II. La riforma del Terzo settore
II.8. Nuovi orizzonti per il Terzo settore
La pandemia ha rappresentato un’opportunità per saggiare in concreto le doti del Terzo settore ed inaspettatamente potrebbe diventare il principio di una nuova stagione legislativa in materia. «Ci stiamo accorgendo dell’essenzialità delle relazioni
69 innescate dal volontariato nelle nostre comunità»172 e, parallelamente a ciò, vi è chi
sta ponendo in dubbio l’intangibilità di uno dei tratti distintivi del volontariato in Italia, l’assoluta incompatibilità tra qualità di volontario e di lavoratore nel medesimo ente.
L’ibridazione tra volontariato e rapporto di lavoro era (ed è) esclusa dal Codice del Terzo settore. L’Art. 17, comma 5 CTS stabilisce che «la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria», una formulazione con cui il legislatore scongiura «il formarsi di zone grigie, e, dunque, evitare che un soggetto che presti attività per l’ente assuma nei confronti dell’ente stesso una posizione caratterizzata da tratti di ambiguità»173. La regola generale del Codice174,
per il periodo della durata emergenziale175, è invece derogata ai sensi dell’art. 6 del
decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (“Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio
sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”) «per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica». Il provvedimento non è stato convertito in legge, ma i relativi effetti sono stati stabilizzati dall’art. 1, comma 2, l. n. 27 del 2020, che ha disposto l’abrogazione del decreto legge.
172 L. GORI, Coronavirus e Volontariato. Una riflessione da Aprire, pubblicato su vita.it, 13 marzo 2020
173 C. PAREO, La tutela del lavoro nel Terzo settore, in Non Profit, 3/2017, pp. 85-86
174 Merita ricordare che l’incompatibilità è stata in passato oggetto di deroga nel d.l.gs. 3 agosto 2018, n. 105 in favore degli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all’art. 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 della Provincia di Bolzano e di cui all’art. 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23
175 La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per un periodo pari a 6 mesi, prorogabili.
70 Nella relazione illustrativa al decreto legge si motiva l’introduzione della deroga come mezzo per «consentire ai soccorritori, dipendenti delle organizzazioni di volontariato, di svolgere anche attività di volontariato in favore delle stesse organizzazioni, limitatamente alla durata dell’emergenza». La fattispecie così delineata nella relazione illustrativa del Governo assume tuttavia dei lineamenti più sfumati nel decreto legge, laddove all’art. 6 si prevede che «per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 […] non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». La finalità indicata nella disposizione non corrisponde ad una delimitazione strumentale delle ipotesi in cui l’incompatibilità non opera e la dottrina ha offerto una interpretazione secondo cui «la deroga consente che soggetti che sono qualificati dalla legge come volontari, possano intrattenere anche rapporti di lavoro di qualsiasi tipo con l’ente nel quale svolgono la propria attività (ad es., un medico volontario in una ODV, che viene contrattualizzato); oppure, per un altro verso, che un lavoratore possa altresì svolgere attività di volontariato in qualità di volontario nell’ente nel quale lavora (ad es., il medico dipendente che svolge anche attività di volontariato nella propria ODV)»176. La disposizione potrebbe costituire il
riconoscimento formale di una prassi già sussistente nel Terzo settore o rappresentare un mezzo con cui «“rafforzare” la presenza del volontario più qualificato»177 al ricorrere di situazioni emergenziali. L’ibridazione tra volontariato e
rapporto di lavoro, quale trasformazione del sistema del Terzo settore, pone però dei delicati interrogativi in rapporto a tematiche che sembravano aver trovato nel
176 L. GORI, Coronavirus e Volontariato. Una riflessione da Aprire, cit. 177 L. GORI, Coronavirus e Volontariato. Una riflessione da Aprire, cit.
71 Codice del Terzo chiara definizione, come l’identità del volontariato, l’occasionalità o abitualità del volontariato, il regime applicabile178.
Se la lodevole prontezza con cui gli ETS si sono attivati nella fase più critica del lockdown senza dubbio di per sé giustifica l’odierna attenzione che il mondo politico loro riserva, la capacità degli ETS di intercettare i bisogni sociali è stata oggetto di attenzione anche nella recentissima sentenza n.131/2020 della Corte costituzionale. Il giudice delle leggi, pronunciandosi sul ricorso avanzato dal Presidente del consiglio dei ministri in merito alla compatibilità a Costituzione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (“Disciplina delle cooperative di comunità”), ha sviluppato un’argomentazione logico- giuridica che oltrepassa il valore stesso del decisum e, ostentando intimi rimandi alla sentenza n. 75 del 1992, «è destinata a divenire il punto di riferimento di diritto costituzionale del Terzo settore, capace di coglierne le peculiarità e di delineare di conseguenza le relazioni tra Terzo settore e poteri pubblici»179.
«Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, […] spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”»180. «Prima ancora che
178 Sul punto C. PAREO, La tutela del lavoro nel Terzo settore, cit. o anche P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit.
179 L. GORI, Sentenza 131/2020: sta nascendo un diritto costituzionale del Terzo settore, in Impresa sociale, 27 giugno 2020, consultabile su www.rivistaimpresasociale.it
72 venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative […] che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso» ed oggi «agli ETS, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale».
Il principio di sussidiarietà orizzontale ha permesso l’identificazione di un uno spazio, terzo e non sovrapponibile né allo Stato né al mercato, in cui le libertà sociali possono organizzarsi in «forme di solidarietà»181, le quali, insieme ai diritti inviolabili
dell’uomo, sono «base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»182.
181 Corte cost., sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003, disponibile su www.cortecostituzionale.it
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