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La nozione di aiuto fiscale incompatibile secondo la disciplina europea Il quadro normativo e interpretativo che regola la materia degli aiuti di Stato in

PREMESSE METODOLOGICHE ALLO STUDIO DELLA «FISCALITÀ COOPERATIVA» TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI ED ORDINAMENTO

5. La nozione di aiuto fiscale incompatibile secondo la disciplina europea Il quadro normativo e interpretativo che regola la materia degli aiuti di Stato in

genere, e degli aiuti fiscali in particolare, si compone delle disposizioni primarie contenute nei Trattati istitutivi e dei regolamenti emanati dalle istituzioni europee, nonché degli interventi della Commissione e delle pronunce degli organi giurisdizionali (cfr. supra)263. Tuttavia, l‘assenza di una definizione puntuale di aiuto di Stato nel dettato normativo primario lascia ampio spazio interpretativo alle decisioni della Commissione nonché agli interventi della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado. Il risultato è che la configurabilità di un aiuto fiscale è identificata in via casistica, secondo gli orientamenti e le prerogative, non sempre coincidenti, degli organi preposti a garantire il rispetto e la corretta interpretazione del diritto europeo264.

La disciplina di contrasto alla concessione degli aiuti di Stato è contenuta nelle «Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni», (articoli da 107 a 109, titolo VII del TFUE) e ha come obiettivo la regolamentazione della procedura e dell‘ambito di azione entro il quale le diverse Istituzioni possono esercitare la propria attività interpretativa, decisionale e di intervento.

Mercato interno e fiscalità diretta nel Trattato di Roma e nelle recenti iniziative della Commissione europea, in Dir. prat. trib., 1999, III, p. 5 ss.

263 Sul tema v. N. DI MASSA, Le fonti comunitarie in tema di aiuto di stato ed il ruolo delle istituzioni comunitarie, in M.INGROSSO e G. TESAURO (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 2009, p. 100 ss. Ancora V.PERSIANI, Le fonti e il sistema istituzionale, in L.SALVINI (a cura di), Aiuti di stato in materia fiscale, Padova, 2007, p. 4 ss.

Con la Comunicazione della Commissione sull‘applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (98/C 384/03) in G.U.C.E. n. C 484 del 10 dicembre 1998, 3, è stato scelto di analizzare sistematicamente e coordinare gli orientamenti della Corte di Giustizia e la propria prassi decisionale cosi da «perseguire l‘obiettivo di garantire la chiarezza e la prevedibilità delle decisioni ed assicurare la coerenza e la parità di trattamento tra Stati membri» (par. 17).

264 A. MAROTTA, Aiuti di stato e aiuti fiscali: struttura e differenze, in M. INGROSSO e G. TESAURO (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 2009, p. 130 ss.

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In particolare, il controllo della compatibilità degli aiuti di Stato compete in via esclusiva alla Commissione che, ai sensi dell‘art. 108 TFUE, opera con modalità distinte a seconda che si tratti di aiuti nuovi o di aiuti esistenti265.

Con riferimento agli aiuti nuovi, i singoli Stati sono obbligati a notificare il progetto di aiuto e ad attendere l‘esito della valutazione della Commissione (c.d. obbligo di standstill); la procedura di controllo della Commissione è dettata dal reg. CE n. 659/1999, che prevede due distinte fasi successive. All‘esame preliminare del progetto di aiuto possono far seguito, alternativamente, o la decisione di aprire l‘indagine formale o quella di non sollevare obiezioni (art. 4, nn. 4 e 5). Il singolo Stato può dare esecuzione alle misure notificate sia nel caso di autorizzazione espressa sia nel caso di silenzio; in quest‘ultima ipotesi, tuttavia, deve comunicare l‘intenzione di adottare le misure di aiuto. La Commissione dispone di un ulteriore periodo di 15 giorni per pronunciarsi (art. 4, n. 6). Qualora, invece, sia stata disposta l‘apertura dell‘indagine formale, questa dovrebbe svolgersi entro 18 mesi nel contraddittorio tra le parti interessate. Al termine dell‘indagine, la Commissione adotta una decisione che può essere negativa (l‘aiuto non è autorizzato), positiva (l‘aiuto è autorizzato) o condizionale (l‘aiuto è autorizzato, ma nel rispetto delle condizioni negoziate tra lo Stato membro e la Commissione europea).

Quanto agli aiuti esistenti l‘art. 108 (par. 1) prefigura un esame permanente da parte della Commissione, la quale può aprire in ogni momento la procedura in contraddittorio. L‘apertura della procedura non implica, la sospensione dell‘erogazione delle misure d‘aiuto, che può essere disposta solo al termine del procedimento.

Nel caso di aiuti illegali, cioè di misure istituite senza rispettare l‘obbligo di standstill, il summenzionato reg. CE chiarisce che la Commissione può intimare allo Stato, in via provvisoria, di sospendere l‘erogazione e di fornire tutti i dati necessari per la valutazione di compatibilità. La Commissione procede quindi alla valutazione sulla base dei dati ricevuti e al termine della procedura, se l‘incompatibilità delle misure è accertata, può disporre il recupero delle somme versate266.

265 Sul punto v. S. GIGLIO, Le istituzioni comunitarie: il ruolo della Commissione, in M. INGROSSO e G. TESAURO (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, cit., p. 104.

266 Il recupero deve realizzarsi attraverso i mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri, sempre che non diventi impossibile il recupero stesso. Ad esempio, se l‘impresa beneficiaria dell‘aiuto illegittimo è nel frattempo fallita, lo Stato deve iscrivere il credito corrispondente fra le passività e attivare i mezzi a disposizione dei creditori in simili situazioni. Al capitale da recuperare vanno aggiunti gli interessi,

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Va infine precisato che le decisioni in tema di aiuti (provvisorie, finali, positive, negative, condizionali o di recupero) sono indirizzate allo Stato membro interessato (art. 25) e sono tutte suscettibili d‘impugnazione davanti alla Corte di Giustizia dell‘Unione europea (art. 263 TFUE) da parte del destinatario formale (lo Stato membro) e degli altri soggetti direttamente interessati (beneficiario e concorrenti).

Ai sensi dell‘art. 108 (par. 2, TFUE) se lo Stato membro non si conforma alla decisione – di sopprimere o modificare l‘aiuto -, la Commissione può ricorrere direttamente alla Corte di Giustizia, senza l‘obbligo di emanare un parere motivato (in deroga all‘art. 258 TFUE). Il divieto per gli Stati membri di attuare il provvedimento che dispone l‘aiuto è provvisto di effetto diretto (immediatamente esecutivo) e la sua violazione comporta un vizio dell‘atto che istituisce l‘aiuto o ne dispone l‘erogazione. La Corte di Giustizia ha precisato che l‘efficacia immediata del divieto si estende all‘intero periodo in cui si svolge la procedura di controllo; tale efficacia vincola il giudice nazionale così come l‘amministrazione, e nessuna norma interna può opporvisi267. Da questa precisazione derivano importanti conseguenze sul ruolo attribuito all‘autorità nazionale rispetto alla Commissione. La prima, se chiamata a verificare l‘osservanza dell‘art. 108 (par. 3, TFUE) deve tutelare i singoli rispetto all‘obbligo di notifica dell‘aiuto, al divieto di erogazione in mancanza di notifica, anche e nonostante l‘avvio della procedura di verifica della compatibilità dell‘aiuto da parte della Commissione. Ai fini dell‘applicazione del succitato articolo, par. 3, il giudice secondo un tasso stabilito dalla Commissione, a partire dalla data in cui il beneficiario ne ha avuto la disponibilità e fino al momento del recupero. Il recupero di aiuti illegali non può essere disposto dalla Commissione qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario (art. 14) e siano decorsi dieci anni ininterrotti dall‘erogazione (art. 15).

Si aggiunga che l‘inosservanza dell‘obbligo di notifica e/o di sospensione dell‘erogazione dell‘aiuto ne determina l‘illegittimità insanabile, ma non l‘incompatibilità sostanziale con il mercato comune. In altre parole, la violazione del succitato art. 108, par. 3, non influisce in alcun modo sul merito, dunque sulla valutazione della compatibilità dell‘aiuto con il mercato comune (art. 107). La Commissione ha, perciò, l‘obbligo di procedere in ogni caso alla verifica della compatibilità dell‘aiuto ancorché illegittimo. Conviene ancora ricordare che una eventuale decisione di compatibilità da parte della Commissione non è in grado di sanare il vizio dell‘atto relativo ad un aiuto non notificato o comunque erogato senza attendere l‘esito del controllo comunitario. La decisione positiva, infatti, ha efficacia ex nunc e, quindi, indipendentemente dall‘esito positivo o negativo del controllo, l‘atto resta viziato e obbliga le autorità nazionali ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti. In particolare, nel caso di illegittimità, l‘autorità nazionale ha il potere di disporre il recupero dei benefici illegittimamente attribuiti o soltanto degli interessi qualora la misura sia dichiarata compatibile dalla Commissione, e limitatamente al tempo in cui i beneficiari ne hanno goduto.

267 L‘effetto diretto dell‘art. 108, par. 3, TFUE (già art. 88, par. 3) è stato affermato fin dalla sentenza della Corte Giust. del 15 luglio 1964, 6/64 (Costa c. Enel) e, successivamente, è stato riaffermato nelle sent. Corte Giust. dell‘8 novembre 2001, C-143/99 (Adria-Wien Pipeline). L‘effetto diretto va riferito all‘obbligo di standstill e non anche all‘obbligo di notifica.

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nazionale potrà accertare previamente la sussistenza di un aiuto, tenendo conto dei criteri sopra indicati, ricorrendo, in caso di dubbio interpretativo, alla Corte di Giustizia attraverso il rinvio pregiudiziale.

Il giudice nazionale e la Corte di Giustizia - quest‘ultima investita del quesito pregiudiziale limitatamente alla verifica della sussistenza dell‘aiuto (art. 108, par. 3, TFUE) - non sono competenti a valutare nel merito la compatibilità dell‘aiuto, valutazione che spetta esclusivamente alla Commissione, sotto il controllo Corte medesima. Al giudice nazionale resta la facoltà di verificare la legittimità della misura rispetto a disposizioni del Trattato diverse da quelle in materia di aiuti. Così, ad esempio, un regime fiscale generale dichiarato compatibile con gli artt. 107 e 108 (TFUE), potrebbe essere ritenuto contrario all‘art. 110 o, comunque, ad altre norme dello stesso TFUE.

Infine va tenuto presente che la normativa sugli aiuti di Stato è strutturata secondo la logica dell‘incompatibilità di principio e dell‘autorizzazione in deroga; in altre parole, le ragioni che giustificano la non applicazione del divieto sono ravvisabili o nella decisione dell‘ordinamento di far prevalere l‘obiettivo primario della promozione di «uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità» (art. 2 del TUE) rispetto alla potenziale distorsione del mercato, ovvero nell‘inconfigurabilità dell‘aiuto in quanto la misura «impugnata» è priva di almeno uno dei requisiti che la qualificherebbero come aiuto di Stato.

La forma più cogente di restrizione al potere d‘intervento delle istituzioni europee è rappresentata dagli aiuti c.d. de minimis (abbreviazione dell‘espressione de minimis non curat lex)268. Si tratta di misure per le quali non trovano applicazione le limitazioni sancite dall‘art. 107, né gli obblighi di notifica previsti dall‘art. 108, in ragione del fatto che tali sostegni sono concessi entro importi regolamentati e contenuti, e che pertanto non sono ritenuti idonei a falsare la concorrenza tra gli Stati membri. Essi, per quanto espressamente indicato nell‘art. 2 del Reg. n. 1998/2006 non costituiscono, sotto il profilo giuridico, aiuti di Stato269.

268 Cfr. G. PEPE, Gli aiuti de minimis, in M. INGROSSO e G. TESAURO (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, cit., p. 265 ss.. Cfr. inoltre, C.BUCCICO, Gli aiuti de minimis e gli aiuti di importo temporaneo per le cooperative, in Dir. e prat. trib., 2011, 5, p. 1003.

269 Reg. CE n. 1998/2006 (del 15 dicembre 2006) relativo all‘applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato concernenti gli aiuti d‘importanza minore (de minimis), in GU UE 28-12-2006, L 379, 5.

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L‘intervento della Commissione è assai limitato anche per quel che riguarda i cosiddetti aiuti compatibili de iure270. L‘art. 107, comma 2, (TFUE) ritiene compatibili con il mercato interno tre categorie di aiuti, nei confronti dei quali la Commissione può solo limitarsi ad accertare se siano riconducibili a quanto previsto nei regolamenti271. Le tre categorie sono rappresentate: dagli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori (a condizione che siano accordati senza discriminazioni legate all‘origine dei prodotti)272; dagli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali273; nonché dagli aiuti concessi all‘economia di alcune regioni della Repubblica federale tedesca, ex-Germania Est, per compensarne gli svantaggi economici dovuti alla passata divisione del Paese Le misure previste, pur rappresentando aiuti di Stato, ed essendo quindi soggetti all‘obbligo di preventiva notifica alla Commissione, sono compatibili in ragione del carattere strumentale con la tutela accordata alla concorrenza. In sostanza, la presunzione di compatibilità introdotta

nell‘ambito dell‘European Economic Recovery Plan (Comunicazione (2008) 800 del 26.11.2008) ha approvato una nuova normativa, innalzando il limite massimale forfetario ad € 500.000 per azienda, fino al 31.12.2010.

269 Sul tema v. F. TENUTA, Deroghe al principio di incompatibilità, in L. SALVINI (a cura di), Aiuti di Stato in materia fiscale, Padova, 2007, p. 247.

270 È opportuno precisare che nel caso delle cosiddette deroghe al divieto, alla Commissione sono attribuiti poteri discrezionali di eccezionale ampiezza nell‘analisi delle misure che potrebbero configurare aiuti; quei poteri sono, in alcuni casi, temperati dall‘adozione, da parte della stessa Commissione, di atti nei quali vengono indicati dei criteri sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione..

271 Sul punto v. M. INGROSSO, Agevolazioni tributarie e aiuti di stato, in Rass. trib., 5, 2004, p.1778. F. Tenuta (in Deroghe al principio di incompatibilità, in L.SALVINI - a cura di , Aiuti di Stato in materia fiscale, Padova, 2007, p. 249) ricorda che «il tratto fondamentale che caratterizza tale categoria è che la Commissione non ha alcun potere discrezionale nella valutazione di un aiuto che rientri fra le previsioni dell‘art. 87, par. 2».

272 Condizione prevista dalla norma comunitaria è che il consumatore usufruisca dell‘aiuto a prescindere dal soggetto economico che lo fornisce. Diversamente si tratterebbe di un vantaggio offerto a un operatore specifico. V. Corte di Giut., 1 giugno 2006, cause riunite C-442/03 e C-471/03, in F. CAPELLO, La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di aiuti di Stato (1956-2006), in Dir. prat. trib., II, 2006, p. 842.

La Commissione ha precisato che la finalità sociale alla base della concessione della deroga, è da interpretarsi restrittivamente, secondo le indicazioni della Corte di Giust. (sentenza del 19 settembre 2000, C- 156/98, Germania c. Commissione).

273 Tra le calamità naturali sono figurano: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le mareggiate e le abbondati nevicate; tra gli eventi eccezionali: le guerre, i disordini interni, gli scioperi e, in funzione della loro estensione, anche i gravi incidenti nucleari o industriali. Secondo la Commissione deve esistere un legame diretto tra i danni causati dall‘evento straordinario e l‘aiuto statale, e quest‘ultimo non può giustificare un beneficio superiore all‘importo del danno subito. Per questo è necessaria una valutazione accurata delle conseguenze patite dai produttori interessati. Cfr. In proposito la decisione della Commissione n. 2005/19/CE e la n. 2005/315/CE. La stessa Commissione, in altra sede, ha ribadito che le misure agevolative devono essere tempestive, decrescenti, limitate nel tempo e non possono essere applicate in assenza delle calamità.

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dalla disposizione si fonda su un giudizio di meritevolezza, formulato ex ante, delle finalità cui tali misure tendono.

Il comma 3 dell‘art. 107 (TFUE) introduce alcune ipotesi d‘aiuto che «possono considerarsi compatibili con il mercato interno» e che, quindi, costituiscono deroghe «discrezionali» al divieto d‘incompatibilità.

Rispetto a quest‘ultima tipologia di aiuti il compito della Commissione consiste nell‘esaminarne l‘impatto economico e sociale e nel verificarne la rispondenza con gli obiettivi del mercato comune274. Si tratta di una discrezionalità «tecnica» informata al principio della contropartita (compensatory justification) e a quello della trasparenza: il primo impone alla Commissione di valutare la misura dal punto di vista dell‘ordinamento dell‘Unione e quindi introduce un criterio di necessarietà e di proporzionalità della deroga rispetto all‘interesse comunitario275; il secondo, invece, chiede alla Commissione di esprimere una valutazione rispetto a tutti gli elementi – i.e. consistenza, forma, mezzi finanziari, ragioni di compatibilità della misura - forniti dallo Stato promotore della misura276.

La decisione assunta è poi soggetta al controllo del Tribunale di primo grado e della Corte di Giustizia, i quali ne verificano il rispetto delle norme procedurali, la correttezza dei fatti considerati, e l‘assenza di errori di diritto o di errori manifesti nella valutazione dei fatti stessi. Tribunale e Corte di Giustizia non possono sostituire il proprio sindacato a quello della Commissione277.

Secondo una classificazione comunemente accolta gli «aiuti discrezionali» (compatibili) sono riconducibili a: aiuti regionali, settoriali e orizzontali.

Gli aiuti a finalità regionale, richiamati nelle lettere a) e c)dell‘art. 107 (par. 3) tendono, da un lato a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, o il tasso di disoccupazione particolarmente elevato; dall‘altro ad impedire che l‘«aiuto discrezionale» concesso ad alcune attività o ad alcune regioni,

274 F. TENUTA, Deroghe al principio di incompatibilità, cit., p. 249; A. PERSIANI, Le fonti e il sistema istituzionale, in L. SALVINI (a cura di), Aiuti di Stato in materia fiscale, cit., p. 249.

275 C. TOZZA, Le fattispecie di deroga ex art. 87, par. 3 del Trattato, in in M. INGROSSO e G. TESAURO (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 2009, p. 256.

Tra le numerose pronunce della Corte di Giust., v. sent. del 17 settembre 1980 Causa 730/79 (Philip Morris/Commissione).

276 Cfr. Corte di Giust. sent. del 29 aprile 2004, C-372/97 (Italia e. Commissione).

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non comporti alterazioni nelle condizioni di scambio contrarie al comune interesse278. La ratio è quella di introdurre correttivi eccezionali nelle situazioni deficitarie tipiche dei territori caratterizzati da endemica carenza infrastrutturale, nonché di quelli transfrontalieri penalizzati dalle confinanti regioni extracomunitarie e fiscalmente molto competitive, o dei territori penalizzati da fattori geografici avversi, montagnosi o insulari279.

Lo stesso art. 107 (par. 3, lett. c) prevede anche aiuti per lo sviluppo delle attività economiche. Si tratta di una deroga che giustifica i cosiddetti «aiuti settoriali» e consente alla Commissione di approvare importanti iniziative che perseguono obiettivi orizzontali280. Con il reg. CE n. 800/2008 la stessa Commissione, oltre ad aver raccolto in un unico documento tutta la normativa relativa all‘esenzione emanata precedentemente (quale, ad esempio quella relativa alla formazione o all‘occupazione), ha esteso la stessa esenzione (dalla notifica) ad altre fattispecie di intervento281. Fra le diverse misure, volte ad assicurare la crescita e l‘occupazione per le imprese e per i consumatori, che questa prevede, meritano menzione gli aiuti alle piccole e medie imprese; gli aiuti a carattere sociale; gli aiuti a finalità regionale, gli aiuti a favore dell‘ambiente; gli aiuti all‘imprenditorialità femminile, gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all‘innovazione ecc..

La deroga prevista alla lett. b) dell‘art. 107 (comma 3) si riferisce agli aiuti che vanno a finanziare un progetto di comune interesse europeo, oppure diretti a porre rimedio a un grave turbamento dell‘economia di uno Stato membro. Quanto ai primi, la non applicazione del divieto è, secondo la prassi, informata a criteri estremamente rigorosi: il progetto deve rientrare in un programma transnazionale europeo, deve essere sostenuto congiuntamente da diversi governi di Stati membri e deve essere finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi comunitari282. Quanto ai secondi, finalizzati a rimediare al turbamento economico, sono giustificati solo se l‘intera economia dello

278 V. G. PEPE, Gli aiuti de minimis, in M. INGROSSO e G. TESAURO (a cura di), Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, cit., p. 257; F. TENUTA, Deroghe al principio di incompatibilità, cit., p. 259.

279Su questo aspetto cfr. E.LA SCALA, Il divieto di aiuti di Stato e le agevolazioni fiscali nella regione Siciliana, in Rass. trib., 2005, p. 1506.

Al fine di stabilire i criteri per l‘individuazione delle regioni caratterizzate dai summenzionati disagi, la Commissione ha predisposto una «Nomenclatura delle unità territoriali statistiche» (NUTS).

280 F.TENUTA, Deroghe al principio di incompatibilità, cit., p. 264.

281 Il reg. CE n. 800/2008 (Commissione del 6-8-2008) dichiara talune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, in GUUE 9-8-2008, L 214, 3.

282 Cfr., per tutte, la decisione 98/490/CE della Commissione nel caso C- 47/96 Crédit Lyonnais (GU L 221 dell‘8.8,1998, 28).

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Stato membro è coinvolta, e il problema è considerato grave secondo i parametri del mercato comunitario283. Con Comunicazione del 13 ottobre 2008, di fronte allo scenario di crisi che ha investito i mercati finanziari, la Commissione ha ritenuto annoverabili tra quelle previste dalla succitata lett. b) (art. 107) le misure di sostegno adottate dai vari Stati a favore degli istituti finanziari con lo scopo di stabilizzare i mercati; al fine di scongiurare il pericolo di una deriva recessiva sul mercato reale284.

In virtù del principio per cui l‘Unione è tenuta a contribuite «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali» (art. 167 TFUE) è stata introdotta (lett. d) un‘ulteriore deroga che consente la concessione di aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Anche in questo caso la valutazione della Commissione è piuttosto restrittiva 285.

Tra gli aiuti compatibili rientrano anche quelli autorizzati dal Consiglio dei ministri dell‘Ue (lett. e) del par. 3 dell‘art. 107286. Tra questi vanno ricordati quelli concessi all‘industria carboniera, giustificati dall‘obiettivo di rafforzare l‘autonomia energetica dell‘Unione287.

283 Sentenza della Corte Giust. del 30 settembre 2003, C-301/96 (Germania/Commissione)., .e sentenza del Tribunale di primo grado del 15 dicembre 1999, cause riunite T- 132/96 e T143/96.

284 Cfr. le Comunicazioni della Commissione del 26 novembre 2008 COM (2008) n. 800 e n. 2009/C 16/01 destinate ad attuare e coordinare un piano di ripresa economico europeo. Per fronteggiare la crisi finanziaria la Commissione ha emesso la Comunicazione «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinati a sostenere l‘accesso al finanziamento nella situazione di crisi finanziaria», in GUUE 22-1-2009, C 16, 1 (versione consolidata in GU UE 7-4-2009, C 83, 1).

In questi orientamenti la Commissione dichiara di considerare «de minimis» e quindi compatibili [ai sensi dell‘art. 107, par. 3, lett. b) TFUE], a determinate condizioni, previa notifica, aiuti fino all‘ammontare di 500.000 euro.

In un successivo intervento (dicembre 2008) la Commissione è intervenuta per definire il cosiddetto quadro temporaneo per gli aiuti di Stato destinati a incoraggiare azioni coordinate da parte degli Stati

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