V. Scopi, servizi offerti, presenza e legami con il territorio
V.1. Profili generali dell’art 63 del Codice del Terzo settore
Nel precedente capitolo si è proceduto all’analisi dei requisiti di forma e di statuto che l’ente deve possedere ai fini dell’accreditamento, «l’atto con il quale l’ONC attesta il possesso da parte dell’ente del Terzo settore dei requisiti giuridici e dell’idoneità tecnico-organizzativa e gestionale necessari per erogare “attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore”»304. Ex art. 63 CTS
(“Funzioni e compiti dei Centri di servizio per il volontariato”), i CSV accreditati provvedono, mediante l’organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo, alla promozione e al rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, utilizzando a tal fine le risorse del FUN, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett. d) CTS).
L’art. 63 CTS pone una disposizione che compendia le maggiori innovazioni del sistema, così come riformato nel 2016-2017, rispetto alla legislazione previgente, soprattutto quanto a destinatari delle attività dei Csv, finanziamento e poteri di coordinamento.
La legge 11 agosto 1991, n. 266 qualifica gli istituendi Csv come enti «a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività» (art. 15, comma 1). L’art. 4 (“Compiti dei centri di servizio”) del D.M. 8 ottobre 1991, dando attuazione all’art. 15, primo comma, prevede che «i
140 centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali».
Con la riforma del 2016-2017 viene meno l’esclusività del rapporto intrattenuto tra Csv e ODV, quest’ultime, in base alla disposizione di legge, preposte alla gestione del Csv. Il CTS prevede infatti che i servizi organizzati, gestiti ed erogati dai Csv siano diretti a realizzare la promozione ed il rafforzamento della presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, anche diversi dalle ODV. Inoltre, per espressa previsione, non è neanche consentita «distinzione tra gli enti associati e non associati» (art. 63 CTS), ancorché sia salvaguardato un «particolare riguardo» in favore delle organizzazioni di volontariato. «Rispetto alla formulazione dell’art. 15 della legge n. 266 del 1991, i Csv si “aprono” all’interno Ts e non più alle sole ODV, divenendo infrastrutture a supporto e per la promozione del volontariato (come definito dagli artt. 17 ss. del Codice) nei diversi ETS, incluse le imprese sociali e le cooperative sociali»305.
L’incipit dell’art. 63, primo comma CTS identifica la fonte delle risorse di cui i Csv si avvalgono nello svolgimento delle proprie attività, il Fondo Unico Nazionale. La legge n. 266/1991 sanciva che le attività dei Csv fossero finanziate da «fondi speciali presso le Regioni», gestiti dai Co.Ge, istituiti in ciascuna Regione (comma 2, art. 2, D.M. 8 ottobre 1997), ma «la dimensione regionale dei Co.GE. ha dato luogo a prassi difformi nell’amministrazione dei fondi speciali […] e le risorse a disposizione (a maggior ragione, dopo la crisi finanziaria del 2008) presentavano una
141 variabilità fra i diversi territori e nei diversi anni tale da incidere sull’efficacia stessa dell’attività dei centri»306.
Il FUN è istituito dal d.lgs. n. 117/2017 al fine di assicurare il finanziamento dei Csv (art. 62 CTS), è alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, con riconoscimento di un credito d’imposta per i versamenti effettuati al FUN (art. 62, comma 6 CTS) ed è connotato per la stabilità del finanziamento offerto affinché sia tutelata «la continuità dei servizi offerti dai Csv»307. Rinviando al prossimo capitolo per una trattazione più
approfondita del sistema di finanziamento dei Csv, si ricorda che il FUN è amministrato dall’ONC (art. 64 CTS), la cui dimensione nazionale si è ritenuta «funzionale ad assicurare una più coerente e perequata ripartizione delle risorse e dei Csv su tutto il territorio»308 e è stata cagione della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalla Regione Veneto e dalla Regione Lombardia, decisa con sentenza n. 185 del 2018 dalla Corte costituzionale.
L’ultima parte del comma 1 dell’art. 63 CTS stabilisce che l’utilizzo delle risorse del FUN ad opera dei Csv debba avvenire «nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall’ONC ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett. d) CTS». Gli indirizzi generali sono definiti, ex art. 64, comma 5, lett. d) CTS, con cadenza triennale dall’ONC «nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore». L’art. 9, comma 6 dello statuto dell’ONC, in materia di maggioranze richieste in seno al consiglio di amministrazione ai fini dell’assunzione di deliberazioni valide, prevede che «le delibere in merito gli indirizzi strategici generali
306 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 158 307 S. PARDINI, Il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 371 308 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 159
142 da perseguirsi attraverso le risorse del FUN ai sensi dell’art. 64, comma 5, lett. d) del Codice sono assunte a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti tra i quattro designati dall’associazione nazionale dei CSV e dall’associazione nazionale degli enti del Terzo settore», quindi «in ogni caso, della maggioranza dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali più rappresentative dei Csv o degli enti del Terzo settore»309.
La legge n. 266/1991 non disponeva niente in materia di definizione degli indirizzi generali sull’utilizzo delle risorse finanziarie, limitandosi a rinviare a fonti sub-primarie ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 15310. Il D.M. 8 ottobre
1997 invece stabilisce che, quando i criteri di istituzione dei centri di servizio nella regione prevedono che gli istituenti centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, i comitati di gestione mirano all’utilizzo ottimale delle risorse disponibili attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi (art. 2, comma 6, lett. a) D.M.) e che i comitati ripartiscano annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale (art. 2, comma 6, lett. e) D.M.).
La riforma del Terzo settore introduce un corpus di norme dettagliate e puntuali in merito al sistema dei Csv, apprestanti rimedio alle disfunzioni ed alle criticità insite nella previgente disciplina. Si procederà nei paragrafi successivi allo studio degli scopi e delle attività dei Csv, nonché alla presentazione di alcune delle realtà a sostegno del Terzo settore esistenti.
309 L. GORI, Art. 64. Organismo nazionale di controllo, cit., p. 326
310 Art. 15, comma 3: «Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».
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