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IV. Requisiti e Accreditamento dei Csv

IV.4. L’accreditamento: profili generali

È possibile, per l’ente che presenti i requisiti che abbiamo avuto modo di indicare nei precedenti paragrafi, ottenere l’accreditamento. La procedura, dettata in via generale dal legislatore, consta di due fasi, la prima di competenza degli OTC (art. 65, comma 7, lett. a CTS) e la seconda dell’ONC (art. 64, comma 5, lett. j CTS). Gli OTC, in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del CTS, alle disposizioni statutarie, alle direttive dell’ONC e al proprio regolamento, ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei Csv, verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento. L’ONC provvede ad accreditare i Csv, iscritti in un elenco nazionale pubblico. Ai fini dell’accreditamento, l’ONC, secondo le cadenze proprie di un procedimento amministrativo276, individua «criteri obiettivi

ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti» (art. 64, comma 5, lett. i) CTS). Il Codice del Terzo settore accorda altresì all’ONC la competenza in materia di determinazione del numero di enti accreditabili come CSV sul territorio nazionale, purtuttavia imponendo che sia assicurata la presenza di almeno un CSV per ogni Regione e Provincia autonoma e siano evitate sovrapposizioni di competenze territoriali (art. 61, comma 2 CTS). Il Codice prevede che l’ONC accredita un CSV

276 L. GORI, Art. 64. Organismo nazionale di controllo, in A. FICI, E. ROSSI, G. SEPIO, P. VENTURI, Dalla parte del terzo settore. La riforma letta dai suoi protagonisti, Editori Laterza, Bari 2019, p. 325

119 per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 («e, per le Regioni a statuto speciale, dai relativi statuti di autonomia»277) e un CSV per ogni

milione di abitanti non residenti nell’ambito territoriale delle città metropolitane e delle province predette. Il terzo comma della disposizione in esame riconosce all’ONC facoltà di deroga, con atto motivato, ai parametri del comma 2 ove ricorrano specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi.

La seconda parte del comma 3, art. 61 CTS contiene una «clausola di salvaguardia»278: «in ogni caso, il numero massimo di Csv accreditabili, in ciascuna

Regione o Provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa»279. La previsione raccorda la normativa attuale con la legislazione speciale

sul Terzo settore degli anni Novanta che, come abbiamo avuto modo di analizzare, aveva previsto l’istituzione dei Csv a partire dall’art. 15 della l. n. 266/1991, cui aveva fatto seguito l’attuazione mediante il decreto del ministero del Tesoro 8 ottobre 1997. «Tra il 1997 e il 2000 nascono i Csv in quattordici regioni»280 ed il legislatore

include nel CTS un’apposita clausola che limita il potere dell’ONC nel procedere all’accreditamento di nuovi enti e detta un regime transitorio. A tal proposito il comma sesto dell’art. 101 CTS (“Norme transitorie e di attuazione”) stabilisce che fino al 31 dicembre 2017 sono accreditati come CSV gli enti già istituiti come Csv in forza del citato decreto e che, successivamente a tale data, i predetti enti, o eventualmente

277 L. GORI, Art. 61. Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato, cit, p. 313 278 L. GORI, Art. 61. Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato, cit., p. 313

279 A. Fici segnala che «in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Toscana e Val d’Aosta, nonché nella Provincia autonoma di Trento, non potrà dunque in nessun caso essere istituito dall’ONC più di un CSV , poiché un solo Csv era esistente al 3 agosto 2017» in A. FICI, La riforma dei Centri di servizio per il volontariato, in A. FICI (cur.), La riforma del Terzo settore e dell’impresa sociale, Editoriale scientifica, Napoli 2018, p. 386, nota 7.

120 l’ente risultante dalla loro fusione o aggregazione, sono valutati ai fini dell’accreditamento in base alle disposizioni del decreto. La valutazione si intende rimessa all’ONC. Qualora l’ente già istituito come Csv non risulti accreditato in base alla nuova normativa, si applicano i commi 4 e 5 dell’art. 63 CTS e si procede all’accreditamento di altri enti. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 dicembre 2019 (“Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime

indicazioni”) ha precisato che, stante la non conclusione del processo di costituzione

dell’ONC281, «si deve ritenere, in ossequio all’esigenza di salvaguardare, senza

soluzione di continuità, la funzione di sostegno e di qualificazione del volontariato, che i Csv già istituiti sulla base della previgente normativa continueranno a svolgere i loro compiti, anche successivamente al 31.12.2017 e fino al loro accreditamento o all’accreditamento come Csv di altro ente».

Operando rinvio all’art. 61, commi 2 e 3 CTS, l’art. 64 CTS (“Organismo nazionale

di controllo”) annovera, tra le funzioni dell’ONC, oltre che la determinazione del

numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale (comma 5, lett. c); l’individuazione di criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei Csv, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all’art. 63 CTS, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali (comma 5 lett. i); l’accreditamento dei Csv e la tenuta di un apposito elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate (comma 5, lett. j).

La disposizione rimette alla discrezionalità dell’ONC la definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento (anche ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 101

121 CTS) ma fornisce delle indicazioni all’organismo nazionale: si deve trattare di «criteri obiettivi ed imparziali» in cui «l’obiettività indica che l’attività valutativa dell’ONC deve essere contenuta entro margini ristretti, dovendosi stabilire dei criteri la cui verificabilità possa essere condotta tendenzialmente secondo schemi di valutazione predeterminati e conoscibili; l’imparzialità attiene, in particolar modo, alla parità di trattamento fra tutti i canditati, la definizione di tempi e procedure congrue, la richiesta di requisiti uniformi, ecc.»282.