2.1.3 Gli effetti della PAC in Francia
2.2.1. Struttura della PCP
Questa evoluzione della PCP, determinata nel corso del tempo da numerosi cambiamenti in ambito sociale, economico e dalla nascita di nuove consapevolezze e responsabilità in ambito ambientale, è caratterizzata da una struttura ben definita suddivisa in quattro principali campi d’azione: gestione sostenibile dell’attività alieutica, organizzazione dei mercati della pesca, politiche in ambito internazionale e
misure strutturali. La gestione sostenibile dell’attività alieutica consiste nel tenere costantemente
sotto controllo l’attività di pesca di flotte e pescherecci con un particolare riguardo all’impatto che le azioni di questi ultimi possano arrecare alla risorsa ittica. Non controllare adeguatamente questo aspetto, non coordinarne gli specifici elementi e non stabilire norme ed eventuali limiti alle loro azioni, potrebbe portare ad un repentino indebolimento di quella determinata specie marina e determinarne addirittura l’estinzione. Un controllo ferreo è, dunque, assolutamente necessario per il benessere tanto della risorsa ittica che delle singole imprese operanti nel settore. Nel campo della gestione della pesca, primo asse d’azione della PCP, rientra pertanto la salvaguardia della popolazione marina, organizzando e coordinando le attività di pesca al fine di consentire alle diverse specie di riprodursi e assicurare a tutti i professionisti della filiera un accesso paritario alle risorse al fine di rendere l’attività il più produttiva e
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http://ec.europa.eu,(ultima consultazione: dicembre 2014);
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remunerativa possibile. Unire sostenibilità ed efficienza, come d’altronde già emerso precedentemente, sembra essere la vera soluzione per un proseguimento proficuo del settore. Le misure stabilite per ottenere quanto specificato includono l’imposizione del già accennato TAC che risponde al principio di stabilità relativa, più ulteriori cambiamenti apportati dalla recente riforma portanti su una gestione pluriennali che garantisca «livelli di catture elevati a lungo termine per tutti gli stock entro il 2015, ed al più tardi entro il 2020 (principio del rendimento massimo sostenibile)»31 ed, in aggiunta, l’abbandono della pratica dei rigetti in mare verso la progressiva introduzione dell’obbligo di sbarco. Oltre a ciò, è prevista l’applicazione di misure tecniche che regolino, nello specifico, l’attività dall’attrezzatura utilizzata, aree geografiche di pesca, periodi di attività, norme sulle catture e regole per un approccio più sostenibile nei confronti dell’ambiente e della risorsa. A supervisionare la corretta applicazione ed il rispetto di queste condizioni è l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP), istituita nel 2005, il cui compito è quello di «organizzare il coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca praticate dagli Stati membri e assistere i medesimi affinché cooperino per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l’applicazione effettiva e uniforme»32
. La PCP si occupa, in seguito, della regolazione del mercato della pesca e dell’acquacoltura tramite l’istituzione nel 1970 dell’Organizzazione Comune dei Mercati operante in questo settore. Essa mette in campo delle norme riguardanti sia l’amministrazione del settore sia la messa in commercio dei diversi prodotti al fine di dotare la filiera di una struttura commerciale solida e ben definita e dare ai professionisti maggiori garanzie e sicurezze circa l’efficienza economica della loro attività con attenzione tanto ai bisogni del consumatore quanto alla salvaguardia dell’ambiente. Il settore è caratterizzato dalla presenza di organizzazioni di produttori, associazioni e organizzazioni interprofessionali con il compito di organizzare e guidare i produttori nella loro attività tenendoli costantemente aggiornati circa l’andamento del mercato e trasmettendo loro eventuali nuove pratiche e competenze in materia di sostenibilità ed incrementare il valore aggiunto. L’OCM mette altresì in campo disposizioni dettagliate circa la commercializzazione dei prodotti e le condizioni e caratteristiche degli stessi riguardo a origini geografiche, dimensioni, eventuale tipologia di allevamento, strumenti utilizzati dalla flotta oltre che ovviamente data di scadenza ed, in alcuni casi,
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http://ec.europa.eu, (ultima consultazione: dicembre 2014);
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Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, REGOLAMENTO (CE) N. 768/2005 DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2005, capitolo I, articolo 1, http://eurlex.europa.eu.
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anche la data di cattura del pesce; tutte queste informazioni saranno poi messe a disposizione dello stesso consumatore che sarà così messo al corrente di tutti gli aspetti concernenti il prodotto nell’intento di una comunicazione il più chiara e trasparente possibile.
Sul piano internazionale l’UE si impegna affinché le attività di pesca vengano gestite anche a questo livello rispettando i parametri di sostenibilità. Le flotte europee intervengono, infatti, anche nelle acque di paesi extra-UE e la loro attività viene dunque sottoposta alla stipulazione di accordi regolatori in materia. Esistono, a proposito, due tipi di accordi: da un lato, accordi bilaterali riguardanti sia la condivisione degli stock ittici, nel caso ad esempio di paesi limitrofi dove la risorsa è prevedibile possa spostarsi frequentemente attraverso le frontiere, sia l’ottenimento di diritti di pesca in cambio di sostegni finanziari in taluni settori o per la realizzazione di specifiche pratiche ambientali nelle attività di pesca dei paesi in questione; dall’altro, esistono patti multilaterali tramite la stesura di accordi o convenzioni internazionali a regolare l’intervento delle flotte in acque marine combinato all’essenziale contributo proveniente
da organizzazioni internazionali quali ONU, FAO ed OSCE. Con misure strutturali si intendono, infine, i fondi stanziati dall’UE per poter
realizzare le disposizioni della politica e della nuova riforma. Nel corso degli anni si sono succeduti vari tipi di finanziamento. Basti pensare allo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) attivo nel periodo 2000-2006 i cui obiettivi, come dettato nel REGOLAMENTO (CE) N. 1263/1999 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 199933 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca, erano quelli di «contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime, di rafforzare la competitività delle strutture […]»34. Allo SFOP succedette poi nel periodo 2007-2013 il Fondo Europeo per la Pesca (FEP) organizzato attorno a cinque punti di orientamento riguardanti interventi strutturali sui pescherecci e l’adattamento a nuove pratiche di pesca sostenibili, lo sviluppo economico del settore sostenendo i processi di produzione, trasformazione e commercializzazione, un asse concernente il prodotto specifico, dunque la divulgazione delle origini del prodotto, o l’attribuzione di marchi di qualità; in penultima posizione la messa in campo di progetti per incentivare la crescita sostenibile delle aree alieutiche ed infine finanziamenti delle misure tecniche da adottare per dare avvio a tutti i programmi
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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, REGOLAMENTO (CE) N. 1263/1999 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 1999, http://ec.europa.eu; 34 Ivi, articolo 1, punto 2.
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precedentemente elencati. Ad oggi, invece, nel periodo 2014-2020, corrispondente a quello della nuova riforma in vigore dal 1° gennaio 2014, è il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) a finanziare le attività promosse nel corso di questi prossimi anni. L’accento posto sul fattore della sostenibilità diventa sempre più evidente, ma il fondo non si limita solo a questo. Esso intende fornire un supporto a 360 gradi a tutti gli aspetti che possono essere coinvolti in questo processo e dare, al contempo, nuova vitalità al settore tutto. Esso andrà pertanto ad aiutare i produttori nel percorso di conversione della loro azienda ed attività verso pratiche più ecologiche e rispettose per l’ambiente e le specie ittiche, punterà oltremodo a creare più occupazione nel settore e provvederà a fornire un sostegno concreto anche e soprattutto alle piccole realtà per garantirne sopravvivenza e crescita future. Incoraggiando la differenziazione delle loro attività, esso perseguirà l’obiettivo di un generale miglioramento nella capacità remunerativa del settore e dei suoi professionisti. L’amministrazione di questo si inserisce, in secondo luogo, direttamente all’interno di quel processo di regionalizzazione preconizzato dalla riforma della PCP e che consentirà dunque a ciascuno Stato Membro di collaborare nella gestione dei finanziamenti e di proporre un programma operativo riguardante il loro utilizzo in specifici ambiti regionali e locali che dovrà in un secondo momento ricevere il via libera da parte della Commissione. Lo Stato Membro diventa in questo modo più responsabile e consapevole circa l’importanza del proprio ruolo nello scacchiere europeo e nel perseguimento di obiettivi economici, sociali ed ambientali comuni e condivisi.