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QUEL ‘TURPE ABUSO’ FREQUENTE NELLE CHIESE

Se davvero esistita, l’Accademia fondata a Jesi da Angelo Colocci potrebbe in qualche modo considerarsi l’esito locale di quel fermento culturale “umanisti-co” che altrove arriva a creare i presupposti non solo per lo studio, ma anche per la scrittura e la rappresentazione scenica di testi secondo il “nuovo modo”

teatrale “all’antica”. D’altro canto, una certa disposizione culturale di Jesi po-trebbe notarsi nel fatto che a metà del Quattrocento gli Statuti prevedono il pubblico ufficio di “maestro di grammatica”, per insegnare gratuitamente ai giovani i primi elementi del latino e delle lettere; così come la si può forse se-gnalare nell’indicativa coincidenza che proprio a Jesi, nel 1472, si stampa la prima edizione della “Divina Commedia” da parte di un italiano, Federico Conti. Ma l’eventualità di tale possibile buona disposizione sarebbe comunque limitata ad un’esigua minoranza di persone, permanendo localmente diffuso analfabetismo e comunque un livello culturale medio assai basso.

Arrivano i “commedianti”

I primi documenti attestati di rappresentazione teatrale in città sono del 1577.

Nel giorno 13 febbraio di quell’anno il libro delle Riformanze (ossia l’albo de-le pubblica amministrazione) registra che “commedianti chiedono cera per i lumi della recita della commedia, come è solito che si reciti nel palazzo”.

L’autorità cittadina acconsente accordando 8 fiorini, con l’impegno che la cera in avanzo venga data alla Società del Santo Sacramento. Un altro documento è di due anni dopo, 21 aprile 1579: si parla di una “protestatione” da parte dei deputati del contado contro quelli della città, riguardo allo “spartimento” rela-tivo alla “spesa della comidia”, così com’è “apparente nel Depositariato ordi-nario”; indicativa, anche se forse un po’ arrogante, la risposta dei deputati di città, da cui “fu risposto et replicato” che era da mettersi in conto “secondo il solito ordinario”: a tal proposito non si deve dimenticare, infatti, come attesta

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perentorio lo storico jesino Raffaele Molinelli, che “il monopolio del potere politico da parte dell’oligarchia si estrinseca con il coprire per diritto di sangue la metà del Consiglio Generale di Città e di Contado” e che “ogni potere e ogni servizio pubblico locale, da quello deliberativo a quello esecutivo, da quello del controllo a quello della sanzione, sono in mano all’oligarchia cittadina”.

La cosa per noi qui interessante da notare è che si parli di “palazzo”, ovvero quella “Sala del Magistrato” dov’è in uso tenere spettacoli, a Jesi come anche in altri centri ove non esista ancora uno spazio teatrale deputato autonomo; ma soprattutto che si parli di “come è solito”: e addirittura che si stanzi denaro nel-la “summa” (cioè in binel-lancio) per le dette “spese delnel-la comidia”, “secondo il solito ordinario”. Questo denota un’abitudine che potrebbe anche risalire ben più lontano del 1562, anno che lo storico Giovanni Annibaldi individua come inizio di un nuovo corso e atto di nascita dell’uso teatrale della Sala comunale a seguito della proibizione papale di tenere spettacoli nelle chiese, come de-scrive nel suo studio “Il teatro di Jesi” del 1882, autorevole punto di riferimen-to per tutta la ricerca di setriferimen-tore successiva. Il documenriferimen-to che emana tale proibi-zione, in quanto nota di “publico bando” da “farsi publicar acciò nessuno pre-tenda ignoranza”, fa capo all’ordine imposto dal sig. Ferrante Ferro, Luogote-nente del Vicelegato, al quale dalla stessa Santa Sede era giunta comunicazione della detta proibizione, da attuarsi “in qualsivoglia luogho della provintia”.

La “rivoluzione” del 1562

Il documento jesino di proibizione è del 3 marzo 1562, dunque parecchi mesi prima della direttiva papale contenuta nel Canone I del Decretum “De

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matione”, proveniente dal Concilio di Trento, che è in data 17 Settembre 1562;

inoltre, esso si riferisce espressamente a “questa settimana santa prossima”, dando piuttosto l’idea -contrariamente al decreto Tridentino, che parla invece in generale di “correzione dei costumi”- di un provvedimento mirato motivato ad “evitar qualche disordine e scandalo (...) dove si fa grande adunanza di gen-ti”. Che tipo effettivamente di spettacoli fossero quelle “passioni o altre rappre-sentazioni di N.S. Jesus”, come dice il documento proibitorio, non sapremmo dire: se in chiesa o sul sagrato, ovvero itineranti per “stazioni” ancora secondo l’uso medievale, o piuttosto come la coreografica processione del Corpus Do-mini; se organizzati da Confraternite o da privati di “qualsivoglia stato, grado o condittione sia privilegiata et ecclesiastica”, come argomenta il documento del marzo. Doveva essere comunque uno spettacolo di moltitudine, plateale, che risulta quanto meno difficile pensare come immediato antecedente della “co-media” rappresentata nel ristretto ambito della “sala del magistrato”: diversa la destinazione, diversa la tipologia, diversa con ogni probabilità la committenza.

In realtà la condanna pontificia agli spettacoli “degenerati” nelle chiese non arriva con Pio IV nel 1562, ma risale a più di un secolo prima, alla sessione XXI del Concilio di Basilea nel giugno 1445: “Quel turpe abuso frequente in alcune chiese, per cui in certe festività dell’anno alcuni con mitra pastorale e vesti pontificali benedicono a modo di vescovi, altri si presentano vestiti come re e comandanti, festa che in alcune regioni è chiamata festa dei pazzi o degli innocenti, ovvero dei fanciulli, altri fanno divertimenti in maschera e teatrali [...] questo santo concilio ha stabilito e ordina sia agli ordinari che ai decani e ai rettori delle chiese, sotto pena di sospensione di tutti i proventi ecclesiastici

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per lo spazio di tre mesi, che non permettano più che si esercitino questi e simi-li ludibri e i mercati fieristici nella chiesa, che deve essere casa di preghiera”.

Degenerazioni, quelle stigmatizzate, riferite qui agli usi di “certe festività” di tipo carnascialesco, ma non di meno a tutti gli eventi di rappresentazione, all’epoca ormai sempre meno sacri e sempre più spettacolari: quindi, per ciò stesso, assai poco morali.

Buffoni, istrioni… infami

Altri documenti pontifici di quegli anni lasciano infatti bene intendere, dall’assimilazione, come si considerino i teatranti: “... i buffoni, gli istrioni, i giocolieri, i giocatori ed ogni genere di persone infami ...”. Ancora nel 1536 un editto di Papa Paolo III impone che “i chierici si astengano dagli spettacoli, né a modo di istrioni recitino nelle commedie e nelle tragedie e nei pubblici spet-tacoli”. Lo stesso decreto tridentino del settembre 1562 dunque non fa altro che

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ribadire che quei decreti, pur altre volte abbondantemente sanciti, “siano osser-vati in futuro con le stesse pene o maggiori”. “Se gli ordinatori troveranno che qualche norma è caduta in desuetudine, procurino di richiamarla al più presto in uso e di farla rispettare accuratamente da tutti. Non ostante tutte le consue-tudini”. Che significa questo? Che certo i provvedimenti del 1562 fermarono e forse misero fine a possibili rappresentazioni di verismo opulento, crasso e magari volgare, in cui l’elemento drammatico-religioso cadeva nell’abuso dell’allegoria e del difficile scenico, nella macchina: eventi che di fatto erano già fuori legge, ma che avevano continuato ad avere luogo, forse per consuetu-dine, con grande successo popolare. E tuttavia non risulta evidente un passag-gio così automatico dalla fine forzata di questa tradizione all’avvento dello spettacolo presso il palazzo comunale. Già i documenti municipali del 1577 parlano di “comediantes”, facendo intendere “professionisti”, più vicini quindi alla tradizione degli istrioni che non a quella della rappresentazione sacra, pur se degenerata e laicizzata come nei suoi ultimi esiti. Quanto a tale tradizione

“sacra”, non è pensabile che la Chiesa bloccasse di colpo la pratica di grandi eventi popolari siffatti, bene o male a sfondo religioso, lasciando così sempli-cemente il testimone del rito ludico e ricreativo all’uso –e alle influenze tutt’altro che devozionali- del cosiddetto teatro profano. È invece più verosimi-le che possano essere convissuti per diverso tempo il filone sacro delverosimi-le rappre-sentazioni da chiesa e quello profano evolutosi dai giocolieri, dai mimi, dalle maschere verso forme di commedia dell’arte: proibito, ma tollerato “per con-suetudine”, quello; così come aborrito, ma accettato, questo, prima nelle fiere, per strada o con il “carro di tespi”, in seguito con una sistemazione più como-da, magari istituzionalizzata presso un salone del palazzo comunale…

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