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RIFLESSI METAFISCALI DEL BOLLO

2. La nullità delle scritture immobiliari non registrate.

2.4 Profili conclusivi La legge n 29/’52.

In questo paragrafo si è avuto cura di esaminare la prima proposizione positiva della comminatoria della sanzione di nullità per inadempimento fiscale nell’ordinamento italiano. Si sono sottolineati i fattori contingenti ed i precedenti normativi che sfociavano nel testo di legge di cui al R. D. L. 27 settembre 1941, n. 1015; si sono presentate le posizioni della più chiara dottrina, che ricostruiscono la registrazione come condicio juris (Montel) o come requisito esterno e successivo la cui mancanza provoca l’invalidità del negozio (Santoro Passerelli), ancora come elemento capace di conferire piena efficacia ad un negozio, che viceversa può risultare compresso (Redenti).

Il quadro sin qui emergente è dunque netto nel rifiutare l’ipotesi ricostruttiva della sanzione nel senso di “nullità di pieno diritto”, cioè nel senso letterale della norma: tentativi di fuga dalla lettera che trovano fondamento un po’ nel particolare momento contingente, un po’ nella ratio della norma, o che addirittura denunciano l’iniquità della disposizione in quanto fascista e dunque in contrasto col nuovo ordine costituzionale della Stato. Quando successivamente l’intervento del d. l. Lgt. 20 marzo 1945, n. 212, abroga la sanzione, la dottrina si divide, coerentemente con le posizioni su espresse - fra coloro che negano la riviviscenza ad un negozio “morto”, cioè nullo,

privo di giuridica rilevanza, e coloro che, venendo meno il “fattore compressivo”, propendono per la riespansione degli effetti e dunque per la piena efficacia di un negozio vivo e vegeto. A fronte di questa variegata risposta scientifica, non si deve trascurare di analizzare le posizioni della giurisprudenza.

Si è avuto modo di vedere come per i giudici di legittimità l’interpretazione prevalente della norma fosse quella letterale, pur se in contrasto con l’essenza della nullità, e cioè l’originarietà. Quanto poi all’efficacia retroattiva del decreto abrogativo, un fronte pressocchè unanime231 l’ha negata fortemente ed in maniera costante.

La materia ha trovato definitiva sistemazione con legge del 26 gennaio 1952, n. 29, rubricata “Limiti della efficacia delle scritture non registrate nei termini, di cui al regio Decreto Legge 27 settembre 1941, n. 1015 convertito nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470”, che all’articolo 1 dichiarava che “non può essere dichiarata, ai sensi del r. d. l. 27 settembre 1941, n. 1015, convertito in legge 29 dicembre 1941, n. 1470 la nullità degli atti stipulati sotto qualsiasi denominazione, che abbiano per oggetto trasferimenti o promesse di trasferimento di beni immobili o di diritti immobiliari, qualora già abbiano avuto luogo l’immissione in possesso e l’esecuzione della controprestazione dovuta.”; tale norma trovava un correttivo nel seguente art. 3, il quale escludeva l’applicazione dell’art. 1 se al momento di entrata in vigore della legge fosse già intervenuta sentenza dichiarativa di nullità passata in giudicato, oppure in caso di transazione o comunque di regolazione consensuale fra le parti delle conseguenze della nullità; altro

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Cass., nell’anno 1949: 9 marzo, n. 466; 28 aprile, n. 1015, 30 maggio, n. 1384; 30 giugno, n. 1642; 20 luglio, n. 1894; 4 agosto, n. 2169; 5 agosto, n. 2201; 8 agosto, n. 2251 e 2253; 13 settembre, n. 2442; 28 dicembre, nn. 2635 e 2671. Nel 1950, 19 gennaio, n. 160, a mente della quale “…si sostiene che, essendo nella specie la scrittura stata sia pur tardivamente registrata, è venuta meno la nullità prevista del r. decreto legge 27 settembre 1941 n. 1015. Tesi anche questa ripetutamente ripudiata dal Supremo collegio, che ha riconosciuto efficacia al decreto predetto, sia per gli atti formati successivamente alla sua entrata in vigore sia per quelli anteriori non registrati nel termine prefisso dal decreto medesimo, ancorché, nell’un caso e nell’altro, l’applicazione della nullità venga pronunziata dopo l’emanazione del decreto legislativo Luogotenenziale. 20 marzo 1945 n. 212, essendo privo quest’ultimo di effetto retroattivo e non potendo quindi essere invocato per poter sanare la nullità verificatasi nel periodo di tempo in cui il primo ebbe vigore”; ancora, Cass. nel 1954, 3 settembre, n. 3029 e 26 ottobre, n. 4129.

limite di applicabilità riguardava gli atti aventi data certa anteriore alla pubblicazione della legge con i quali l’alienante promittente avesse posto in essere trasferimenti o promesse di trasferimento a favore di terzi, o avesse ancora posto in essere atti di divisione. Su tali norme il Supremo Collegio aveva modo di consolidare il proprio orientamento, che avrebbe definito le questioni scaturite dalla l. n. 1015 e dalla sua abrogazione. In particolare, dalle numerose pronunzie emerge che la legge, come jus superveniens, si doveva applicare anche di ufficio232, ed in ogni stato e grado del giudizio, compreso in sede di legittimità233. In questo caso234, il rinvio al giudice di merito si rendeva necessario qualora l’applicazione della legge sopravvenuta alla controversia importasse la necessità di accertamenti di mero fatto; viceversa il rinvio risultava superfluo laddove dagli atti risultasse, e non vi fosse contestazione in punto di fatto nel ricorso, la mancanza di alcuni requisiti richiesti dalla nuova legge. Ancora, la semplice esecuzione parziale della prestazione non era sufficiente per convalidare la scrittura235, mentre aveva effetto sanante se intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge, anche se verificatasi oltre la scadenza dei termini stabiliti in contratto ed anche se la prestazione del compratore era avvenuta senza la cooperazione del venditore236; altro caso di sanatoria veniva riconosciuto nell’ipotesi di un’offerta di pagamento del residuo del prezzo convenuto, in conformità col testo contrattuale e prima della scadenza pattuita, anche se il venditore rifiutava237. Circa i limiti di applicabilità, dopo aver ribadito che i requisiti dell’immissione in possesso e dell’esecuzione della controprestazione evitano la declaratoria anche per le promesse di vendita238, la Corte sottolineava l’operatività di tali requisiti anche nel caso

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Cass. 23 febbraio 1954, n. 503.

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Cass. 9 aprile 1953, n. 921; nel 1954: Cass. 8 febbraio, n. 313; Cass. 12 febbraio, n. 353; Cass. 13 aprile, n. 1172; Cass. 24 aprile, n. 1250; Cass. 15 novembre 1955, n. 3737.

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Cass. 9 aprile 1953, n. 921.

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Cass. 5 marzo 1934, n. 636, richiamata in punto da Cass. 5 febbraio 1953, n. 299; Cass. 2 agosto 1956, n. 3030; Cass. 27 novembre 1956, n. 4313; Cass. 7 maggio 1957, n. 1560.

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Cass. 21 luglio 1956, n. 2840: la Corte riconosce efficacia sanante a seguito di deposito del prezzo presso istituto di credito effettuato dal compratore.

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che il venditore ponesse in essere un’interversione del possesso239 (possesso che peraltro doveva consistere nella concreta attuazione del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto reale che si era trasferito col negozio240). Circa infine il correttivo di cui all’art. 3, la Corte precisava che la nullità si conservava se dichiarata con sentenza passata in giudicato241 ed anche in caso di transazione inter partes regolativa degli effetti della nullità, anche se questa non fosse stata rimossa; la nullità poteva però essere dichiarata se il ricorrente avesse, pur con effetti limitati e determinati, impugnato la decisione di merito anche in ordine alle conseguenze collegate con nesso di stretta derivazione alla declaratoria di nullità della scrittura non registrata242.

Le ipotesi di nullità appena descritte, ed in definitiva l’intera vicenda legata alla legge1470/’41, in base alla quale la registrazione diveniva elemento intrinseco del contratto, non trovano collocazione scientifica plausibile in seno alla categoria tradizionale della nullità civilistica, come rilevato in più punti, e vanno allora correttamente inquadrate fra quelle norme emanate in periodo di guerra e quindi dettate da contingenze giustificative non fondate nel diritto tributario comune. Sembra questa la giusta chiave di lettura della vicenda normativa appena analizzata e che pertanto non può essere accostata alle altre ipotesi di cui al prosieguo della ricerca, né può essere interpretata come contraddizione al dato di fondo già emerso e riguardante il rifiuto della possibilità che ad un inadempimento fiscale possa seguire una comminatoria di nullità del contratto irregolare.

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