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LA LEGGE DI REGISTRO DEL

2. La “riviviscenza” dell’articolo

Sollecitato da Mancini95, il relatore onorevole Corsi dava conto all’assemblea di come effettivamente il dibattito si fosse svolto, in seno alla Commissione, sul filo di lana, con il passaggio della proposta di cui all’articolo 11 in seconda votazione con voto di parità, e quindi solamente per spirito di conservazione del testo. D’altro canto, assenti i membri sostenitori del principio d’inefficacia assoluta del contratto non in regola con gli obblighi fiscali, egli che era di avviso contrario non poteva non accogliere la proposta di soppressione, dichiarando di aderire all’emendamento Righi senza però aprire a prospettive premiali nel caso di spontanea denuncia, e così il dibattito continuava circa la misura delle sanzioni. Successivamente, rispondendo a Ferraris sulla portata dell’emendamento Righi, Corsi accoglieva la richiesta del Presidente di produrre un testo96 congiuntamente con l’onorevole Ferraris, che era puntualmente presentato alla tornata successiva.

Fra gli emendamenti della tornata dell’11 maggio, ve ne fu tuttavia uno dell’on. Restelli che riproponeva la questione della validità degli atti facendo propria quella che era stata la posizione maggioritaria della Commissione97.

compensazione. Gl’interessati si sforzeranno ad esibire in giustizia l’atto non registrato in modo da ottenere utili effetti” (ibidem, p. 5869).

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“Io dunque mi rivolgerei alla cortesia dell’egregio relatore della Commissione […] vedendo inoltre accennato nella relazione come su questo punto esistesse una grave dissenso nel seno della Commissione […] pregherei perciò eziando l’onorevole relatore d’indicarmi quale maggioranza risultasse, e in quali proporzioni si dividessero coloro che furono d’avviso d’introdurre nel progetto di legge l’articolo 11, e coloro che portarono l’avviso contrario” (ibidem, p. 5870).

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Il testo recitava: ”Gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine e dentro l’anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sopratasse dalle leggi stabilite. Trascorso l’anno suddetto la registrazione non potrà avere luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse”

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Solo in prosieguo di discussione l’on. Corsi dichiarerà che nella tornata precedente il suo intervento non intendeva il ritiro della proposta dell’articolo 11, e pertanto l’intervento

Svolgendo il suo pensiero, Restelli spiegava alcuni opportuni correttivi; in primo luogo egli affermava la pericolosità dell’articolo 35, letto in combinato disposto con l’11, e ne chiedeva la soppressione98, e coerentemente sul testo del progetto di legge proponeva in capo l’aggiunta dell’inciso “Tutti gli atti che saranno fatti dopo la pubblicazione della presente legge e che per le leggi vigenti sono sottoposti al registro” ed in coda, detto che “decorsi sei mesi gli atti non potranno però né registrarsi né prodursi, né essere rammentati o valutarsi in giudizio”, l’inciso “per gli effetti civili di diritto privato”; la seconda precisazione si rendeva necessaria per distinguere l’improducibilità in sede civile dall’utilizzabilità piena del documento in sede penale, ed in special modo nel giudizio di falso dove il cittadino che pur aveva contravvenuto alla legge fiscale doveva essere tutelato contro lo spergiuro. Similmente, tale inciso doveva riferirsi anche agli atti non regolarmente bollati, e nel caso non fosse disponibile carta bollata nel comune di residenza, l’atto era comunque producibile unitamente ad una dichiarazione del sindaco circa la momentanea irreperibilità dei valori, fermo restando l’obbligo di assolvere l’imposta nei dieci giorni successivi.

La proposta testè esaminata muoveva dal presupposto che le norme sanzionatorie di carattere pecuniario non avevano dato prova di buon funzionamento, e pertanto non solo la norma ex art. 11 non era lesiva delle prerogative della legislazione civile in tema di validità degli atti, ma l’assolvimento degli obblighi fiscali diveniva addirittura, sotto questo punto di vista, la controprestazione che il cittadino corrisponde allo Stato non per la stabilità dei rapporti giuridici (legale esistenza e data certa)99 ma per l’amministrazione della giustizia, per cui colui che chiedeva l’uso in giudizio di un contratto non ne aveva diritto se non pagando l’imposta entro il termine stabilito dalla legge, poichè in quest’ottica “sinallagmatica” era

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“ … ma chi ci assicura che qualcuno degli atti che dovrebbero essere bollati o registrati non giacessero dimenticati negli archivi, nel qual caso, venuto il giorno in cui questi atti avessero dovuto prodursi, mancherebbe al cittadino la possibilità di agire in giudizio con grave iattura dei suoi diritti e de’ suoi interessi. […] sostenendo la disposizione dell’articolo 11, abbandono affatto l’articolo 35”. Atti Parl. ult. cit., tornata dell’11 maggio, p. 5878.

fisiologico e giusto il divieto di utilizzazione in giudizio del contratto a fronte dell’inadempimento della controprestazione fiscale; iniquo sarebbe stato, viceversa, che la legge tributaria comminasse la nullità dell’atto, non in virtù dell’indipendenza ed indifferenza delle due discipline, quanto invece perchè tale sanzione poteva tradursi in un illecito vantaggio per uno dei contraenti che – ugualmente frodatore del fisco come controparte - a danno di quest’ultima opponeva la nullità voluta dalla legge fiscale per rifiutare di adempiere alla propria obbligazione: più utile allora per l’attore la sanzione dell’inefficacia probatoria del contratto con conseguente necessità di reperire aliunde altri mezzi di prova suppletivi.

La riproposizione delle posizioni superate nella tornata precedente da parte dell’on. Restelli provocava una seria di interventi contrari, fra i quali quelli di Servadio, di Ferraris e di Righi100.

Fra questi, il più incisivo ed appassionato era quello di Minervini, il quale percepiva la portata effettiva della norma, per cui l’inefficacia dell’atto non registrato si traduceva nella sua nullità, e tratteggiava un’appassionata difesa del concetto di autonomia privata e del primato della volontà101, chiedendo lo stralcio della disposizione e delle altre ad essa collegate.

Rispondeva a favore del progetto Finali, componente della commissione, che fra i vari argomenti a sostegno della proposta Restelli citava le norme repressive del contrabbando sottolineando “la quasi medesimezza che c’è

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E’ evidente che il deputato pensa al registro in termini di tassa.

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Mentre Ferraris interveniva in tema di sopratasse e pene pecuniarie, Servadio affrontava il tema principale in modo particolarmente vibrante: ”Ora in pochissime parole proverò alla Camera come quella misura voluta dall’articolo 11 offenda precisamente lo svolgimento della ricchezza nazionale e sia di grave danno alla generalità dei cittadini, agli interessi creati già e forse più ancora a quelli da crearsi”; Righi riprende le considerazioni generali sulla moralità dei popoli e sull’abitudine ad evadere le imposte (ibidem, p. 5881).

101

“Il dire che non abbiate dichiarato la nullità, ma solamente la inefficacia dell’atto non a tempo registrato è un paralogismo, che non è in nostro potere annullare l’entità, ma impedirne il movimento; e questo chiamasi annullare l’atto nel senso giuridico […] l’atto è indipendente da noi nella sua esistenza […] ebbene, voi con l’art. 11 dite, l’atto non potersi citare, non mentovare, non rammentare,, quasi che voi aveste la facoltà di distruggere l’entità la quale è una cosa che neanche Dio può fare, e voi credete di poterla fare? I contratti per la nostre leggi e per le regole dell’umanità, secondo i principi restauratori del diritto, non sono che verbali. Le scritture non sono che memorie, non sono l’essenza del contratto. Quindi voi non potete distruggere quel quid placitum in cui le parti avessero convenuto. Quindi voi, sotto l’aspetto della nullità che

tra il frodo di una merce, cioè il sottrarla al diritto che si riscuote all’ufficio della dogana, ed il contrabbando di una scrittura privata, sottratta al diritto che viene riscosso nell’uffizio del registro. E sottrarre una carta alla tassa di registro o di bollo è un vero contrabbando che si esercita”102 .

Interveniva di nuovo Corsi, con due precisazioni importanti: in primo luogo specificava di aver espresso una posizione personale circa l’articolo 11, e che quindi la proposta della commissione non doveva intendersi ritirata, quindi affermava non essere in dubbio la validità del contratto, ma quella del documento che incorporasse lo stesso e fosse carente di registrazione. Successivamente, cadendo in contraddizione con se stesso, dichiarava che l’improducibilità in giudizio era l’ovvia conseguenza del mancato assolvimento dell’onere fiscale, salva la possibilità di ricorso a mezzi suppletivi di prova103.

Chiusosi il dibattito, che aveva visto la curiosa reviviscenza dell’articolo 11, la proposta di un’eventuale inefficacia permanente del contratto non bollato e non registrato era definitivamente rifiutata, mantenendosi viceversa la soluzione dell’assolvimento tardivo per la producibilità dell’atto in giudizio; veniva pertanto adottato il testo Ferraris - Corsi, con l’aggiunta del terzo comma che estendeva la disposizioni alle contravvenzioni della legge di bollo.

non avete il, coraggio di pronunziare, mantellate l’equivalente nell’inefficacia” (ibidem, p. 5886).

102

Ibidem, p. 5888.

103

“La Commissione […] riteneva che la validità dei contratti dipende dalle forme che sono stabilite dal diritto civile; che però il diritto civile e la legge concedono certi mezzi per constatare la prova degli atti stessi, che ogniqualvolta la legge nel dare questo modo di prova ai contraenti ha imposta una tassa; se essi violano questa disposizione col non pagarla, devono perdere i benefizi che la legge dà alla formazione di questi atti. […] Essa, lo ripeto, non ha inteso di dichiarare la nullità degli atti, ma ha inteso che manchi ai contraenti quel modo di prova col quale essi volevano assicurarsi l’osservanza del contratto medesimo, salvo a poterne giustificare l’esistenza in tutti gli altri modi stabiliti dalla legge” (ibidem, p. 5890).

CAPITOLO III

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