel settore energetico e alla creazione di un mercato unico per elettricità e gas. Le strategie di riduzione di gas climalteranti messe in atto dalle imprese, insieme con una maggiore attenzione alla sicurezza dell’approvvigionamento delle fonti energetiche – aspetti su cui si focalizza l’intervento dell’Ue – vanno a realizzarsi in maniera sinergica con l’aumento della competitività del sistema produttivo e un forte impegno sul tema dei cambiamenti climatici.

L’Ue, auspicando la nascita di un sistema economico equo, in cui imprese private, consumatori e governi cooperino all’interno di reti di governance ambientale, pertanto costituisce le proprie politiche sul modello della Modernizzazione Ecologica. La realizzazione del Mercato Unico, l’elemento fondamentale della politica energetica dell’Unione europea, infatti, a livello teorico, si propone di raggiungere obiettivi di sicurezza, efficienza e competitività nel settore europeo dell’energia. Nel quadro della strategia di rilancio della

propria economia, l’Unione europea negli ultimi anni moltiplica gli sforzi per garantire un servizio di fornitura di elettricità e gas affidabile e sostenibile

La liberalizzazione del settore energetico rappresenta un meccanismo che canalizza bisogni, volontà imprenditoriali e politico-istituzionali dei singoli Stati, elementi questi che vengono definiti sulla base di alcuni obiettivi comuni tra i paesi e che si sviluppano all’interno di un contesto economico globale in cui assume un’importanza sempre maggiore la trattativa internazionale. Per questa ragione, la Comunità Europea non ritiene essere più possibile, né sufficiente, fondare le economie di sviluppo solo sulla base delle decisioni politiche interne, ma vede necessario un coordinamento che, per quel che riguarda l’Europa, può avvenire solamente a livello comunitario (Iefe n° 48, 2002).

Le tappe iniziali di questo processo consistono nell’emanazione delle Direttive sulle regole comuni concernenti i mercati dell’elettricità e del gas31, operazioni (avvenute nel 1996 e nel 1998) che rappresentano un passo importantissimo compiuto verso la creazione di un mercato comune dell’energia e il raggiungimento dell’obiettivo della libera circolazione dell’elettricità e del gas all’interno della Comunità. Il legislatore comunitario, con le due Direttive, da un lato attua una liberalizzazione delle attività poste agli estremi della filiera (produzione e vendita), dall’altro intende garantire una parità di trattamento per l’accesso alle reti di trasporto e distribuzione, le quali, tuttavia, rimangono controllate da un regime di monopolio regolato.

La necessità di accelerare il completamento della creazione di un mercato interno dell’energia e del gas (che viene ritenuto un fattore chiave per la competitività europea) viene ribadita nel Consiglio Europeo di Lisbona, tenutosi nel Marzo del 2000, nel quale si evidenzia come una non uniforme attuazione tra gli Stati Membri delle Direttive Comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati ostacolerebbe notevolmente lo svilupparsi della concorrenza all’interno dell’Ue.

Per questa ragione, le due nuove Direttive sui mercati dell’energia elettrica e del gas, approvate dal Parlamento europeo nel giugno del 2003, in conformità con gli obiettivi di

31. Rispettivamente la direttiva comunitaria 96/92 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/12/96, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e la direttiva comunitaria 98/30 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Lisbona, si pongono l’obiettivo di realizzare un mercato dell’elettricità e del gas più competitivo in tutta l’Unione europea32. Tra le novità introdotte dalle due Direttive vi sono:

- l’obbligo per ciascuno Stato di istituire un’Autorità di regolazione dei mercati di elettricità e gas;

- la separazione societaria tra gestione delle reti e attività in regime di concorrenza. A differenza da quanto prescritto dalle direttive 96/92 e 98/30, le nuove direttive, al fine di garantire l’effettiva parità di trattamento da parte dei gestori di rete a tutti gli operatori interessati all’accesso, prevedono che i gestori di reti integrate con funzioni in concorrenza (generazione, trading, vendita) debbano costituire società separate per amministrare le attività di trasmissione/trasporto o distribuzione rispetto alle attività in regime concorrenziale;

- regolamentazione dell’accesso alle reti, tramite tariffe pubblicate e, quindi, uguali per tutti gli operatori;

- requisiti minimi di servizio a tutela dei consumatori, per garantire che questi (ed in particolare i consumatori domestici o comunque di piccole dimensioni) abbiano il diritto di accedere a forniture con condizioni commerciali comprensibili, trasparenti e non vessatorie;

- incentivi agli investimenti in strutture che possano aumentare, nel medio periodo, il tenore competitivo dei mercati dell’energia.

Inoltre, nel tentativo di realizzare un mercato dell’elettricità e del gas più competitivo, viene dichiarata l’urgenza di creare nuovi istituti di sorveglianza dei mercati. Tali organismi, che assumono ruoli e compiti distinti, sono l’”Autorità per l’energia elettrica e il gas” e la già citata “Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

L’Autorità garante dei Settori elettricità e gas, istituita in ciascun paese, viene investita di un set minimo di poteri esclusivi, tra cui quello di stabilire le tariffe di trasmissione/trasporto e di distribuzione, nonché quello di vigilare affinché i mercati funzionino in modo trasparente, competitivo ed efficiente, monitorando gran parte delle attività degli operatori. Altra

32. Rispettivamente la “Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE” e la

“Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE”.

caratteristica fondamentale dell’Autorità è che essa operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, invece, ha il compito di vigilare sui comportamenti anticoncorrenziali messi in campo da alcuni attori sul mercato (incumbent).

Essa dispone della facoltà di intervenire nel settore energetico, attraverso la redazione di dispacci ufficiali, “Pareri” e “Segnalazioni”, che vengono inviati al Parlamento, al Governo e ad altre amministrazioni su norme (art. 21) e progetti normativi (art. 22 della legge n.

287/1990) e l’attivazione di indagini conoscitive, ovvero di ricerche avviate su particolari settori economici in cui si presume l’insorgenza di impedimenti alla concorrenza (art. 12, c. 2 della legge n. 287/1990).

Le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, unite all’istituzione delle Autorità garanti del settore, hanno assunto una rilevanza notevole all’interno del percorso che conduce alla formazione di un mercato unico europeo per l’energia.

Tuttavia, ad oggi, i programmi svolti in questa direzione realizzano solo parzialmente le disposizioni del progetto iniziale. La mancata liberalizzazione di parte dei settori di elettricità e gas in alcuni paesi mostra l’esistenza di alcuni ritardi nell’attivazione del processo di modernizzazione ecologica nel settore energetico europeo e, di conseguenza, i limiti del modello elaborato da Mol e Spaargaren negli anni Novanta. Come vedremo nel prossimo paragrafo, nonostante gli interventi realizzati a livello comunitario, negli anni immediatamente successivi alla messa in opera dei suddetti interventi, la liberalizzazione dei Mercati dell’elettricità e del gas presenta ancora un grado di attuazione molto diverso all’interno dei diversi stati dell’Unione europea.

Nel documento Anno Accademico 2008/2009 (pagine 154-157)