RIFLESSI METAFISCALI DEL BOLLO
3. Le nullità per omissioni dichiarative di cui alla legge n 165/’
Ulteriori ipotesi di nullità civilistica per mancato adempimento di obblighi fiscali, anch’esse ormai abrogate, sono state introdotte più di recente nel d. l.
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Cass. I ottobre 1956, n. 3405.
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Cass. 22 ottobre 1956, n. 3803. Nella specie la sanatoria non interveniva perché nel contratto di costituzione di enfiteusi l’enfiteuta era immesso nel possesso non a questo titolo ma a titolo di affittuario, nell’attesa che i fondo dedotto in contratto fosse liberato da ipoteche che lo gravava.
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Cass. 24 giugno 1954, n. 2180.
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del 27 aprile 1990, n. 90. Il legislatore, nella legge di conversione del 26 giugno 1990, n. 165, stabiliva una serie di regole in tema di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto e contenzioso tributario e di altre disposizioni urgenti. L’articolo 3, commi 13 - ter e quater243 sancivano la nullità degli atti pubblici tra vivi e delle scritture private formate o autenticate recanti trasferimenti di proprietà di unità immobiliari urbane, diverse da quelle strumentali all’esercizio dell’impresa e da quelle che formano oggetto di attività di produzione e scambio, o la costituzione ed il trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e relative aree di pertinenza, nonché dei diritti reali di garanzia, ove mancasse la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, attestante che il reddito era stato incluso nell’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero il motivo per cui tale reddito non fosse stato dichiarato .
Passando ad esaminare le caratteristiche delle disposizioni, si può evidenziare che:
- Il campo applicativo era molto ampio, riguardando tutti gli atti pubblici tra vivi e le scritture private redatti dal I gennaio 1991. - La comminatoria scattava allorché il contratto di trasferimento non
contenesse o non avesse allegata la dichiarazione della parte o del suo rappresentante che il reddito dell’immobile era stato dichiarato nell’ultima dichiarazione dei redditi precedente all’atto, ovvero la esplicitazione del motivo per cui il reddito non era stato dichiarato. La dichiarazione spettava dunque al venditore, e solo la sua assenza provocava la nullità, mentre l’eventuale mendacio, non intaccando la validità dell’atto, poteva tuttavia provocare un giudizio di responsabilità del dichiarante in sede penale (falso ideologico di privato in atto pubblico).
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La norma era già contenuta nei decreti legge 29 maggio 1989, n. 200; 28 luglio, n. 266 e 25 settembre 1989, n. 330, tutti reiterati. Nel disegno di legge originario la comminatoria della nullità era meglio congegnata in quanto si accompagnava a disposizioni transitorie
- La sanzione era volta a reprimere i comportamenti di evasione totale, non essendo prevista in caso di dichiarazione inferiore al valore reale o di errore nella classificazione dell’immobile.
- La nullità colpiva gli atti di trasferimento inerenti non solo la proprietà, ma anche i diritti reali minori: il venditore poteva però evitarla dichiarando di non essere titolare di reddito imponibile, come nel caso del nudo proprietario che alieni il suo diritto o del proprietario del fondo dominante che aliena automaticamente anche il diritto prediale.
Vi erano atti di trasferimento riguardanti una serie di tipologie di immobili espressamente esclusi dalla sanzione:
- Le parti comuni condominiali di immobili urbani, spesso non denunciate in base a pura dimenticanza e quindi non per scopi evasivi.
- Gli immobili non urbani, e cioè iscritti al catasto rustico (che andavano però iscritti nel catasto urbano entro il 31 dicembre 1993 ai sensi della medesima legge che è qui al nostro studio).
- Gli immobili strumentali per l’esercizio dell’impresa, iscritti nell’inventario di cui all’art. 2217, cod. civ., o nel registro dei beni ammortizzabili. Ancora, gli immobili al cui scambio o produzione è diretta l’attività d’impresa, e gli immobili dati in locazione i cui canoni sono soggetti ad Iva. (Nel caso di incertezza circa la qualifica di un fabbricato come rurale o come strumentale si rendeva opportuno inserire una relativa dichiarazione nell’atto, per evitarne la nullità).
Circa le tipologie di atti esclusi, oltre ai testamenti, la legge annoverava quelli inerenti procedure esecutive individuali o concorsuali, le scritture private non autenticate e le promesse di vendita futura, in quanto la nullità non derivava minimamente da una qualità del bene oggetto di trasferimento ed il reciproco obbligarsi delle parti a tempo futuro avrebbe potuto permettere al venditore di regolarizzare la propria posizione dichiarando il
reddito; non si prevedeva infine la possibilità di sanatoria se l’omissione derivasse da errore o mera dimenticanza della parte.
L’espediente dell’uso dello strumento civilistico della nullità, riemerso nell’ordinamento dopo una lunga assenza nel 1990 come sanzione di un comportamento fiscale evasivo, riguardante nel caso specifico la dichiarazione dei redditi da fabbricati, ha ricevuto da parte della dottrina una tiepida accoglienza, venendo definito come “poco felice”244. Effettivamente, l’analisi delle norme mette in luce una serie di antinomie.
In primo luogo è stato criticato il riferimento alla registrazione, il quale può non essere pregnante, giacchè l’atto pubblico e la scrittura privata, pur formati ed autenticati da un notaio, non sempre sono portati all’ufficio del registro; quindi, si è sottolineata la singolare circostanza per cui il pubblico ufficiale che rilevi la causa di nullità ne debba fare denunzia non direttamente alla Procura della Repubblica ma ad essa per il tramite dell’Ufficio distrettuale dell’imposte dirette (oggi Agenzia delle Entrate) del luogo del domicilio fiscale dichiarato dalla parte245.
Tenendo da parte le pur notevoli perplessità tecniche, si deve più in generale constatare che le previsioni di cui alla legge n. 165/’90, vigenti per tredici anni, hanno introdotto un’ipotesi di nullità per violazione di obblighi fiscali, inquadrabile come violazione di norme imperative ex art. 1418, co. 1, cod. civ., con conseguente regime di non convalidabilità, di imprescrittibilità della relativa azione, di legittimazione di chiunque sia interessato e di rilevabilità da parte del giudice: dal punto di vista genetico, detta nullità scaturiva da una prescrizione formale, e cioè dalla mancata menzione, nel contratto o in allegato, del precedente tributario del bene immobile, mentre sul piano pratico, la sanzione importava una sorta di incommerciabilità del bene il cui reddito era stato evaso, salvo che il titolare non preferisse commettere una falsità, rispondendone poi ed eventualmente nell’apposita sede.
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PERRUCCI, Sulla nullità degli atti di trasferimento immobiliare, in Boll. trib., 1990, 1445.
Oltre ai profili evidenziati246, bisogna far cenno anche a quelli riguardanti la responsabilità del notaio rogante. Ai sensi dell’art. 28, l. notarile n. 89/’13, il notaio incorre nelle gravi sanzioni di cui all’art. 138, l. n., se riceve un atto “espressamente proibito”: fra i vizi che concretano la violazione disciplinare, la S. C.247 aveva espressamente compreso la nullità prevista ai sensi del comma 13 – ter qui analizzato. La pronunzia risultava estremamente significativa, in considerazione del lungo e mutevole orientamento giurisprudenziale riguardante l’art. 28. l. n. culminato248 da un lato con la totale equiparazione di atto “espressamente proibito” all’atto nullo ex art. 1418, cod. civ., e dall’altro con l’affiancamento delle ipotesi di nullità formali previste dalla legge 165 a quelle di cui al codice.
La linea della Cassazione era stata d’altra parte anticipata dalla giurisprudenza di merito249, che aveva affermato che l’addebito disciplinare mosso al notaio per omissione di cui all’al co. 13 - ter non costituiva omissione più lieve rispetto alle previsioni della l. n., in quanto tale omissione si concretava, fuori dal piano disciplinare, nella grave sanzione della nullità dell’atto comminata dal successivo comma 13 - quater.
La normativa250 è stata in fine abrogata251, peraltro con efficacia retroattiva, dall’art. 23, l. n. 229/’03.