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IV. Requisiti e Accreditamento dei Csv

IV.5. Accreditamento: le Procedure

La delibera del 10 ottobre del 2018 dell’ONC ha stabilito il numero di enti accreditabili come CSV ed il relativo ambito territoriale di competenza. Sono quarantanove enti, distribuiti tra regionali, provinciali e pluriprovinciali283. L’ONC,

con la delibera del 6 febbraio del 2019, ha poi indetto la procedura di valutazione e

accreditamento ai sensi dell’art. 101, comma 6 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 finalizzata alla

valutazione e all’accreditamento, in ciascuno degli ambiti territoriali definiti con propria delibera del 10 ottobre 2018, degli enti già istituiti come Centri di servizio per il volontario, in forza del decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, ovvero degli enti risultanti dalla loro fusione o aggregazione.

In base alla documentazione pubblicata, l’interesse dell’ente alla valutazione dell’ONC ai fini dell’accreditamento è espresso validamente mediante la

Manifestazione di interesse, atto che doveva essere inviato, esclusivamente a mezzo

PEC, all’ONC entro il 15 luglio 2019 a pena di decadenza. La Manifestazione di interesse, ai fini dell’ammissibilità, deve indicare, secondo le forme previste dagli allegati al

282 L. GORI, Art. 64. Organismo nazionale di controllo, cit., p. 325

283 Per maggiori informazioni sul numero di enti accreditabili e ambiti territoriali di competenza vd. capitolo V, paragrafo 4.

122 documento, dati anagrafici, progetto di gestione del Csv, autocertificazione, autorizzazione al trattamento dei dati e, esclusivamente nei casi di processi di fusione o aggregazione, modello di sottoscrizione (art. 2, comma 2 della procedura di valutazione e accreditamento).

L’art. 3 richiede altresì l’indicazione, nella Manifestazione di interesse, dei requisiti e delle caratteristiche di cui gli enti interessati sono già in possesso e quelli non ancora posseduti purché siano precisate modalità e tempi necessari ai fini dell’acquisizione nel caso di valutazione preliminare positiva.

Tra le F.A.Q. pubblicate in merito a programmazione e accreditamento dei Csv284, l’ONC ha precisato che gli enti già accreditati come Csv, prima della fase di

accreditamento definitivo285, possono procedere all’approvazione di un nuovo

statuto adeguato alla normativa senza necessità di una previa comunicazione dell’ONC o degli OTC. Nella medesima si afferma che «l’ONC e gli OTC, inoltre, valuteranno lo statuto ai fini dell’accreditamento come Csv (art. 61, d.lgs. 117/17) e non già in considerazione del Codice del Terzo settore nella sua interezza (di competenza ministeriale o regionale)». Di fatti, nelle competenze di controllo affidate agli OTC ai sensi dell’art. 65 CTS (“Organismi territoriali di controllo”), se ne riscontra conferma286.

La verifica di ammissibilità e completezza dell’istanza spetta all’ONC, destinatario delle Manifestazioni di interesse, che può assegnare un termine congruo per

284 Documento consultabile su https://www.fondazioneonc.org/wp- content/uploads/2019/12/F.A.Q.-Programmazione-e-Accreditamento-CSV _2.pdf 285 Si ricorda che la Procedura consta di due fasi, una valutazione preliminare ed un valutazione definitiva.

286 Art. 65, comma 7, lett. b), prima parte: «[Gli OTC] verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV ».

123 integrazioni o rettifiche della documentazione nel caso siano riscontrate difformità o non sia completa.

Superato il vaglio di ammissibilità, si apre il procedimento istruttorio, condotto dagli OTC. Questi approvano un parere non vincolante che contiene una proposta di valutazione preliminare, da trasmettersi all’ONC entro il termine da questo stabilito. Il parere viene reso in conformità al regolamento che l’ONC deve ancora definire ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett. k) e ai criteri posti al comma 3 dell’art. 5 della Procedura.

Inutilmente decorso il termine per la trasmissione del parere, l’ONC può comunque procedere.

Le valutazioni preliminari sono formulate (comma 3, art. 5) non solo in base alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 61 CTS, ma anche in ragione dell’adeguatezza gestionale dell’ente-Csv allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui all’art. 63 CTS, con particolare riferimento ai principi di organizzazione dei servizi di cui all’art. 63, comma 3 CTS, e della rappresentatività degli enti candidati, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all’art. 63 CTS, e della competenza delle persone che ricoprono incarichi sociali. Quest’ultimo criterio presenta la medesima formulazione della lett. i), comma 5, art. 64 CTS, nella parte in cui esemplifica alcuni dei criteri che devono orientare l’ONC nella procedura di accreditamento, ma l’ONC pretende che tale rappresentatività sia vagliata in concreto, non accontentandosi di una ricognizione formale di una situazione preesistente. In tal senso deve essere inteso il successivo comma che impone di verificare la rappresentatività dei candidati anche sulla base degli

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effetti derivanti dalle modifiche statutarie degli enti istituiti come Csv in applicazione delle

disposizioni del CTS.

Nel caso in cui sia necessario, anche su segnalazione degli OTC, l’ONC può richiedere all’ente di specificare o chiarire alcuni aspetti della Manifestazione di interesse presentata, assegnando un congruo termine per la risposta. Ciò può avvenire anche nella valutazione preliminare dell’ONC, comunicata agli interessi mediante PEC, con nuova assegnazione di congruo termine per la risposta e per la presentazione di una

Manifestazione di interesse modificata o integrata. Il termine può essere prorogato, una

o più volte, previo contraddittorio con gli interessati. Decorso detto termine, l’ONC procede alla seconda fase della procedura. La valutazione preliminare deve essere motivata e può contenere raccomandazioni.

La seconda fase, che converge nella valutazione definitiva, è disciplinata dall’art. 7 della Procedura. Anche in questa fase la valutazione è adottata dall’ONC a conclusione del procedimento istruttorio condotto in concorso con gli OTC, deve essere motivata ed è comunicata tramite PEC.

In caso di valutazione definitiva positiva, gli enti presentatori sono accreditati, ma spetta all’ONC definire la data di decorrenza dell’accreditamento, privo di efficacia immediata. Nell’ipotesi in cui l’ONC adotti una valutazione negativa definitiva, gli enti presentatori non sono accreditati e l’ONC procede senza indugio alla pubblicazione di un bando per l’accreditamento di altri enti nell’ambito territoriale interessato. Nelle more dell’accreditamento di altri soggetti, gli enti gestori valutati negativamente conservano tuttavia l’accreditamento provvisorio.

All’ente valutato negativamente si applica, quanto ad effetti finanziari e patrimoniali, l’art. 63, commi 4 e 5 CTS. Tale regime e la conservazione

125 dell’accreditamento provvisorio si registrano anche ove l’ente interessato sia incorso in decadenza, che deve essere comunicata all’ente dall’ONC.

Nell’ambito della procedura esaminata i criteri che assumono una maggior rilevanza ai fini dell’accreditamento dell’ente e che accordano all’ONC spazi di discrezionalità sono l’adeguatezza gestionale dell’ente e la rappresentatività. Esplicitati quali elementi su cui imperniare le valutazioni preliminari e, in assenza di diversa indicazione, su cui basare anche la valutazione definitiva, tali criteri fotografano le capacità dell’ente nello svolgimento delle funzioni tipiche di un ente- Csv, alla luce di principi che attualmente regolano l’erogazione dei servizi organizzati mediante le risorse del FUN, e quel quid pluris di esperienza e competenza che si ritiene che un ente debba aver maturato nella vigenza della precedente normativa (e che, presumibilmente, gli avrà fatto conseguire un certo grado di rappresentatività degli enti associati).

In ogni caso i criteri di cui alle lett. e) e d) del comma 3, art. 5 della Procedura possono essere intanto elementi di valutazione ai fini dell’accreditamento proprio in quanto la Procedura in oggetto si riferisce ad enti già istituiti come Centri di servizio per il volontario ovvero degli enti risultanti dalla loro fusione o aggregazione.

Nella relazione annuale dell’ONC, pubblicata sul sito ufficiale287 il 20 maggio

2020, è stato reso noto che sul territorio nazionale, entro la scadenza fissata, hanno risposto alla Manifestazione di interesse, inviata dall’ONC agli enti già gestori di Csv, tutti gli enti già istituiti come Centri di Servizio, nel rispetto di ogni ambito territoriale individuato dall’ONC. Nel caso infatti di ambiti territoriali che prevedevano fusioni o aggregazioni tra Centri di Servizio, è stata presentata una Manifestazione di

126 interesse in forma congiunta tra i vari enti, nelle more del completamento dei processi di unificazione.

La Procedura non ha coinvolto un unico territorio, quello della Provincia autonoma di Bolzano, per la quale l’ONC ha previsto una procedura specifica.

L’ONC ha emanato, il 3 marzo 2019, una ulteriore delibera con cui ha stabilito le modalità di attuazione dell’art. 61 CTS affinché, nell’ambito territoriale della Provincia autonoma di Bolzano, si potesse procedere all’apertura di una procedura di accreditamento, di cui saranno esposte soltanto le differenze rispetto alla procedura ai sensi dell’art. 101, comma 6.

In questo caso si prevede che possano presentare la propria candidatura enti con forma giuridica di associazione del Terzo settore con personalità giuridica i cui associati siano ODV e altri enti del Terzo settore, fatta eccezione per le imprese sociali costituite in una delle forme del Libro V del codice civile, con sede legale o ambito di attività principale nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano da almeno sei mesi dalla data di pubblicazione del bando. Si richiede la conformità dello statuto ai requisiti statutari di cui all’art. 61, comma 1, lett. a)-m) CTS. Se l’associazione non ha la personalità giuridica, ma dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’acquisto e assume l’obbligo di acquistarla qualora selezionata come ente da accreditare, può comunque presentare la propria candidatura (art. 2, comma 2 Procedura), così come possono avanzarla gli enti che assumano l’obbligo di deliberare le modifiche dello statuto, necessarie affinché esso sia conforme ai requisiti di cui all’art. 61, comma 1, lett. a)-m), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’eventuale esito positivo della selezione, presentando in allegato alla candidatura una proposta vincolante di statuto conforme.

127 In ogni caso la candidatura, ai fini dell’ammissibilità, deve presentare lo statuto o la proposta di statuto e deve essere inviata all’OTC competente per l’ambito territoriale n. 5 Trento e Bolzano, il quale è preposto al vaglio di ammissibilità delle domande.

Il termine per la presentazione delle domande è stabilito al 30 settembre 2019 e non sono previste proroghe o assegnazione di termini per integrazioni o rettifiche. È consentito che, qualora sia necessario, l’OTC e l’ONC possano richiedere alle associazioni che hanno presentato la candidatura chiarimenti in merito al progetto di gestione, assegnando un termine non superiore ai dieci giorni per la risposta.

L’OTC competente, d’intesa con l’ONC, individua tutte le candidature pervenute e ammissibili e le pubblica sul sito dell’ONC. L’OTC formula una relazione (non più parere) non vincolante secondo quanto previsto dall’art. 65, comma 7, lett. a) e dal regolamento che l’ONC definirà ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett. k CTS.

L’ONC, sulla base della relazione trasmessa dall’ONT competente, formula una valutazione di ciascuna candidatura con attribuzione di punteggio in centesimi, sempre nel rispetto dei criteri di cui all’art. 5 della Procedura. È possibile per ONC e OTC di avvalersi di propri comitati o esperti per lo svolgimento di parte dell’istruttoria.

L’art. 5 detta i criteri di valutazione e punteggio. Il primo comma indica i medesimi requisiti richiesti dall’art. 5, comma 3, lett. a) e b), mentre la verifica richiesta dal secondo comma attiene alla valutazione delle modalità con cui è stata data attuazione ai principi e obiettivi individuati dal legislatore con riferimento all’art. 61, comma 1, lett. d), f), g), h), i), j) e m). Qualora la verifica richiesta ai sensi dei

128 primi due commi abbia esito negativo, è preclusa la valutazione del progetto di gestione.

Il quarto comma dell’art. 5 detta i parametri in base ai quali il progetto di gestione è valutato. Per ciascuno di essi è attribuito nel Tab. 1 un punteggio massimo e la disposizione specifica che sono ispirati «a criteri di obiettività ed imparzialità», con la stessa formulazione letterale dell’art. 63, comma 5, lett. i) CTS.

Tabella 1: Criteri di valutazione e punteggi, da Procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, pp. 7-10, Tab. 1

Ambito Codice ambito Sub-ambito Criteri di valutazione Punteggio massimo

Serv iz i of fert i e qu al it à

A.01 Servizi offerti, suddivisi nelle diverse tipologie: a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale; b) servizi di formazione; c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento; d) servizi di informazione e comunicazione; e) servizi di ricerca e documentazione; f) servizi di supporto tecnico-logistico. Valutazione della rispondenza dei servizi offerti alle esigenze territoriali e, più in generale, ai bisogni emergenti dal volontariato; grado di innovatività e capacità di promozione effettiva.

20 A.02 Qualità della

programmazione in relazione alle risorse a disposizione.

Valutazione degli strumenti di programmazione di servizi coerenti, nel rispetto di standard di qualità dichiarati in relazione alle disponibilità di risorse dal FUN. A.03 Sistemi di rilevazione e

controllo della qualità dei servizi.

Valutazione dei sistemi di rilevazione e controllo della qualità dei servizi già implementati o da implementare; eventuali certificazioni già possedute o di cui si prevede l’adozione; coinvolgimento dei destinatari dei servizi.

Sos te nib ilit à ed ec on om ic it à B.01 Situazione economica e patrimoniale dell’associazione. Situazione economico- patrimoniale dell’associazione nell’ultimo triennio (se disponibile) e valutazione del bilancio preventivo (se disponibile), tenendo conto delle risorse del

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FUN e delle risorse derivanti da attività diverse. Valutazione del bilancio sociale, se già adottato. B.02 Congruità della gestione

del CSV rispetto ad altre attività di interesse generale o

secondarie/strumentali già svolte.

Valutazione della sostenibilità della gestione del CSV rispetto ad altre attività di interesse generale svolte; necessità di implementare le risorse al fine di gestire il CSV. B.03 Economicità della

gestione del CSV. Individuazione di soluzioni gestionali in grado di consentire il contenimento dei costi, nel rispetto dei parametri di qualità. T errit orial it à e p ross im it à C.01 Prevalenza dell’attività in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento; riduzione della distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione; specifiche esigenze territoriali del volontariato.

Valutazione in base alla rappresentazione data delle esigenze territoriali del volontariato, tenendo conto della conformazione geo- morfologica del territorio e delle modalità con le quali l’associazione intende soddisfarle, anche attraverso le nuove tecnologie (ad es., strutture ed attività decentrate). 10 Un iv ers al it à, n on d is crim in azio ne e p ar i op port un it à di a cc es so

D.01 Definizione della platea di beneficiari dei servizi e dei criteri di accesso.

Individuazione di criteri di accesso trasparenti ed equi per l’accesso ai servizi, senza distinzione fra enti associati ed enti non associati e modalità con cui si osserva il principio di particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

10

D.02 Condizioni di fruizione dei servizi da parte degli aventi diritto.

Previsioni di tempi, modi e condizioni ai quali i soggetti aventi diritto sono ammessi a beneficiare dei servizi.

In

tegr

azio

ne

E.01 Integrazione territoriale. Progettazione di sinergie con altri CSV,

specialmente se operanti

nella medesima Regione. 10

Pu bb lic it à e t ra sp ar en za F.01 Pubblicità, trasparenza e informazione. Individuazione di strumenti, anche innovativi, e di modalità informative atti a rendere effettivo il principio di pubblicità e trasparenza, che assicuri la maggiore e migliore diffusione dei servizi del CSV.

10

F.02 Carta dei servizi. Valutazione della chiarezza, completezza, accessibilità della Carta dei servizi, quale patto con gli

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utenti che descrive caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.

R ap pres en ta tiv it à G.01 Rappresentatività dell’associazione candidata (numero ETS soci diretti e indiretti).

Valutazione sia sulla base della consistenza effettiva all’atto della candidatura, sia in prospettiva all’esito dell’applicazione della disciplina statutaria, tenendo conto anche della specificità linguistica. 20 Es perie nza e com pe ten za H.01 Esperienza pregressa nella gestione di servizi di cui all’art. 63 CTS.

Esperienze pregresse degli associati o della

associazione nella programmazione, progettazione e

realizzazione dei servizi di cui all’art. 63 CTS.

10 H.02 Competenza specifica

delle persone che rivestono cariche sociali.

Esperienze pregresse rilevanti degli

amministratori in altri enti del Terzo settore; altre esperienze professionali rilevanti; percorsi formativi congruenti con la gestione del CSV.

H.03 Competenza specifica delle persone che rivestono i ruoli di direzione.

Profilo professionale dei soggetti chiamati alla direzione.

Totale 100

L’ONC provvede alla formazione della graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo di ciascuna candidatura, la quale, per essere idonea all’accreditamento, deve avere un punteggio complessivo non inferiore ad un minimo di sessanta punti ed un punteggio parziale di ciascun ambito non inferiore al 40% del punteggio massimo attribuito dall’Ambito (art. 6 Procedura).

Ai sensi dell’art. 7 della Procedura, l’ONC accredita l’associazione avente la candidatura con punteggio più alto e, al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, sospende l’atto di accreditamento in attesa dell’adempimento degli obblighi assunti all’atto della candidatura entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo della selezione. Per motivate ragioni è possibile chiedere una

131 proroga del termine. Decorso inutilmente il termine ed in assenza di motivate ragioni che, a giudizio dell’ONC, possano giustificare una proroga, l’ONC procede ad accreditare l’associazione in posizione successiva nella graduatoria. Nel caso in cui alcuno dei soggetti in graduatoria sia accreditato, l’ONC indice una nuova procedura di selezione. La pubblicità e la trasparenza delle determinazioni finali e di quelle assunte nel corso della Procedura è assicurata mediante pubblicazione sul sito internet www.fondazioneonc.org e tramite trasmissione a mezzo PEC alle associazioni che hanno presentato la candidatura.

In riscontro a tale Procedura di accreditamento per la Provincia autonoma di Bolzano – rende noto nella Relazione annuale del 2019 l’ONC - è pervenuta un’unica candidatura da parte dell’ODV Centro Servizi per il Volontariato Alto Adige, che ha inviato la documentazione entro il previsto termine del 30 settembre 2019.

Le due procedure descritte sono prive del carattere di astrattezza, proprio degli atti normativi, in quanto indette dall’ONC allo specifico fine concreto di procedere all’accreditamento degli enti già in precedenza Csv, come previsto dal CTS, o di accreditare come CSV un ente per la Provincia autonoma di Bolzano. Possono pertanto essere posti al pari di altri atti amministrativi generali non astratti, come gli avvisi di gara o i bandi di concorso. La definizione di questi ultimi, ad esempio, è quella di «atto di avvio del procedimento per la selezione (assunzione o promozione) di personale delle pubbliche amministrazioni»288 il quale specifica, «in applicazione

delle leggi, i requisiti di partecipazione, le modalità e termini per la presentazione delle domande di partecipazione, lo svolgimento delle prove scritte e orali, i criteri di attribuzione dei punteggi»289. Sono atti caratterizzati dal fatto di avere «contenuto

288 M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 81 289 M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 81

132 concreto poiché esauriscono i loro effetti al completamento della procedura, che avviene con l’approvazione della graduatoria finale»290, con notevoli somiglianze

rispetto alle procedure esaminate. L’art. 12, rubricato “Bilinguismo”, della Procedura di accreditamento ex art. 61 fa emergere con chiarezza l’aderenza della Procedura ex art. 61 CTS alle peculiarità della fattispecie concreta nella misura in cui, disponendo che la procedura sia redatta in italiano e in tedesco e che le candidature possano essere inviate anche in lingua tedesca, garantisce e assicura il coinvolgimento e la di partecipazione della popolazione di lingua tedesca, che densamente abita la Provincia di Bolzano.

Il procedimento istruttorio, di competenza degli OTC, sia nella procedura ex art. 101, comma 6 CTS che nella procedura ex art. 61 CTS deve essere condotto in conformità ad un regolamento che deve essere definito dall’ONC. L’adozione di questo costituisce un obbligo statuito dalla legge, in quanto espressamente previsto dall’art. 64, comma 5, lett. k). L’ONC, nel dettare le procedure, si è limitato a prendere atto della previsione legislativa, ma ha omesso di darvi seguito e, pertanto, gli OTC hanno operato sulla semplice base dei criteri dettati dalla legge e nelle Procedure, e non sulla scorta di una disciplina uniforme sul territorio nazionale. L’ONC ha soltanto approvato delle Linee guida sul regolamento degli OTC.

L’atto con cui termina l’istruttoria è un parere o una relazione dell’OTC e non un atto dell’ONC, contro cui è espressamente ammesso dal CTS il ricorso al giudice