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Dopo anni di serena vita coniugale, il rapporto tra Mevio e Sempronia entrava in crisi per la troppa dedizione del primo ai propri impegni lavorativi.
Nonostante la crisi, sceglievano entrambi di continuare a vivere sotto lo stesso tetto.
Tale decisione, però, non fece che acuire le distanze tra i due coniugi, soprattutto a causa del fatto che Mevio aveva iniziato a frequentare delle chat online, passando intere ore davanti al computer.
Sospettando che il marito avesse intrapreso una relazione con un’altra donna, Sempronia decideva di accedere dal proprio computer al profilo facebook del marito, grazie alle credenziali utilizzate da quest’ultimo, a lei note pacificamente da prima che la loro relazione coniugale si incrinasse.
In questo modo, la donna riusciva a leggere la chat tra Mevio e la collega di lavoro Tizia, dalla quale emergeva un interessamento reciproco tra i due, che, però, non era ancora sfociato in alcuna relazione stabile.
Sempronia, in preda ad un attacco di gelosia, non solo procedeva a fotografare il contenuto della chat per utilizzarla in una futura causa di separazione, ma, fingendosi il marito, intraprendeva un dialogo con Tizia, chiedendole di terminare qualsiasi rapporto, essendo ancora innamorato della moglie; infine modificava la password di accesso al profilo Facebook di Mevio, in modo che costui non potesse subito rendersi conto della sua azione.
Non avendo immediatamente dato peso alla difficoltà di accedere a Facebook con la sua vecchia password, dopo un paio di giorni che aveva notato un certo distacco da parte Tizia, le chiedeva spiegazioni e riusciva a risalire all’operato della moglie.
In quel momento Mevio decideva di non informare l’Autorità giudiziaria dell’accaduto per non esasperare un rapporto ormai finito.
Allorquando però, dopo sette mesi, si vedeva recapitare una lettera di separazione da parte del legale di Sempronia con la richiesta di un importo elevato a titolo di mantenimento, Mevio decideva di sporgere denuncia alla competente Procura della Repubblica.
Preoccupata per la denuncia del marito, Sempronia si rivolge al vostro studio legale al fine di conoscere le conseguenze penali della propria condotta.
SCHEMA RISOLUTIVO PARERE 32: ACCESSO ABUSIVO A SISTEMA INFORMATICO E SOSTITUZIONE DI PERSONA.
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1. Analizzare e riepilogare gli elementi principali del fatto, tenendo in considerazione che la nostra cliente è Sempronia:
- Sempronia accedeva dal proprio computer al profilo facebook del marito, grazie alle credenziali utilizzate da quest’ultimo, a lei note pacificamente da prima che la loro relazione coniugale si incrinasse.
- In questo modo, la donna riusciva a leggere la chat tra Mevio e la collega di lavoro Tizia, dalla quale emergeva un interessamento reciproco tra i due, che, però, non era ancora sfociato in alcuna relazione stabile.
- Sempronia procedeva a fotografare il contenuto della chat per utilizzarla in una futura causa di separazione e fingendosi il marito, intraprendeva un dialogo con Tizia, chiedendole di terminare qualsiasi rapporto, essendo ancora innamorato della moglie; infine modificava la password di accesso al profilo Facebook di Mevio, in modo che costui non potesse subito rendersi conto della sua azione.
- Mevio, già dopo due giorni dall’accaduto, si rendeva conto dell’azione della moglie, ma decideva di non informare l’Autorità giudiziaria dell’accaduto.
- Allorquando però, dopo sette mesi, si vedeva recapitare una lettera di separazione da parte del legale di Sempronia con la richiesta di un importo elevato a titolo di mantenimento, Mevio decideva di sporgere denuncia alla competente Procura della Repubblica.
2. Dall’analisi della traccia emerge la necessità di valutare la rilevanza penale di due distinte condotte tenute da Sempronia.
3. La prima azione da analizzare è l’accesso non autorizzato al profilo facebook del marito, avvenuto attraverso la password che il medesimo le aveva comunicato in precedenza.
Tale condotta impone di analizzare la fattispecie di reato di “Accesso abusivo a sistema informatico” di cui all’art. 615-ter c.p. il quale prevede che “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Approfondire elemento oggettivo ed elemento soggettivo del reato ed evidenziarne la sussistenza nel caso di specie. Con riferimento all’elemento oggettivo sottolineare che è pacifica la ricomprensione del sistema “password” nell’ambito della nozione di “misura di sicurezza” utilizzata dal legislatore.
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4. Quanto alla circostanza che le chiavi di accesso al profilo di Mevio fossero state dallo stesso fornite a Sempronia, la Cassazione in una recente sentenza ha escluso la sua rilevanza ai fini assolutori, affermando che “In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter cod. pen., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell'imputato che, dopo aver acceduto al profilo
"facebook" della ex moglie avvalendosi delle credenziali a lui note, aveva preso conoscenza delle conversazioni riservate della donna e aveva poi cambiato la "password" al fine di impedirle di accedere al "social network")”. (Cassazione penale sez. V, 02/10/2018, n.2905)
5. Nonostante l’astratta configurabilità dell’art. 615 ter c.p. rilevare che la nostra cliente non può essere cbiamata a rispondere di questa fattispecie criminosa, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte ed avendo Mevio presentato una semplice denuncia.
6. Passare a esaminare l’ulteriore condotta di Sempronia che, fingendosi il marito, intraprendeva un dialogo con Tizia, chiedendole di terminare qualsiasi rapporto, essendo ancora innamorato della moglie.
7. Al riguardo, sottolineare che bisogna approfondire il reato di “Sostituzione di persona” di cui all’art. 494 c.p.. Conseguentemente analizzare gli elementi del reato.
8. Indicare che, nel caso di specie, paiono sussistere:
- sia l’elemento oggettivo, consistente nell’illegittima sostituzione ad un’altra persona (Mevio), fingendosi quest’ultima e inducendo taluno in errore, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, oppure di recare ad altri un danno.
- sia l’elemento soggettivo, il quale richiede, oltre alla coscienza e volontà di sostituire illegittimamente la propria all’altrui persona, anche il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, oppure di recare ad altri un danno.
9. In questa ipotesi, essendo il reato ex art. 494 c.p. procedibile d’ufficio, Sempronia potrà essere chiamata a risponderne.
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10. Concludere, evidenziando che l’unico reato di cui Sempronia potrà rispondere è proprio la fattispecie di “Sostituzione di persona”, non potendo invece configurarsi il reato di “accesso abusivo a sistema informatico”, mancando la condizione di procedibilità della querela di parte.