• Non ci sono risultati.

IL NESSO TRA L’ALTA AMMINISTRAZIONE DEL DECRETO-LEGGE E RESPONSABILITA’ POLITICA

5-LA DECRETAZIONE D’URGENZA COME UN NUOVO E PARTICOLARE ASPETTO DELLA NOZIONE DI ALTA

6- IL NESSO TRA L’ALTA AMMINISTRAZIONE DEL DECRETO-LEGGE E RESPONSABILITA’ POLITICA

Il principio di correlazione tra la titolarità del potere di indirizzo69, sia amministrativo che politico, e la responsabilità politica70 consente di discernere i soggetti dell’amministrazione pubblica che possono compiere attività di alta amministrazione. Va dunque ribadito che una attività di tal genere pone come elemento imprescindibile il requisito soggettivo della provenienza da un organo politico di vertice dell’amministrazione, in modo da sottolineare uno stacco netto dall’ordinaria amministrazione e dai suoi tradizionali strumenti operativi.

Posto questo, il nesso tra l’alta amministrazione del decreto-legge e responsabilità politica si caratterizza per un altro aspetto che ora va anticipato

68

Cfr CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Padova, 1974, pag. 35.

69

Cfr GENESIN, L’attività di alta amministrazione fra indirizzo politico e ordinaria attività

amministrativa,cit., pag. 146.

70

Cfr RESCIGNO, La responsabilità politica, Milano, 1967, al quale si deve la distinzione tra responsabilità politica istituzionale e responsabilità politica diffusa; la prima è caratterizzata dalla presenza di strumenti istituzionali per la rimozione dal potere di coloro che esercitano poteri politici da parte di altro soggetto politico nel caso in cui ai primi si attribuiscano fatti negativi rilevanti in campo politico; la seconda è caratterizzata dalla facoltà di critica da parte di coloro che sono soggetti al potere politico, senza strumenti istituzionali di rimozione. L’autore evidenzia un concetto di responsabilità politica come istituto di genere diverso dalla responsabilità giuridica.

41

e, nel seguito della ricerca, rappresenterà un requisito alquanto significativo all’interno di una visione provvedimentale della decretazione d’urgenza. Gli atti di alta amministrazione costituiti dai decreti-legge risultano peculiari sul piano della motivazione, visto l’elevato grado di discrezionalità che li qualifica, il quale, proprio per tale connotazione, incide sull’intensità dell’obbligo motivazionale stesso, condizionando, per conseguenza, anche l’incisività del sindacato del giudice delle leggi. Va, in primo luogo, confutata quella posizione, accreditata in dottrina, secondo la quale “poiché l’attività di alta amministrazione si estrinseca altresì, anche se non esclusivamente, attraverso atti generali, ivi compresi gli atti normativi, potrebbe concludersi che, superato l’ostacolo teorico caratterizzato dall’ampia discrezionalità che connota l’alta amministrazione, l’obbligatorietà della motivazione dovrebbe ritenersi comunque esclusa, per una parte significativa di tale attività, dallo stesso diritto positivo”71. Questo posizione si riferisce a quanto statuito nella legge sul procedimento amministrativo, in base ad una visione dell’alta amministrazione che non arriva a prevedere atti dotati della forza di legge72, e se fosse accreditata anche qui, senza anticipare quanto si dirà poi, si correrebbe il rischio di dispensare il Governo dall’operare in modo logico, coerente e razionale, privando inoltre il sindacato di legittimità costituzionale di giudicare dell’arbitrarietà dell’atto tramite il rilievo della incongruità tra presupposti enunciati e realtà fattuale.

Al fine della nostra argomentazione, dunque, occorre staccarsi dall’ambito prettamente amministrativo e riconsiderare l’alta amministrazione della decretazione d’urgenza alla luce dell’impianto costituzionale. In tal senso, la motivazione consente allo stesso organo apicale della P.A., l’Esecutivo, di misurare la coerenza delle proprie decisioni, permette, poi, una più agevole interpretazione dell’atto e la possibilità di sottoporlo a verifica costituzionale anche sotto l’aspetto del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione

71 GENESIN, L’attività di alta amministrazione fra indirizzo politico e ordinaria attività

amministrativa,cit., pag. 168.

72

Cfr VANDELLI, Osservazioni sull’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, in Riv.

42

amministrativa, è un incentivo a muoversi nella direzione della non- arbitrarietà dell’azione amministrativa con forza di legge sia nei confronti della collettività sia del singolo nella cui sfera giuridica l’atto viene ad incidere. In termini complessivi, dunque, la motivazione di un atto di alta amministrazione avente forza di legge assume un ruolo rilevante per evidenziare le ragioni che sorreggono l’intervento del Governo nella concreta realtà fattuale dinanzi alla quale si è provveduto, per verificare la fondatezza dell’interpretazione compiuta dell’art. 77 Cost. e della legge 400/1988 che attribuiscono e disciplinano il potere nell’esercizio del quale è scaturito il provvedimento d’urgenza, per analizzare l’apprezzamento, la valutazione e la comparazione degli interessi pubblici di cui si è regolato l’assetto e del sacrifico intercorso di alcuni di essi in relazione all’interesse pubblico preminente di fronteggiare l’emergenza. Di tutto ciò, il Governo, in sede di decretazione d’urgenza, è tenuto a rendere conto e in questo viene riconosciuto alla motivazione di assolvere anche una funzione democratica di spiegazione dell’atto nei confronti della collettività, elemento ineliminabile in uno Stato di diritto come quello delineato dalla Costituzione repubblicana che vede l’adozione di atti con forza di legge dell’Esecutivo come extrema ratio per la soluzione di una situazione straordinaria.

Infine, occorre precisare che aver sottolineato l’aspetto esplicativo della motivazione significa anche valorizzare la prospettiva della tutela mediante il giudizio di legittimità costituzionale, nell’obiettivo di riconoscere una eventuale lesione di interessi costituzionalmente protetti e, quindi, di agevolare il riscontro dell’illegittimità dell’atto impugnato. In questo modo si rileva come la motivazione sia in grado di assolvere ad una pluralità di funzioni e conferma che l’attività di alta amministrazione, nel senso qui ricostruito, non costituisce espressione di indirizzo politico e come tale opera in un ambito dove esistono posizioni di interesse giuridicamente protette.

43

7- RISERVA DI AMMINISTRAZIONE E DECRETAZIONE