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IV. Requisiti e Accreditamento dei Csv

IV.7. Revoca dell’accreditamento

L’ultimo comma dell’art. 61 CTS stabilisce la revocabilità dell’accreditamento nelle ipotesi previste dal decreto stesso. Dal tenore della disposizione si potrebbe dedurre la tassatività e la tipicità delle fattispecie da cui consegue la sanzione, ma «il

Codice, in proposito, non individua specificamente le ipotesi di revoca

dell’accreditamento, ma le stesse si possono trarre a contrario dall’ambito di esercizio del potere di verifica»294.

Il progetto Capacit’Azione, come reso noto sul sito internet

www.cantiereterzosettore.it, sostiene che la revoca dell’accreditamento si configuri come extrema ratio, «a conclusione di un iter che vede una gradualità di provvedimenti»295.

L’opinione è unanime in dottrina296.

L’art. 66 distingue tra ipotesi di irregolarità ed ipotesi di irregolarità non sanabili o non sanate. In presenza di irregolarità, il primo comma dell’art. 66 stabilisce che spetta agli OTC invitare i Csv «ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle». Nell’ipotesi di irregolarità297 non sanabili o non sanate, «un accertamento

preliminare dei fatti è condotto dall’OTC», il quale, vagliata la natura dell’irregolarità, la denuncia all’ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L’ONC, dopo aver condotto una istruttoria aggiuntiva e sentito in contraddittorio il Csv interessato, può adottare tre tipologie di provvedimento, aventi un crescente grado di afflittività – da commisurarsi a seconda della gravità del caso – e «anche in forme cronologicamente

294 S. PARDINI, il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 373

295 PROGETTO CAPACIT’AZIONE, La riforma. Istruzione per l’uso. Accreditamento, scheda aggiornata al 20 maggio 2019, www.cantiereterzosettore.it

296 In tal senso sia 296 L. GORI, Art. 66. Sanzioni e ricorsi, in A. FICI, E. ROSSI, G. SEPIO, P. VENTURI, Dalla parte del terzo settore. La riforma letta dai suoi protagonisti, Editori Laterza, Bari 2019, p. 331 che S. PARDINI, Il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 373

136 successive»298, ossia una diffida formale, eventualmente congiunta con sospensione

cautelare dell’accreditamento, una sollecitazione al rinnovo dei componenti dell’organo di amministrazione del Csv «qualora si ritenga che l’irregolarità discenda dal profilo soggettivo degli amministratori e dalla loro attività», oppure, qualora il sollecito non abbia avuto riscontro, la revoca dell’accreditamento.

Quindi l’accreditamento potrà essere revocato «a fronte di irregolarità non sanabili o non sanate»299 dopo aver sollecitato, senza aver ottenuto riscontro, il

rinnovo dei componenti dell’organo di amministrazione del Csv, mentre «nelle ipotesi, invece, d’irregolarità ritenute di minore gravità, l’ONC potrà provvedere con diffida formale con eventuale sospensione dell’accreditamento nelle more della sanatoria dell’irregolarità»300.

Le fattispecie che possono dar luogo a revoca dell’accreditamento possono essere individuate a contrario in base alle disposizioni sui poteri di verifica degli OTC e dell’ONC sui Csv. In particolare gli OTC sono preposti alla verifica periodica, con cadenza almeno biennale, del mantenimento dei requisiti di accreditamento (art. 65, comma 7, lett. b); alla verifica della legittimità e correttezza delle attività dei Csv in relazione all’uso delle risorse del FUN, nonché alla loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, con riferimento alle disposizioni del Codice e degli indirizzi generali strategici fissati dall’ONC (art. 65, comma 7, lett. d). All’ONC è attribuito il potere di verifica della legittimità e della correttezza dell’attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate dall'ONC ai sensi dell'articolo medesimo (art.

298 L. GORI, Art. 66. Sanzioni e ricorsi, p. 330

299 S. PARDINI, Il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 373 300 S. PARDINI, Il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 373

137 64, comma 5, lett. g) e il potere di valutazione degli esiti della verifica della qualità dei servizi erogati dai Csv attraverso le risorse del FUN (art. 64, comma 5, lett. o).

Il Codice reca una disciplina patrimoniale espressa per la fattispecie di scioglimento dell’ente- Csv ovvero di revoca dell’accreditamento. Ai sensi del quarto comma dell’art. 63 «le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all’ONC che le destina all’ente accreditato come Csv in sostituzione del precedente o, in mancanza, ad altri Csv della medesima regione o, in mancanza, alla riserva di stabilizzazione del FUN». Questa disposizione è discorde dall’omologa contenuta nella legge n. 266/1991301 e «trova giustificazione nella prescrizione per la quale il

FUN costituisce un patrimonio autonomo e separato delle FOB, dell’ONC e dei Csv con vincolo di destinazione (art. 62, comma 2 CTS)»302. Il vincolo di destinazione si

estende, ai sensi del quinto comma dell’art. 63 CTS, ai beni mobili o immobili eventualmente acquistati con le risorse del FUN. Tali beni, in caso di scioglimento o revoca, devono essere infatti trasferiti dall’ente secondo le indicazioni provenienti dall’ONC. L’art. 63, comma 4 e 5 CTS si applica agli enti già istituiti come Csv in forza del decreto del ministero del Tesoro 8 ottobre 1997 che non risulti accreditato in base alle norme del CTS, «recuperando così ex post un vincolo per i fondi (e i loro impieghi) erogati dai Co.Ge.»303.

301 La legge n. 266/1991 prevede all’art. 5, comma 4 che «in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile».

302 S. PARDINI, Il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 374 303 S. PARDINI, Il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 374

138 Laddove la revoca dell’accreditamento si leghi allo scioglimento dell’ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale (art. 9 CTS).

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