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Sistema Informativo Salute Mentale

Nel documento Regione Campania (pagine 72-78)

Intervento 4.3: Realizzazione e implementazione dei nuovi flussi informativi del NSIS

Azione 4.3.3: Sistema Informativo Salute Mentale

Come noto, il decreto del Ministero della Salute del 15.10.2010, pubblicato sulla G.U. n.254 del 29 ottobre 2010, con cui il Ministero della Salute ha disposto l’istituzione del Sistema Informativo Salute Mentale (SISM) individuando una serie di adempimenti cui devono rispondere i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome italiane per il perseguimento delle seguenti finalità (art.1):

monitoraggio dell'attività dei servizi, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento;

supporto alle attività gestionali dei DSM per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse;

supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale.

Tra le novità introdotte dal citato decreto vi sono l’invio del flusso informativo personale (con cadenza annuale) i cui dati devono essere messi a disposizione entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di rilevazione) e quello del flusso informativo attività (con cadenza semestrale) i dati del quale devono essere messi a disposizione entro sessanta giorni dalla fine del semestre di rilevazione (art.5).

A partire dal 2012 il conferimento dei dati è considerato “debito informativo” (art.6) ed è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 (fondi CIPE).

In questi mesi Regione Campania, A.R.San. e Dipartimenti di Salute Mentale aziendali sono stati attivamente coinvolti, e hanno fattivamente collaborato, al superamento dello scenario frammentato e disomogeneo, nel corso del 2011, riguardante la raccolta dei dati (con conseguente diminuzione dello scarto dei flussi per errori in fase di validazione sulla piattaforma SISM ministeriale) riuscendo così a colmare, non senza sforzo, i ritardi nel conferimento dei flussi citati nonché a rispettare le scadenze di invio a partire proprio dal 2012.

Permangono, tuttavia, ancora problemi di infrastrutturazione informatica tra le varie unità presenti nel territorio (disponibilità computer e linee telefoniche/collegamenti, disponibilità di risorse umane, formazione del personale ecc.) nonché difformità nella modalità di raccolta dei dati e, quindi, nell’alimentazione dei relativi flussi.

In tale scenario non risulta ancora possibile un’estrapolazione dei dati immediata, coerente ed esaustiva, rispetto a quanto stabilito dal decreto ministeriale sul SISM, che rappresenta poi lo strumento di governance del sistema oltre che di monitoraggio/programmazione efficace ed efficiente della spesa pubblica. Tuttavia, la Regione ha puntualmente conferito secondo quanto previsto dal debito ministeriale i dati come si evince dagli esiti della piattaforma ministeriale riscontrati alla Regione con esito positivo.

Risultati programmati

Programmazione piattaforma Sistema Informativo Salute Mentale Regionale, entro il 2013;

Superamento criticità di codifica relativa a “id cittadino”, entro il 31.12.2013;

diffusione del SISMR, entro il 31.12.2014;

infrastrutturazione del SISMR e messa a regime, entro il 31.12.2015. Indicatori di risultato

Progettazione/adozione di una piattaforma unica dei flussi informativi dedicati per il 2013;

formazione del personale su popolamento e gestione dei flussi per il 2014;

percentuale e tempestività di flussi informativi corretti per il 2015. Responsabili del procedimento attuativo

Dirigente UOD Interventi socio-sanitari;

A.R.San.

Azione 4.3.4: Sistema informativo per il Monitoraggio della Rete di Assistenza

Ad oggi, il Ministero della Salute ha predisposto una bozza del Decreto relativamente il Sistema informativo per il Monitoraggio della Rete di Assistenza (di seguito MRA), con la quale stabilisce che il sistema MRA è l'unica anagrafe di riferimento a livello nazionale e tra le regioni, in ogni scambio informativo riguardante le strutture della rete di offerta sanitaria.

Tale sistema prevede il censimento delle entità che costituiscono la rete dell’offerta sanitaria regionale secondo due distinte dimensioni:

organizzativa (titolari e centri di responsabilità);

fisica (punti fisici di erogazione).

La Regione in merito all’implementazione del sistema informativo MRA, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), ha previsto la costituzione di un Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti della Regione, dell'A.R.San. e delle Aziende sanitarie, al fine di valutare sia le ricadute economiche sulle Aziende sanitarie che l’impatto organizzativo sui sistemi gestionali delle stesse, per l'adeguamento delle procedure e dei flussi di lavoro al nuovo sistema di codifica.

Nel rispetto delle modalità e dei tempi di implementazione definiti dal Ministero della Salute, la Regione ha previsto di eseguire le seguenti attività:

nel 2013, il sistema MRA dovrà essere alimentato dalle:

– informazioni inerenti le tre entità: titolare, centro di responsabilità, punto fisico;

– informazioni relative alle ”attività svolte”, risultante dall’associazione delle entità precedenti, la cosiddetta “tripletta”;

– informazioni relative ai “fattori produttivi”, intesi come risorse abilitanti l'erogazione del servizio (es. posti letto);

nel 2014, invio di tutti i flussi di attività utilizzando le codifiche delle strutture sanitarie attualmente utilizzate o le codifiche previste dal Sistema MRA;

nel 2015 invio di tutti i flussi di attività utilizzando le codifiche previste dal Sistema MRA.

Il progetto di istituzione del sistema informativo MRA ha evidenziato la necessità da parte della Regione di definire sinergie e/o complementarietà con altri interventi, quali:

Sistema Informativo Gestionale e Contabile: il progetto prevede la riorganizzazione e l'ammodernamento dei sistemi gestionali e contabili che facendo perno sia sulla struttura regionale, preposta al governo del Servizio Sanitario Regionale e al funzionamento della Gestione Sanitaria Accentrata, sia sulle strutture costituite dalle Aziende sanitarie ed Ospedaliere, si integrino fra loro per determinare la produzione di prodotti assistenziali completi, connettendo ed integrando professionalità ed esperienze utilizzando i fondi delle risorse del POR FESR 2007-2013, coerenti con le finalità dell’Obiettivo Operativo 5.3 “Sanità”;

attuazione art.79 L. 133/2008: esso è finalizzato alla raccolta sistematica dei dati necessari per il governo del disavanzo della spesa nel settore sanitario ed al monitoraggio dei Livelli Essenziali di assistenza, in attuazione delle disposizioni recate dall’art.79 comma 1 sexies della L. 133/08 che prevede, per le Regioni in Piano di Rientro, l’opportunità di utilizzare risorse ex art.20 da “investire” nella realizzazione di un programma finalizzato a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, “per consentirne la produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale e aziendale, in attuazione dei piani di rientro”.

Risultati programmati

Alimentazione del sistema MRA entro il 31.12.2013;

invio di tutti i flussi di attività delle strutture sanitarie entro 31.12.2014;

invio di tutti i flussi di attività utilizzando le codifiche previste dal Sistema MRA, entro il 31.12.2015. Indicatori di risultato

Corretta alimentazione del sistema MRA;

Responsabile del procedimento attuativo

Dirigente UOD Sistema informativo sanitario e sanità elettronica.

Intervento 4.4: Potenziamento e miglioramento dei flussi informativi gestionali e

contabili. Implementazione nuovi flussi

La Regione ha evidenziato la necessità di un miglioramento delle capacità di monitoraggio, controllo e indirizzo del Sistema sanitario regionale nel suo complesso e a livello di singola Azienda.

E’ necessario disporre delle metodologie di monitoraggio indispensabili per garantire che le azioni strategiche ed operative sviluppate siano orientate a migliorare il livello di assistenza fornito e siano al tempo stesso compatibili con obiettivi economici verso un più razionale impiego delle risorse finanziarie assorbite dal sistema sanitario.

Oltre, quindi, all’opportunità di avvio del percorso per addivenire alla certificazione del bilancio, è necessario disporre sia di dati economici e di produzione sanitaria corretti e tempestivi, sia di un sistema di controllo di gestione e di contabilità analitica adeguato ed affidabile.

Al fine di garantire la qualità dell’informazione prodotta, il Commissario ad Acta ha emesso il Decreto n.125 del 10 ottobre 2012, che ha approvato il Programma, concertato con i Ministeri della Salute e dell’Economia e Finanze, dell’intervento che la stessa intende attivare per migliorare il governo del Servizio Sanitario Regionale attraverso lo sviluppo delle funzioni gestionali e contabili sia a livello centrale che a livello locale.

Si intendono realizzare le azioni previste nel Programma suddetto, mediante un intervento finalizzato alla raccolta sistematica dei dati necessari per il governo del disavanzo della spesa nel settore sanitario e per monitorare i Livelli Essenziali di assistenza, in attuazione delle disposizioni recate dal già citato art.79 comma 1 sexies della L. 133/08.

I predetti interventi dovranno garantire la coerenza e l’integrazione con le metodologie definite nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all’articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e con i modelli dei dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale. L’intervento si propone di realizzare un modello di monitoraggio coerente con la metodologia di analisi definita nell’ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria e con il modello individuato dal Sistema Informativo Sanitario Nazionale.

La Regione sta attivando un complesso processo di riorganizzazione e innovazione che riguarda la capacità di governo del SSR e la capacità di monitoraggio delle politiche sanitarie per i cittadini anche in conseguenza degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell’Accordo per il rientro dal disavanzo stipulato con i Ministeri della Salute e dell’economia, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della L. n.311/04, approvato con DGRC n.460/07.

Al tal fine, si riscontra un patrimonio tecnologico del SSR inadeguato rispetto alle esigenze di governo dei servizi e della spesa sanitaria. Infatti, nell’attuale fase di valutazione degli strumenti di tutela della salute per i cittadini è possibile identificare un’area di intervento di rilevante valore strategico nell’ambito del “potenziamento tecnologico, organizzativo e strutturale del sistema informativo sanitario in ambito contabile e gestionale”.

Per il triennio 2013-2015, va promosso un progetto per assicurare, in via programmatica, lo sviluppo e l’adeguamento del Sistema Informativo Gestionale e Contabile della Sanità utilizzando i fondi delle risorse del POR FESR 2007-2013, coerenti con le finalità dell’Obiettivo Operativo 5.3 “Sanità“.

L’intervento si prefigge di creare un output comune regionale su:

flussi operativi e contabilità analitica, integrati nell’ottica di rilevazione dei punti elementari di erogazione delle prestazioni sanitarie, concepita a livello nazionale nel Nuovo Sistema Informativo del Ministero della Salute (cd. MRA – Monitoraggio della Rete di Assistenza, vedi intervento 4.2);

programmazione degli acquisti e dei pagamenti e, quindi, informatizzazione degli ordini e delle fatture, programmazione finanziaria e relativo budget e reporting;

flusso dei dati operativi e di contabilità analitica riguardanti il fattore lavoro (dipendente, ecc.);

elaborazioni di contabilità puntuali, attendibili e uniformi a livello di singola azienda, di Gestione Sanitaria Accentrata e di Consolidato Regionale e relativo budget e reporting;

integrazione con il Sistema Informativo Contabile della Regione (Titolo I del D.Lgs. n.118/2011);

integrazione con il prossimo sistema informatico SIAR (Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale).

Risultati programmati

Definizione dell’accordo di programma con i Ministeri competenti;

avvio delle procedure ad evidenza pubblica, in funzione dell’accordo di programma;

aggiudicazione bando di gara ad evidenza pubblica. Indicatori di risultato

Accordo di Programma con i Ministeri competenti;

pubblicazione dei bandi ad evidenza pubblica;

realizzazione intervento di integrazione ed implementazione dei Sistemi Informativi. Responsabile del procedimento attuativo

A.R.San.;

Programma 5: Accreditamento

Il programma, secondo le linee di indirizzo ministeriali, deve realizzare i seguenti obiettivi:

individuazione del fabbisogno di prestazioni per tutte le tipologie assistenziali (sanitarie e sociosanitarie), e conseguente definizione del fabbisogno di offerta, articolato per ciascun livello di assistenza;

definizione/aggiornamento dei requisiti autorizzativi;

definizione/aggiornamento e attivazione procedure per l’autorizzazione;

definizione/aggiornamento e attivazione procedure per l’accreditamento definitivo (in caso di accreditamento istituzionale definitivo attuato);

recepimento di ulteriori requisiti, anche derivanti da atti e intese adottati in Conferenza Stato-Regioni;

modalità di verifica di allineamento dei requisiti richiesti per l’accreditamento, in coerenza con la normativa vigente;

modalità di verifica periodica della sussistenza dei requisiti.

Tabella 23 – Sintesi manovre

Le attività riportate nel presente Programma “Accreditamento”, programmate per il prossimo triennio 2013-2015, consentiranno di superare i seguenti adempimenti:

2010: ah) Accreditamento;

2011: ah) Accreditamento.

Il processo di accreditamento introdotto dal D.Lg. 502/92 quale strumento di regolazione dei SSR si presenta, di per sé, alquanto difficoltoso, in particolare in una Regione, come la Campania che nell’ultimo quinquennio ha dovuto sostenere un percorso di risanamento finanziario in presenza di una forte riduzione degli organici a causa del blocco del turn over in costanza di piano di rientro e successivi programmi operativi.

A ciò va aggiunto l’elemento della numerosità delle strutture private in transitorio accreditamento ex art.6 L.724/94 soggette alla disciplina di cui alla legge 296/06.

Nel corso del 2011, nella consapevolezza che, scaduto il termine di cui all’art.1, comma 796, lettera t della legge 296/06, prorogato al 31.12.2010, per le strutture di ricovero ospedaliere ed ambulatoriali, dalla legge 191/09, la Regione ha normato il procedimento di accreditamento con legge regionale, più volte modificata, con l’obiettivo di recuperare i ritardi intervenuti nel passato.

Detta legge, a parte l’obiettivo fondamentale di assicurare il procedimento anche oltre i termini, è stata oggetto di interventi emendativi in consiglio regionale che, ai sensi della L. 191/09 il Commissario non ha eseguito chiedendone la modifica.

Parallelamente il governo ha posto la questione di legittimità costituzionale che è stata decisa con sentenza n.292/12 della Corte Costituzionale.

Accreditam ento: valorizzazione m anovre (€/m ln)

2013 2014 2015

Accreditam ento - -

-Proseguimento del processo di accreditamento istituzionale - -

-“Ciò premesso deve rilevarsi che i modificati commi 237-undecies e 237-duodecies dell’art.1 della legge regionale n.4 del 2011 prevedono una procedura di accreditamento che si articola in due fasi. La prima è rappresentata dalla conferma dell’accreditamento provvisorio mediante Decreto Commissariale di presa d’atto, per le domande regolarmente ammesse sulla piattaforma informatica applicativa. La seconda è costituita dalla verifica dei requisiti di accreditamento, che avviene in un momento successivo alla presa d’atto. In tal modo si finisce per riconoscere l’accreditamento definitivo senza previa verifica dei “requisiti ulteriori” richiesti dal legislatore statale, la cui mancanza determina significativamente, ai sensi della normativa qui in discussione (art.1 comma 237-duodecies della legge regionale n.4 del 2011) la “revoca” dell’accreditamento, che perciò deve intendersi già riconosciuto sin dal momento della presa d’atto. Tale procedimento, che pospone la verifica dei requisiti al riconoscimento dell’accreditamento, confligge irrimediabilmente con il principio generale di cui all’art.8-quarter del D.Lg. n.502 del 1992, secondo cui l’accreditamento istituzionale definitivo può essere concesso solo dopo la verifica del possesso dei requisiti ulteriori”.

Considerato che nel sistema sanitario campano il sistema privato rappresenta una forte percentuale di offerta di prestazioni, ovvero la quasi totalità per alcuni settings assistenziali, la portata della sentenza, nella sua interpretazione più rigida, avrebbe effetti di più grave violazione della Costituzione nella misura in cui impedirebbe il diritto alla salute ex art.32. E’ auspicabile pertanto un intervento normativo nazionale.

Conseguentemente con L.R. n. 5/2013 si è dovuto intervenire con integrazioni e modifiche alla precedente normativa regionale che hanno ridefinito il procedimento nel rispetto della garanzia dei requisiti e delle legittime aspettative degli operatori. Anche la norma così modificata è oggetto di contestazione del Governo, mentre il processo procede speditamente con le verifiche in loco delle strutture.

Nel documento Regione Campania (pagine 72-78)

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