VICENDA “MAFIA CAPITALE”
2. Il procedimento denominato “Mafia Capitale” e l’interpretazione estensiva dell’art 416 bis
3.1. Un’unica organizzazione criminale operante in più settori o due associazioni nettamente separate l’una dall’altra?
La prima questione affrontata dai giudici romani riguarda la circostanza per cui le due organizzazioni, di cui una operante nel settore dell’usura e comunque dedita alla commissione di delitti di natura estortiva e l’altra operante nelle maglie degli appalti pubblici, avrebbero dato vita ad un unico sodalizio criminale: i giudici romani propendono per la tesi negativa, precisando che “i due mondi – quello del recupero crediti e quello degli appalti pubblici – siano nati separatamente e separati siano rimasti, quanto a condotte poste in essere e consapevolezza soggettiva
dell’agire comune”194.
L’assunto viene confermato sotto un duplice aspetto: da una parte infatti viene
rilevata la diversità di cautele adottate dagli imputati195 in quanto l’interlocuzione
con soggetti appartenuti alla Pubblica Amministrazione avveniva tramite utenze
192 Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3057; 193 G. CONSO,V.GREVI,M.BARGIS, Compendio di procedura penale, Padova, 2016, 281;P.
MOSCARINI, Lineamenti del sistema istruttorio penale, Torino, 2017, 11;
194 Trib. Roma, Sez. X, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), n. 11730, Bolla e altri, 3063; 195 G. FIANDACA, Esiste a Roma la mafia? Una questione (ancora) giuridicamente controversa, in Il Foro It., 2018, 176;
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dedicate e mediante l’impiego di strumenti specificamente volti ad eludere le attività investigative, diversamente da quanto accadeva con riferimento alla gestione dei collegamenti con esponenti del mondo imprenditoriale o della
criminalità comune196. D’altra parte viene ravvisata la mancanza dell’affectio
societatis da parte dei partecipi, non sussistendo la prova della volontà di far parte
della compagine associativa e di realizzarne il programma criminoso, il quale deve
essere conosciuto quantomeno nelle sue linee generali197: in particolare la presenza
di Carminati in posizioni di vertice di entrambe le organizzazioni non è stata ritenuta idonea a “determinarne la fusione ed a generare un unicum operativo nel quale ciascuno fosse consapevole e partecipe del complesso delle attività compiute
e programmate dagli altri”198. Pertanto, dall’eterogeneità organizzativa ed operativa
deriverebbe l’estraneità dei due gruppi, che dunque non costituiscono “vasi comunicanti”: appare evidente come, configurando l’esistenza di due realtà criminali soggettivamente ed oggettivamente separati, risulti difficilmente dimostrabile l’acquisizione da parte di ciascuna associazione di una “carica di
intimidazione autonoma” da poter far valere nei confronti delle vittime199. Infatti,
per un verso sarebbe impossibile ritenere che il sodalizio operante nel “mondo di sotto” possa trasferire la propria capacità criminale al di fuori del settore usurario, per altro verso non potrebbe più sostenersi che l’associazione criminale di tipo politico-amministrativo faccia originare la forza d’intimidazione dal solo metodo corruttivo, dovendo elidersi quella “riserva di violenza” mutuata dalla fusione tra i
due sodalizi200.
Invero l’ipotesi dell’esistenza di due diverse entità criminali, delle quali potrebbe ritenersi mafiosa solo quella operante nel settore del “recupero crediti” in virtù delle metodologie adoperate, per la verità era già stata avanzata da un’attenta dottrina in
196 Trib. Roma, 20 luglio 2017, cit., 3063; in particolare la diversità di cautele adottate viene
suddivisa in tre categorie: le precauzioni di basso livello, consistenti nell’utilizzo di normali utenze e riguardanti i fatti di criminalità comune; le cautele di livello intermedio, serventi ad intrattenere rapporti con il mondo imprenditoriale; quelle di più alto livello, utili a mantenere collegamenti con il mondo istituzionale;
197 G. FIANDACA,E.MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, Vol. I, Bologna, 483; G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Milano, 2015, 359;
198 Trib. Roma, 20 luglio 2017, cit., 3063;
199 G. CANDORE, Il “mosaico spezzato”: da “mafia capitale” a “corruzione capitale”, in Cassazione penale, 2018, 1168;
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sede di analisi della sentenza resa in fase cautelare, in considerazione della diversità dei soggetti, del metodo utilizzato e del contesto di riferimento di ciascuna
associazione201, ponendo all’attenzione della letteratura penalistica il tema alla
sovrapposizione dell’art. 416 bis rispetto ad illeciti associativi di altro tipo202.
Il problema in realtà si è posto solo rispetto all’associazione dedita al traffico di
stupefacenti, prevista all’art. 74 d.P.R. 309/1990203, e alla coesistenza di più
associazioni di tipo mafioso nello stesso territorio, ma non rispetto al delitto associativo comune di cui all’art. 416, in cui potrebbe includersi il sodalizio dedito ad interferire nelle gare d’appalto.
In particolare, la giurisprudenza è sempre risultata incline a configurare un concorso
formale di reati204 in base al convincimento per cui ad una diversità soggettiva alla
base della composizione di distinte entità criminale corrisponde anche una pluralità
201 A. APOLLONIO, Rilievi critici sulle pronunce di “Mafia Capitale”, cit., 125;
202 L. BARONE,A.SALEMME, Il reato di associazione mafiosa, in Cassazione penale, 2018, 160; A.
LA GRECA, L’associazione criminale “al quadrato”: la responsabilità dei soggetti operanti nel
comparto di produzione e traffico di droga dell’impresa mafiosa, in Cass. Pen., 2010, 4350; 203 Art. 74 d.P.R. 309/1990: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più
delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.
204 Il concorso formale di reati è previsto dall’art. 81, primo comma del codice penale, secondo cui
“è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una solda azione od omissione viola diverse disposizioni di legge (concorso formale eterogeneo) ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge (concorso formale omogeneo)”;
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di vincoli associativi, purché venga dimostrata la concreta operatività delle diverse
organizzazioni criminali205.