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Richieste di approvazione di una spedizione

L’APPROVAZIONE DI TALI MATERIALI

6.4.23 Richieste di approvazione e approvazioni concernenti il trasporto di materiali radioattivi .1 (Riservato)

6.4.23.2 Richieste di approvazione di una spedizione

6.4.23.2.1 Una richiesta d’approvazione di una spedizione deve contenere:

a. il periodo, relativo alla spedizione, per il quale l’approvazione è richiesta;

b. il contenuto radioattivo effettivo, i modi di trasporto previsti, il tipo di veicolo e l'itinerario probabile o previsto; e

c. il modo in cui saranno realizzate le precauzioni e i controlli amministrativi e operativi, previsti nel certificato di approvazione per il modello di collo, secondo il caso, rilasciato ai sensi del 5.1.5.2.1 a) (v), (vi) o (vii).

6.4.23.2.2 Una richiesta di approvazione delle spedizioni di SCO-III deve comprendere:

a. una dichiarazione degli aspetti per cui, e delle ragioni per le quali, la spedizione è considerata SCO-III;

b. la giustificazione della scelta per SCO-III dimostrando che:

i. non esiste attualmente un imballaggio idoneo;

ii. progettare e/o costruire un imballaggio oppure segmentare l'oggetto non è fattibile dal punto di vista pratico, tecnico o economico;

iii. non esiste altra alternativa praticabile;

c. una descrizione dettagliata dei contenuti radioattivi proposti con riferimento ai loro stati fisici e chimici e alla natura della radiazione emessa;

d. una dichiarazione dettagliata del modello di SCO-III, compresi i disegni tecnici completi e le schede dei materiali e i metodi di fabbricazione;

e. tutte le informazioni necessarie per soddisfare l'autorità competente così che le prescrizioni del 4.1.9.2.4 (e) e le prescrizioni del 7.5.11, CV33 (2), se applicabili, sono soddisfatte;

f. un piano di trasporto;

g. una descrizione del sistema di gestione applicabile come richiesto al 1.7.3.

6.4.23.3 Una richiesta d’approvazione di una spedizione in accordo speciale deve comprendere tutte le infor-mazioni necessarie per assicurare l’autorità competente che il livello generale di sicurezza del traspor-to è almeno equivalente a quello che si sarebbe ottenutraspor-to se tutte le prescrizioni applicabili dell’ADR fossero state soddisfatte.

La richiesta deve anche:

a. esporre in quale misura e per quali ragioni la spedizione non può essere fatta in pieno accor-do con le prescrizioni applicabili dell’ADR; e

b. indicare le speciali precauzioni e i controlli amministrativi e operativi speciali da effettuare durante il trasporto per compensare la non conformità alle prescrizioni applicabili dell’ADR.

6.4.23.4 Una richiesta d'approvazione di un modello di collo di Tipo B(U) o di Tipo C deve comprendere:

a. una descrizione dettagliata del contenuto radioattivo previsto, con riferimento, in particolare, allo stato fisico e alla forma chimica e alla natura delle radiazioni emesse;

b. un progetto dettagliato del modello, comprendente i disegni completi del modello e l’elenco dei materiali e dei metodi di fabbricazione;

c. una relazione delle prove effettuate e dei loro risultati o la dimostrazione basata su metodi di calcolo o su altre evidenze che il modello soddisfa le prescrizioni applicabili;

d. le modalità proposte per l’uso e la manutenzione dell’imballaggio;

e. se il collo è progettato per avere una pressione massima di esercizio in condizioni normali superiore a 100 kPa (manometrica), le specifiche per quanto concerne i materiali utilizzati per la fabbricazione del sistema di contenimento, i campioni da prelevare e le prove da eseguire;

f. Se il collo deve essere utilizzato per la spedizione dopo lo stoccaggio, una giustificazione delle considerazioni sui meccanismi di invecchiamento nell’analisi della sicurezza e nelle istruzioni operative e di manutenzione proposte;

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ADR 2021

Trasporto stradale di merci pericolose 1013

g. quando il contenuto radioattivo previsto sia combustibile nucleare irraggiato, una di-chiarazione e una giustificazione di tutte le ipotesi prese in considerazione nell'analisi di sicurezza relative alle caratteristiche del combustibile e una descrizione delle misure da effettuare prima della spedizione come previsto al 6.4.11.5 (b);

h. ogni disposizione speciale per lo stivaggio necessaria ad assicurare una buona dissipa-zione del calore dal collo, considerando i diversi modi di trasporto da utilizzare e il tipo di veicolo o di container;

i. una illustrazione riproducibile con dimensioni non superiori a 21 cm x 30 cm che mostri come è costituito il collo;

j. la descrizione del sistema di gestione della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; e k. Per i colli che sono utilizzati per la spedizione dopo lo stoccaggio, un programma di analisi

degli scostamenti che descriva una procedura sistematica per una valutazione periodica delle modifiche delle normative applicabili, delle modifiche delle conoscenze tecniche e delle modifiche dello stato del modello di collo durante lo stoccaggio.

6.4.23.5 Oltre alle informazioni generali richieste al 6.4.23.4 per l'approvazione dei colli di Tipo B(U), la richiesta di approvazione di un modello di collo di Tipo B(M) deve comprendere:

a. la lista delle prescrizioni enunciate al 6.4.7.5, da 6.4.8.4 a 6.4.8.6 e da 6.4.8.9 a 6.4.8.15 alle quali il collo non è conforme;

b. i controlli operativi supplementari che si propone di effettuare durante il trasporto, che non sono previsti dal presente Allegato, ma che sono necessari per garantire la sicurezza del collo o per compensare le mancanze elencate al precedente punto (a);

c. una dichiarazione relativa alle eventuali restrizioni da adottare relativamente al modo di tra-sporto e alle modalità particolari di carico, di tratra-sporto, di scarico o di maneggio; e d. una dichiarazione relativa alle condizioni ambientali massime e minime (temperatura,

insola-zione solare) che si suppone di incontrare durante il trasporto e che sono state considerate nel modello.

6.4.23.6 La richiesta d'approvazione dei modelli di collo contenenti 0,1 kg o più di esafluoruro di uranio deve comprendere tutte le informazioni necessarie per assicurare l'autorità competente che il modello soddisfa le pertinenti prescrizioni enunciate al 6.4.6.1 e la descrizione del sistema di gestione della qualità applicabile conformemente al 1.7.3.

6.4.23.7 Una richiesta per l’approvazione di un collo di materiale fissile deve contenere tutte le informazioni necessarie per assicurare l’autorità competente che il modello soddisfa le pertinenti prescrizioni enun-ciate al 6.4.11.1, e la descrizione del sistema di gestione della qualità applicabile conformemente al 1.7.3.

6.4.23.8 Una richiesta per l’approvazione del modello utilizzato per i materiali radioattivi sotto forma speciale, e del modello utilizzato per i materiali radioattivi a bassa dispersione, deve contenere:

a. una descrizione dettagliata del materiale radioattivo o, se trattasi di capsula, dei contenuti;

particolare riferimento deve essere fatto sia allo stato fisico che alla forma chimica;

b. un progetto dettagliato del modello di ogni capsula che si intende utilizzare;

c. una relazione delle prove effettuate e dei loro risultati, o la dimostrazione basata su calcoli, che il materiale radioattivo può soddisfare i requisiti, o altre dimostrazioni che i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione soddisfano le prescrizioni applicabili dell'ADR;

d. la descrizione del sistema di gestione della qualità applicabile conformemente al 1.7.3; e e. tutte le misure operative proposte prima della spedizione di materiali radioattivi sotto forma

speciale o di materiali radioattivi a bassa dispersione.

6.4.23.9 Una richiesta di approvazione del modello per il materiale fissile esentato dalla classificazione come

“FISSILE” conformemente alla Tabella 2.2.7.2.1.1, deve comprendere ai sensi del 2.2.7.2.3.5 f):

a. Una descrizione dettagliata del materiale; deve essere fatto particolare riferimento sia allo stato fisico che alla forma chimica;

b. Una dichiarazione relativa alle prove effettuate e dei relativi risultati, o la dimostrazione basata su metodi di calcolo per mostrare che il materiale è in grado di soddisfare le prescrizioni specificate al 2.2.7.2.3.6;

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c. Una specifica del sistema di gestione della qualità applicabile conformemente al 1.7.3;

d. Una dichiarazione delle azioni specifiche da intraprendere prima della spedizione.

6.4.23.10 Una richiesta di approvazione di limiti alternativi di attività per una spedizione esente di strumenti o oggetti deve contenere:

a. L’identificazione e la descrizione dettagliata degli strumenti o degli oggetti, degli usi previsti e del/i radionuclide/i contenuti;

b. L’attività massima del/i radionuclide/i nello strumento o nell’oggetto;

c. L’intensità massima di dose esterno derivante dallo strumento o dall’oggetto;

d. Le forme chimiche e fisiche del/i radionuclide/i contenuto/i nello strumento o nell’oggetto;

e. I dettagli della costruzione e progettazione dello strumento o dell’oggetto, in particolare per quanto concerne il contenimento e la schermatura del radionuclide nelle condizioni regolari, normali ed incidentali di trasporto;

f. L’appropriato sistema di gestione della qualità, comprese le procedure di prova e di verifica da applicare alle sorgenti radioattive, ai componenti e ai prodotti finiti per garantire che l'at-tività massima specificata del materiale radioattivo o l’intensità massima di dose specificata per lo strumento o per l’oggetto non siano superati, e che gli strumenti o gli oggetti siano costruiti secondo le specifiche del modello;

g. Il numero massimo di strumenti o oggetti che si prevede di spedire per singola spedizione e annualmente;

h. Valutazioni della dose conformemente ai principi e alle metodologie stabilite dalle “Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards, IAEA Sa-fety Standards Series No. GSR Part 3, IAEA, Vienna (2014), comprese le dosi individuali per i lavoratori coinvolti nel trasporto e per i membri del pubblico e, se del caso, le dosi collettive derivanti dalle condizioni di trasporto regolari, normali ed incidentali, basate su scenari di trasporto rappresentativi che possono verificarsi nel corso delle spedizioni.

6.4.23.11 Ogni certificato di approvazione rilasciato da un'autorità competente deve essere caratterizzato da un marchio d'identificazione.

Il marchio deve essere di tipo generalizzato come riportato in seguito:

VRI/Numero/Codice Tipo

a. Ad eccezione di quanto previsto al 6.4.23.12 (b), “VRI” rappresenta la sigla distintiva utilizzata per i veicoli nella circolazione internazionale1 dello Stato che rilascia il certificato;

b. Il numero è assegnato dall'autorità competente; e deve essere unico e specifico per un dato modello o una data spedizione o un limite alternativo di attività per la spedizione esente. Il marchio d'identificazione di approvazione della spedizione deve essere chiaramente correla-to con il marchio d'identificazione del modello approvacorrela-to;

c. I seguenti tipi di codici devono essere usati nell’ordine elencato per identificare i tipi di certifi-cati di approvazione:

AF Modello di collo di Tipo A per materiali fissili

B(U) Modello di collo di Tipo B(U) [B(U)F se per materiali fissili]

B(M) Modello di collo di Tipo B(M) [B(M)F se per materiali fissili]

C Modello di collo di Tipo C [CF se per materiali fissili]

IF Modello di collo industriale per materiali fissili S Materiali radioattivi sotto forma speciale LD Materiali radioattivi a bassa dispersione

FE Materiali fissili conformi alle prescrizioni del 2.2.7.2.3.6 T Spedizione

X Accordo speciale

AL Limiti alternativi di attività per una spedizione esente di strumenti o oggetti

1 La sigla distintiva dello Stato di immatricolazione usato per i veicoli a motore e rimorchi nella circolazione internazionale, ad esempio in conformità con la Convenzione sulla circolazione stradale di Ginevra del 1949 o con la Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale del 1968.

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ADR 2021

Trasporto stradale di merci pericolose 1015

Nel caso di modelli di collo per esafluoruro di uranio non fissile o fissile esente, dove nessuno dei precedenti codici risulti applicabile, devono essere usati i seguenti tipi di codice:

H(U) Approvazione unilaterale H(M) Approvazione multilaterale;

6.4.23.12 I marchi d’identificazione devono essere utilizzati come segue:

a. Ogni certificato ed ogni collo devono recare il marchio identificativo appropriato, compren-dente i simboli indicati sopra al 6.4.23.11 (a), (b) e (c); tuttavia, per i colli, solo il codice del tipo del modello, deve apparire dopo la seconda barra obliqua, vale a dire che le lettere "T" o

"X" non devono apparire nel marchio di identificazione riportato sul collo. Quando i certificati di approvazione del modello e di approvazione della spedizione sono combinati, i codici tipo applicabili non devono essere ripetuti. Per esempio:

A/132/B(M)F: Modello di collo di Tipo B(M) approvato per materiali fissili, che richiede un’approvazione multilaterale, al quale l’autorità competente dell’Austria ha attribuito il numero di modello 132 (che deve essere riportato sia sul collo sia sul certificato di approvazione di modello di collo);

A/132/B(M)FT: Approvazione di spedizione rilasciata per un collo recante il marchio di identificazione descritto sopra (deve essere riportato solo sul certificato);

A/137/X: Approvazione di un accordo speciale rilasciato dall’autorità competente dell’Austria, e al quale è attribuito il numero 137 (deve essere riportato unicamente sul certificato);

A/139/IF: Modello di collo industriale per materiali fissili approvato dall'autorità compe-tente dell'Austria, al quale è stato attribuito il numero di modello di colo 139 (deve essere riportato sia sul collo sia sul certificato di approvazione di modello di collo);

A/145/H(U): Modello di collo per esafluoruro di uranio fissile esente approvato dall’au-torità competente dell’Austria, al quale è stato attribuito il numero di mo-dello di collo 145 (deve essere riportato sia sul collo sia sul certificato di approvazione di modello di collo);

b. Quando l’approvazione multilaterale è effettuata mediante convalida conformemente al 6.4.23.20, deve essere utilizzato solo il marchio di identificazione attribuito dal paese di origi-ne del modello o della spedizioorigi-ne. Qualora l’approvazioorigi-ne multilaterale è effettuata mediante l’emissione di certificati da parte di paesi successivi, ciascun certificato deve recare il marchio di identificazione appropriato ed il collo il cui modello sia stato approvato deve portare tutti i marchi di identificazione appropriati. Per esempio:

A/132/B(M)F CH/28/B(M)F

sarebbe il marchio di identificazione di un collo inizialmente approvato in Austria e successi-vamente approvato in Svizzera con un certificato separato. Ulteriori marchi d’identificazione devono essere elencati in modo analogo sul collo;

c. La revisione di un certificato deve essere indicata entro parentesi dopo il marchio di iden-tificazione sul certificato. Per esempio A/132/B(M)F (Rev.2), sta ad indicare la revisione 2 del certificato del modello di collo approvato dall’Austria, mentre A/132/B(M)F (Rev.0) sta ad indicare la prima emissione del certificato di approvazione di modello di collo approvato dall’Austria. Al momento della prima emissione di un certificato, la dicitura in parentesi è fa-coltativa e altri termini quali “prima emissione” possono ugualmente essere utilizzati al posto di “Rev.0”. ll numero di revisione di un certificato non può essere attribuito che dal paese che ha emesso in origine il certificato di approvazione;

d. Altre lettere e cifre (imposte da norme nazionali) possono essere aggiunte entro parentesi al termine del marchio di identificazione; per esempio A/132/B(M)F (SP503);

e. Non è necessario modificare il marchio di identificazione sull'imballaggio ogni volta che il certificato di modello è oggetto di una revisione. La modifica del marchio deve essere apportata unicamente quando la revisione di un certificato di un modello di collo com-porta un cambiamento dei codici tipo del modello di collo dopo la seconda barra obliqua.

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6.4.23.13 Ogni certificato d’approvazione emesso da un’autorità competente per materiali radioattivi sotto for-ma speciale o per for-materiali radioattivi a bassa dispersione deve contenere le seguenti inforfor-mazioni:

a. Il tipo di certificato;

b. Il marchio di identificazione attribuito dall’autorità competente;

c. La data di emissione e la data di scadenza;

d. L’elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l’edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell’IAEA in base al quale i materiali radio-attivi sotto forma speciale o i materiali radioradio-attivi a bassa dispersione sono approvati;

e. L’identificazione dei materiali radioattivi sotto forma speciale o dei materiali radioattivi a bassa dispersione;

f. La descrizione dei materiali radioattivi sotto forma speciale o dei materiali radioattivi a bassa dispersione;

g. Le specifiche del modello per i materiali radioattivi sotto forma speciale o i materiali radioattivi a bassa dispersione, con eventuale riferimento ai disegni;

h. La descrizione particolareggiata dei contenuti radioattivi, con indicazione delle attività e, eventualmente, dello stato fisico e della forma chimica;

i. La descrizione particolareggiata del sistema di gestione della qualità applicabile conforme-mente al 1.7.3;

j. Il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente relative alle misure speciali da prendere prima della spedizione;

k. Riferimenti alla identità del richiedente, se ritenuto utile dall’autorità competente;

l. La firma ed il nome del funzionario che emette il certificato.

6.4.23.14 Ogni certificato di approvazione rilasciato da un’autorità competente per un materiale esentato dalla classificazione come “FISSILE”, deve contenere le seguenti informazioni:

a. Il tipo di certificato;

b. Il marchio di identificazione attribuito dall’autorità competente;

c. La data di emissione e la data di scadenza;

d. L’elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l’edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell’IAEA in base al quale è approvata l’esenzione;

e. Una descrizione del materiale esente;

f. Limitazioni specifiche per il materiale esente;

g. Una descrizione dettagliata del sistema di gestione della qualità applicabile come richiesto dall’1.7.3;

h. Il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e concernenti le misure specifiche da intraprendere prima della spedizione;

i. Se ritenuto utile dall’autorità competente, il riferimento all’identità del richiedente;

j. La firma ed il nome del funzionario che emette il certificato;

k. Il riferimento alla documentazione che dimostri la conformità al 2.2.7.2.3.6.

6.4.23.15 Ogni certificato d’approvazione emesso da un’autorità competente per un accordo speciale deve contenere le seguenti informazioni:

a. Il tipo di certificato;

b. Il marchio di identificazione attribuito dall’autorità competente;

c. La data di emissione e la data di scadenza;

d. Il o i modi di trasporto;

e. Le eventuali restrizioni relative ai modi di trasporto, al tipo di veicolo o di container, e le istru-zioni sull’itinerario necessarie;

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Trasporto stradale di merci pericolose 1017

f. L’elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l’edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell’IAEA in base al quale l’accordo spe-ciale è approvato;

g. La seguente dichiarazione:

“Il presente certificato non dispensa lo speditore dall’osservare le prescrizioni stabilite dal governo dei paesi attraverso cui o in cui il collo sarà trasportato”;

h. Riferimenti a certificati emessi per contenuti radioattivi alternativi, alla convalida di un’altra autorità competente o a dati tecnici o informazioni aggiuntive, come ritenuto utile dall’autorità competente;

i. La descrizione dell'imballaggio con riferimento ai disegni o alla descrizione del modello. Se considerata utile dall'autorità competente, un'illustrazione riproducibile di dimensioni non superiori a 21 cm x 30 cm che mostri la composizione del collo deve altresì essere fornita, accompagnata da una breve descrizione dell'imballaggio, comprendente l'indicazione dei materiali di fabbricazione, della massa lorda, delle dimensioni esterne e dell'aspetto;

j. Una descrizione particolareggiata dei contenuti radioattivi autorizzati, comprese le restrizioni sui contenuti radioattivi, qualora esse non siano evidenti data la natura dell'imballaggio. Que-sta deve includere lo Que-stato fisico e la forma chimica, le attività complessive (incluse quelle dei diversi isotopi, se necessario), la massa in grammi (per i materiali fissili o per ogni nuclide fissi-le, secondo il caso) e se si tratta di materiale radioattivo sotto forma speciafissi-le, materiale radio-attivo a bassa dispersione o materiale fissile esente ai sensi del 2.2.7.2.3.5 f), se applicabile;

k. Inoltre, per colli contenenti materiali fissili:

i. una descrizione dettagliata dei contenuti radioattivi autorizzati;

ii. il valore dell’indice di sicurezza per la criticità (CSI);

iii. riferimenti a documentazione che dimostri la sicurezza per la criticità del collo;

iv. tutte le caratteristiche speciali sulla base delle quali si presume, per la valutazione della criticità, l’assenza di acqua in certi spazi vuoti;

v. ogni ipotesi [basata sul 6.4.11.5 (b)] che possa portare a una modifica della molti-plicazione neutronica per la valutazione della criticità sulla base dei dati di irraggia-mento effettivi;

vi. l’intervallo di temperatura ambiente per il quale l’accordo speciale è stato approvato;

l. L'elenco dettagliato dei controlli operativi supplementari prescritti per la preparazione, il cari-camento, il trasporto, lo scarico e la movimentazione della spedizione, con indicate le dispo-sizioni speciali di stivaggio per un efficace smaltimento del calore;

m. Se ritenuto utile dalla autorità competente, le ragioni che giustificano un accordo speciale;

n. La descrizione delle misure compensative da attuare, essendo la spedizione in accordo spe-ciale;

o. Il riferimento alle informazioni fornite dal richiedente e relative all’uso dell’imballaggio o le specifiche misure da mettere in atto prima della spedizione;

p. Una dichiarazione concernente le condizioni ambientali prese come riferimento ai fini del-la scelta del modello, se queste non sono conformi a quelle indicate al 6.4.8.5, 6.4.8.6 e 6.4.8.15, in quanto applicabili;;

q. Le misure da mettere in atto in caso di emergenza, giudicate necessarie dall’autorità compe-tente;

r. La descrizione del sistema di gestione della qualità applicabile conformemente al 1.7.3;

s. Se ritenuto utile dall’autorità competente, il riferimento all’identità del richiedente e del traspor-tatore;

t. La firma e il nome del funzionario che emette il certificato.

6.4.23.16 Ogni certificato d’approvazione per una spedizione emesso da un’autorità competente deve conte-nere le seguenti informazioni:

a. Il tipo di certificato;

b. Il o i marchi di identificazione attribuiti dall’autorità competente;

Parte 1Parte 2Parte 3Parte 4Parte 5Parte 6Parte 7Parte 8Parte 9

c. La data di emissione e la data di scadenza;

d. L’elenco dei regolamenti nazionali ed internazionali applicabili, specificando l’edizione del Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi dell’IAEA in base al quale la spedizione è approvata;

e. Le eventuali restrizioni relative ai modi di trasporto, al tipo di veicolo o di container, e le

e. Le eventuali restrizioni relative ai modi di trasporto, al tipo di veicolo o di container, e le

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