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L’autocontrollo (art 93, comma 5 CTS)

V. Scopi, servizi offerti, presenza e legami con il territorio

V.7. L’autocontrollo (art 93, comma 5 CTS)

Il Codice del Terzo settore prevede ai sensi dell’art. 93, comma 5 che i Csv possano esercitare le funzioni di controllo di cui all’art. 93, comma 1, lett. a), b) e c)

167 CTS, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nello specifico la funzione di controllo di cui all’art. 93, comma 5 CTS «non attiene direttamente alla missione tipica dei Csv»358 e viene esercitata dai Csv nei confronti

degli enti aderenti. È «una previsione da tempo auspicata dal mondo del TS […] perché tende a realizzare una forma di auto-controllo di questa realtà rispetto a forme di intervento da parte di soggetti esterni, ritenuti privi di quelle competenze proprie per valutare le attività di una realtà dai contenuti e dalle modalità particolari»359.

Gli enti accreditati, ove sussista previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere, nei confronti dei rispettivi aderenti, attività di controllo finalizzate ad accertare: a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore; b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

«L’ambito di controllo di tali soggetti è del tutto sovrapposto a quello attribuito all’Ufficio del Registro unico nazionale, con l’unica significativa differenza che quell’attività che per l’Ufficio è un obbligo, per le reti associative è una facoltà»360.

Ex art. 93, comma 3 CTS è previsto infatti che l'Ufficio del Registro unico nazionale

del Terzo settore territorialmente competente esercita le attività di controllo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale sul proprio territorio. In materia il CTS disciplina anche la fattispecie di enti aventi sedi secondarie in Regioni diverse da quella della sede legale,

358 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 161 359 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 181 360 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 181

168 introducendo forme di coordinamento tra l’ufficio del RUNTS competente per la sede legale e uffici competenti per le sedi secondarie, potendo il primo, «ove necessario, attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti uffici di altre Regioni per l'effettuazione di controlli presso le sedi operative, le articolazioni territoriali e gli organismi affiliati degli enti di terzo settore interessati». Una corrispettiva forma di coordinamento tra funzioni di autocontrollo dei Csv e funzioni dell’Ufficio del Registro unico nazionale non risulta esser stata introdotta dal legislatore, nonostante il rischio di un potenziale bis in idem.

L’autorizzazione è rilasciata ove i Csv risultino in possesso dei requisiti tecnici e professionali stabiliti per legge, «tali da garantire un efficace espletamento delle funzioni di controllo»361.

L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e mantiene validità fino alla revoca dell'accreditamento del Csv o fino alla revoca della stessa autorizzazione. Tale ipotesi ha luogo in caso di accertata inidoneità del Centro di servizio ad assolvere efficacemente le funzioni di controllo nei confronti dei propri aderenti. Decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, l'autorizzazione si intende rilasciata.

In conclusione all’art. 93 CTS si stabilisce che l’attività di controllo dei Centri di servizio per il volontariato autorizzati è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, purtuttavia non specificando secondo quali modalità sarà svolta l’attività di vigilanza.

361 A. LOMBARDI, Il rapporto tra enti pubblici e Terzo settore, in A. FICI (cur.), La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale. Una introduzione, Editoriale scientifica, Napoli 2018, p. 258

169 La facoltà dei Csv di esercitare funzioni di controllo è assistita «dalla previsione di un compenso economico: l’art. 96 stanzia infatti (massimo) 5 milioni di euro l’anno, a decorrere dal 2019, per l’esercizio di tale attività»362.

È dubbia l’efficacia dell’autocontrollo affidato ai Csv stante l’assenza di disposizioni normative espresse che regolino procedimenti che i Csv possono attivare, eventualmente anche con mera funzione di segnalazione a diverso organo competente, o di articoli che indichino provvedimenti che i Csv possono adottare nei confronti degli aderenti ove siano accertate violazioni e «nel Codice non viene specificato che le reti associative e i Csv possono chiedere la cancellazione all’Ufficio del Registro»363.

Nella legge delega 106/2016 l’esercizio di funzioni di autocontrollo da parte dei Csv autorizzati doveva avere un ambito soggettivo di operatività ridotto agli «enti di piccole dimensioni», ma l’art. 93, comma 5 CTS si riferisce tout court agli aderenti, senza ulteriori specificazioni. Non vi è pertanto assoluta chiarezza in merito agli enti su cui si può esplicare l’autocontrollo dei Csv, anche se potrebbe ritenersi che il legislatore delegato abbia comunque (sotto)inteso limitarlo agli enti aderenti di dimensioni “piccole”. Comunque occorre segnalare che non sono stati fissati parametri quantitativi o oggettivi che consentano di distinguere questi ultimi dalla restante parte di enti, potremmo dire di “medie o grandi dimensioni”, aderenti al Csv.

Qualche perplessità può essere inoltre sollevata ove si osservi che, se l’art. 63 CTS prevede che dei servizi organizzati, gestiti e erogati dai Csv mediante risorse del

362 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 182 363 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 183

170 FUN siano beneficiari gli enti associati e gli enti non associati, l’autocontrollo può invece aver luogo soltanto nei confronti degli enti aderenti. Il Codice presenta una certa coerenza dato che la funzione di autocontrollo non rientra tra le attività che possono essere finanziate con le risorse del FUN.

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