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Il tentativo di Filippo Meda: uno “strumento politico” per rafforzare il precetto della legge di registro

RIFLESSI METAFISCALI DEL BOLLO

1. Il tentativo di Filippo Meda: uno “strumento politico” per rafforzare il precetto della legge di registro

Dopo la bocciatura del progetto Minghetti, ampiamente analizzata nelle pagine precedenti, la questione della nullità dell’atto non registrato potè approdare nuovamente in Parlamento solo con il progetto Meda del 1918, il

quale s’iscrive a pieno titolo nella rassegna degli episodi significativi197 - come già sottolineato - sporadici che pongono all’ordine del giorno del parlamentare o del legislatore italiano l’argomento del nostro studio. L’importanza modesta di questo disegno di legge, presentato dal ministro nella seduta del 12 giugno 1918198 e poi semplicemente letto nella tornata del 19 dicembre (e successivamente abbandonato senza discussione o votazione), non ridimensiona gli stretti legami dichiarati con l’illustre precedente del 1873 -‘74.

Rapporto che il relatore Meda esprime a chiare lettere in apertura, riassumendo i termini di quell’esperienza parlamentare e rapportandoli all’idea che si apprestava ad esporre.

Il Titolo III dell’omnibus finanziario presentato da Minghetti col disegno di legge del 27 novembre 1873 e recante “inefficacia giuridica degli atti non

registrati” viene ripreso qui bipassando la querelle dogmatica che aveva

visto contrapposti i fautori della nullità del contratto ai fautori, viceversa, della nullità del solo documento incorporante l’atto, con l’ovvio corollario in quest’ultimo caso della propagazione della sanzione dal supporto cartaceo alla convenzione nei casi di forma scritta ad substantiam postulati dall’art. 1314, cod. civ. 1865. E’ infatti necessario, secondo il proponente, riportare l’idea di Minghetti alle origini e così riproporla nei termini più radicali che prevedevano per i contratti non registrati l’impossibilità di registrazione una volta spirato il termine, e l’inservibilità come prova o principio di prova con improduttività di effetti di diritto civile o commerciale e non presentabilità in giudizio o menzione in atti di qualsiasi tipo.

Tale scelta s’impone poiché “la grande massa della materia imponibile che

sfugge alla registrazione è quella degli atti riflettenti obbligazioni che

197

L’argomento della nullità per mancata registrazione era affiorato un’altra volta in Parlamento prima della proposta Meda, oggetto di questo paragrafo. Cfr. l’intervento dell’On. Petrillo in Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXIV, Discussioni, Sessione 1913-18, 2° tornata dell’11 dicembre 1914, p. 5945: ”Anche le tasse sugli affari hanno avuto un nuovo e più grave inasprimento. Non so se l’onorevole ministro abbia pensato che sarà addirittura inaridita la fonte da cui vuol trarre i nuovi vantaggi, giacchè gli affari sono oggi tanto scarsi che non potranno dare un gettito maggiore, se non si applicherà un concetto fondamentalmente diverso, quello cioè di comminare la nullità a tutti gli atti no registrati, e magari diminuire la gravezza fiscale, per modo che il maggior numero di atti possa essere consacrato in contratti e questi vengano registrati”.

possono sussistere indipendentemente dallo scritto, e quindi essere provate senza la produzione dell’atto formale da cui risultino, sebbene quest’atto sia di quelli che la legge dichiara soggetti a registrazione”199, ma subito si specifica che l’istituto qui delineato non pretende una definizione giuridica in termini di nullità di atti non registrati, ma s’identifica piuttosto per la sua vocazione prettamente politica e rafforzativa dell’obbligatorietà della registrazione. Ed infatti ”il sistema che noi vi proponiamo è invece il

seguente: si stabilisce un termine maggiore per la registrazione con la tassa ordinaria, se ne concede uno ulteriore per la registrazione con sopratassa; ma si dichiara che trascorso questo termine gli atti non saranno più ammessi a registrazione. Non abbiamo così nessuna dichiarazione di nullità intrinseca o estrinseca; abbiamo soltanto un regime il quale rende di fatto obbligatoria quella registrazione che la legge già prescrive come tale, ma che molti, i più anzi, omettono sapendo che all’occorrenza potranno sempre provvedere con sacrifici pecuniari”200.

Il tenore dell’intervento esaminato, pur riallacciato saldamente alla proposta di Minghetti di cui riprende fedelmente la ratio ispiratrice, si connota per la lettura parzialmente diversa operata dal proponente: allontanati le preoccupazioni ed i problemi di interferenza fra i provvedimenti fiscali e le norme codicistiche, si propone qui non un istituto giuridico, ma un vero e proprio strumento di politica fiscale che non introduce qualcosa di nuovo nell’ordinamento ma opera bensì un rinforzo al precetto di legge il cui apparato sanzionatorio si rivela, ancora una volta, inadeguato. L’istituto del registro infatti sembra dimostrare un difetto genetico nel suo funzionamento: all’affermata obbligatorietà della registrazione non corrisponde un’adeguata sanzione poiché l’osservanza del precetto “è

rimessa al comodo ed all’utilità del cittadino, sia pure al prezzo di un maggior sacrificio pecuniario, mentre la legge lo ha sancito per motivi di ordine politico - finanziario che sussistono indipendentemente dall’uso che delle scritture accada di dover fare […] unico obiettivo del disegno di legge

198

Ibidem, Documenti, disegni di legge e relazioni, n. 983, p. 1 e ss.

199

non può essere e non è se non rendere la sanzione quanto più efficace è possibile per modo che il cittadino sia stimolato a premunirsi sottomettendosi in tempo utile alla legge”201.

In estrema sintesi, emerge un profilo contraddittorio nella proposta di Meda, che da un lato tende a riproporre l’idea del primo Minghetti, quella più completa e più radicale, ma dall’altro prevede una semplice “obbligatorietà”, che postulerebbe l’invalidità del solo documento202, e non del contratto in sé203: contraddizione che preme rilevare ma che non è possibile sciogliere, data la scarsa rilevanza del ddl ed il suo mancato approfondimento in sede di discussione.

Resta tuttavia ancora da sottolineare il dato extragiuridico, comune all’esperienza legislativa che si deve analizzare nel prossimo paragrafo, che qui non traspare204 ma che è ben presente. Si tratta delle preoccupazioni congiunturali evidentemente intuibili che presiedono alla necessità di recuperare a tassazione un’ampia sacca di evasione, e quindi all’azione del Fisco: la chiusura della I Guerra Mondiale e il difficile periodo del Dopoguerra.

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