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SOLUZIONE PARERE 8: RICETTAZIONE, DOLO EVENTUALE ED INCAUTO ACQUISTO

Nel documento MODELLI DI PARERE DIRITTO PENALE (pagine 36-39)

Viene richiesto parere legale da parte di Caio in merito alla possibilità di appellare vittoriosamente la sentenza con cui il Tribunale penale di Roma lo ha condannato per il reato di ricettazione.

La condanna derivava dal rinvenimento, ad opera delle forze dell’ordine, presso l’appartamento dell’imputato, del telefono cellulare di Tizio, rubato a quest’ultimo nella metropolitana di Roma, qualche giorno prima.

A sua discolpa, così come riferito alla Polizia, Caio sosteneva di averlo acquistato in un mercatino rionale settimanale da un uomo con un banchetto di prodotti di vario genere usati.

In particolare, il venditore gli aveva riferito di essere proprio lui il precedente proprietario del telefono e aveva giustificato il prezzo di vendita particolarmente basso con la volontà di sbarazzarsene subito per acquistare un nuovo dispositivo.

Al fine di fornire una corretta risposta alla richiesta di parere, è necessario analizzare il reato di ricettazione, con particolare riferimento alla sua compatibilità con l’elemento soggettivo del dolo eventuale.

Innanzitutto, è doveroso precisare come il presupposto oggettivo della ricettazione ex art. 648 c.p.

sia costituito dal fatto che il denaro o la cosa oggetto della condotta sia di provenienza delittuosa.

A tal uopo non è necessario l’accertamento giudiziale di tale delitto presupposto, essendo sufficiente che la sua consistenza possa essere desunta da prove logiche, senza che vengano accertati altresì gli autori.

Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo specifico, occorrendo, oltre alla volontarietà e consapevolezza di acquistare un bene di provenienza delittuosa, anche il fine di procurare a sè o ad altri un profitto.

Non si tratta, dunque, del classico reato di evento lesivo, ma di una fattispecie nella quale rileva anche il presupposto della condotta, costituito dalla provenienza della cosa da delitto.

In proposito, fermo restando che la componente rappresentativa del dolo deve investire il fatto nel suo complesso (non solo l'evento ma tutti gli elementi della fattispecie), in giurisprudenza sono sorti contrasti in merito alla compatibilità della ricettazione con il dolo eventuale.

In particolare, ci si è chiesti se la rappresentazione a titolo di dolo eventuale della provenienza delittuosa della res fosse sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo, oppure se la stessa dovesse essere interpretata nel senso di dar luogo alla contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c.p.).

Secondo un primo orientamento, nel delitto ex art. 648 c.p. è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.

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Secondo un altro orientamento, invece, il dolo eventuale non sarebbe compatibile con il reato di ricettazione perchè la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l'elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, non essendo sufficiente che l'agente si sia rappresentato la possibilità di tale origine per circostanze idonee a suscitare perplessità; quest'ultima ipotesi, ricadrebbe, invece, nell'ambito dell'art. 712 c.p., che punisce a titolo di colpa l'acquisto o la ricezione di cose che, per le obiettive condizioni stabilite nello stesso disposto di legge, denuncino, di per sè, il sospetto di un'origine di natura delittuosa, ovvero anche solo contravvenzionale, ed impongano all'acquirente, indipendentemente anche dall'effettiva sussistenza di un reato presupposto, l'obbligo di ragionevoli accertamenti sulla liceità o meno della provenienza.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno affermato la compatibilità della ricettazione con il dolo eventuale, precisando altresì le differenze con il mero sospetto richiesto dalla fattispecie ex art. 712 c.p., nel senso che il dolo eventuale del 648 c.p.

richiede un atteggiamento psicologico che, andando al di là del mero sospetto, si configura in termini di rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.

In termini pratici, per integrare il reato di ricettazione deve emergere un quadro fattuale inequivoco, che imponga all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire.

Il quadro fattuale nel quale si è svolta la condotta di Caio lascia intravedere i margini per sostenere che egli non si sia rappresentato la possibilità che il telefono potesse provenire da delitto, accettandone il rischio.

Il fatto che il bene fosse venduto tranquillamente in un mercato rionale e che il prezzo basso potesse essere giustificato dalla sua vendita come usato, sono elementi che ben potrebbero escludere la rappresentazione da parte di Caio della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto.

Ad ulteriore conferma della buona fede di Caio depone, altresì, la circostanza di aver inserito nel cellulare la scheda telefonica a lui intestata, permettendo così di far rintracciare il dispositivo presso la sua abitazione.

Nonostante si riesca a dimostrare l’insussistenza del reato di ricettazione, non è detto, però, che Caio vada esente da responsabilità penale, potendo il suo comportamento essere inquadrato nella contravvenzione di “incauto acquisto” di cui all’art. 712 c.p.

Alla luce di quanto detto, si suggerisce a Caio di proporre appello avverso la sentenza di condanna, al fine di ottenere l’assoluzione con formula “perchè il fatto non costituisce reato” oppure la derubricazione nella fattispecie di cui all’art. 712 c.p..

38 TRACCIA PARERE N. 9

Tizio, funzionario di Polizia Municipale del Comune Alfa, dopo un controllo amministrativo presso il bar Gamma, contestava verbalmente al titolare dell’esercizio Mevio sia l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavolini e sedie sia la mancanza di autorizzazione comunale per l'occupazione di un'area recintata.

Tizio, nel prospettare a Mevio l’elevazione di una contravvenzione di 3.000 Euro, suggeriva al medesimo di consegnare a lui la somma di 1500 Euro in modo da evitare la contravvenzione e

“stare tranquillo per circa un anno”.

Dal canto suo Mevio rinviava la propria decisione al pomeriggio, quando, con il monitoraggio dei Carabinieri all’uopo avvisati, incontrava nuovamente Tizio e gli consegnava l’equivalente di 1500 euro in banconote facsimile.

In virtù dei suddetti fatti, Tizio veniva rinviato a giudizio per il reato di concussione ex art. 317 c.p..

Premessi brevi cenni sugli istituti coinvolti, il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato sulle possibili strategie difensive da sostenere in giudizio.

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SOLUZIONE PARERE 9: RAPPORTI TRA IL REATO DI CONCUSSIONE ED

Nel documento MODELLI DI PARERE DIRITTO PENALE (pagine 36-39)

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