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Il Protocollo delle Nazioni Unite contro la Tratta di persone, in particolare donne e bambin

3. Il contrasto alla tratta e la protezione delle vittime nella normativa internazionale ed europea

3.2. Il Protocollo delle Nazioni Unite contro la Tratta di persone, in particolare donne e bambin

3.2. Il Protocollo delle Nazioni Unite contro la Tratta di persone, in

particolare donne e bambini

Nel dicembre del 2000 a Palermo si è svolta la Conferenza dell’ONU che ha portato all’approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata transnazionale e dei protocolli addizionali: il primo sul traffico di migranti via terra, via mare e via aria; il secondo sulla prevenzione, repressione, e punizione della tratta di persone.

La strategia di contrasto proposta da questi strumenti internazionali si basa su un approccio di tipo integrato, dove gli obiettivi della prevenzione e della repressione sono perseguiti in parallelo alla protezione delle vittime. Nel preambolo della Convenzione, si chiarisce chiaramente il fatto che “un’efficace lotta alla tratta

internazionale di persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei paesi d’origine, transito e destinazione, che comprenda misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelarne le vittime”.

Il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani ha tre principali finalità103:

• Prevenire e combattere la tratta; • Proteggere e assistere le vittime;

• Promuovere la cooperazione tra gli Stati contraenti.

Il Protocollo contro la tratta di persone è il più considerevole trattato internazionale nell’ambito della lotta alla tratta di esseri umani. Le novità principali che introduce rispetto agli altri strumenti esistenti sono due: in primo luogo fornisce la definizione più ampia, fino ad ora elaborata in ambito internazionale, del fenomeno della tratta di persone104, in secondo luogo esso contiene un’intera sezione dedicata alla tutela delle vittime.

Nella Risoluzione che conferiva il mandato al Comitato ad hoc di stilare un Protocollo sulla tratta addizionale alla Convenzione sul crimine organizzato, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite limitava l’ambito di applicazione del trattato alle donne e ai bambini. Tuttavia, già nella seconda sessione di lavoro, la maggior parte delle delegazioni propose di estendere l’oggetto del Protocollo anche ai maschi adulti, pur rimanendo la particolare attenzione alle categorie più deboli delle donne e dei minori.

L’attenzione alla tutela delle vittime è particolarmente evidente nella seconda sezione del Protocollo, dove sono previste una serie misure di protezione che variano dagli accorgimenti per garantire la riservatezza sui dati personali delle vittime nei                                                                                                                          

103 Transcrime, Dipartimento per le Pari Opportunità, Rapporto di ricerca, Attività 2.a – Repertorio

normativo (internazionale, nazionale, regionale e locale) completo ed aggiornato. Prodotto 2.a1, Gennaio 2010, consultabile al sito:

http://www.osservatorionazionaletratta.it/files/generics/prodotto_2.a1.pdf

104 La tratta di persone viene definita, all’art. 3 del Protocollo come "a) il reclutamento, il trasporto, il

trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone,tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno,abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, dando oppure ricevendo somme di denaro o benefici al fine di ottenere il consenso di un soggetto che ha il controllo su un'altra persona, per fini di sfruttamento. Per sfruttamento si intende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, l'asservimento o l'espianto di organi; b) il consenso di una vittima di tratta di esseri umani allo sfruttamento di cui alla lettera (a) è irrilevante laddove sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui alla lettera (a);(c) il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere un minore a scopo di sfruttamento sono considerati "tratta di esseri umani" anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera (a) del presente articolo; (d) per "minore" si intende ogni persona avente meno di diciotto anni di età.

procedimenti giudiziari, all’assicurazione della loro incolumità fisica mentre sono sul territorio dello Stato-parte. Per una più incisiva tutela sono anche previsti meccanismi di compensazione del danno subito (art. 6, comma 6)105.

Le misure di assistenza non sono rigorosamente correlate ad un percorso giudiziario, ma, al contrario, si rivolgono al contesto sociale più ampio nel quale si trova la vittima. E’, pertanto, evidente il riconoscimento e l’importanza dell’operato delle organizzazioni non governative in raccordo con quello svolto dallo Stato. Da ultimo, è, poi, dedicata una particolare attenzione alle modalità di rimpatrio della vittima, che deve avvenire senza pregiudizio alla sua incolumità, e alla permanenza nello Stato di destinazione tramite la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno. Alle misure di prevenzione/contrasto della tratta e alla cooperazione è dedicata la terza sezione del Protocollo (artt. 9-13). Tali norme sono complementari a quelle già previste dalla Convenzione. Le norme di contrasto fanno riferimento ad aspetti specifici, come il controllo alle frontiere (con particolare attenzione ai trasportatori commerciali), la cooperazione fra le autorità doganali e lo scambio di informazioni riguardanti metodi, mezzi, documenti, identità utilizzate dai gruppi criminali organizzati.

Le misure di prevenzione e cooperazione comprendono, poi, la realizzazione di politiche e programmi globali, comprese campagne di informazione tramite i mass media ed iniziative economiche e sociali, quando possibile in partenariato con organizzazioni non governative ed altre organizzazioni della società civile106. Tali interventi sono mirati all’attenuazione di quelle cause individuate come “fattori che

rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità”; sono inoltre

raccomandate misure educative, sociali e culturali per scoraggiare la domanda di sfruttamento delle persone, poiché causa principale della tratta.

                                                                                                                         

105 Transcrime, Dipartimento per le Pari Opportunità, op.cit.

106 Michelini G., Lavoro servile e lavoro irregolare. L’esperienza giurisprudenziale nel diritto del

lavoro, in Carchedi F. e Dolente F., (a cura di) “Right Job – Lavoro senza diritti” – Tratta e sfruttamento lavorativo degli immigrati a Roma e nel Lazio, ed. Sviluppo Locale Edizioni, Roma, 2011, p. 49.

3.3. La Convenzione del Consiglio d’Europa per la lotta contro la tratta