V. Scopi, servizi offerti, presenza e legami con il territorio
V.2. La mission dei Csv
I Csv organizzano, gestiscono e erogano servizi per promuovere e rafforzare la
presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore (art. 63 CTS). L’accreditamento
dell’ente produce l’attribuzione di una specifica «mission definita dalla legge e le fonti di finanziamento per raggiungerla»311, come previsto all’art. 63 CTS. La norma in
esame si colloca all’interno del Titolo VIII del Codice del Terzo settore, contenente disposizioni che tratteggiano il sistema di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore. L’attività dei Csv è infatti teleologicamente orientata al supporto del volontariato, come già potremmo dedurre dall’impiego della preposizione “per” nella denominazione di Centro di servizio per il volontariato. È questa una infrastruttura che opera «trasversalmente a tutti gli ETS»312 a sostegno del
volontariato negli ETS perché «i servizi non sono necessariamente diretti alle ODV o altri ETS, ma ai volontari o a coloro che aspirano ad essere tali nelle ODV o in altri ETS (escluse le imprese sociali)»313 .
La finalità delle attività dei Csv è produrre un valore positivo di cui è beneficiario il volontariato. La legge n. 266/1991 definiva “attività di volontariato” «quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 2), circoscrivendone l’estrinsecazione all’interno dei confini delle ODV. La legge quadro sul volontariato non ha definito «il volontario in modo
311 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 160 312 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 155 313 A. FICI, Il sistema dei centri di servizio per il volontariato, cit., p. 383
144 espresso ed in senso “soggettivo”» «limitandosi, piuttosto, ad enuclearne una nozione tutta incentra sui “caratteri” “oggettivi” della relativa “attività”»314.
La Carta dei Valori del Volontariato (2001) identifica il volontario come «la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l’umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni» (art. 1). A differenza da quanto si ritrae dalla legge del 1991, la Carta del 2001 ammette che i volontari possano esplicare la loro azione non soltanto all’interno di aggregazioni informali o in organizzazioni strutturate, ma anche in forma individuale (art. 2).
L’art. 17 CTS offre oggi «una definizione di volontario e di attività di volontariato che aspira ad assumere efficacia generale, anche oltre la disciplina del Terzo settore nel quale è collocata»315. Il volontario è qualificato come una «persona
che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà» (art. 17, comma 2 CTS). Il volontario può quindi agire singolarmente e può prestare la propria attività anche in via occasionale.
314 P. SANNA, Profili giuridici del “volontariato” e dell’”attività di volontariato”, in M. GORGONI, Il codice del Terzo settore. Commento al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Pacini giuridica, Pisa 2018, p. 158
145 «Il volontariato è un’attività libera e gratuita svolta per ragioni di solidarietà e di giustizia sociale»316 e, in base all’art. 3 della Carta dei Valori del Volontariato, «la
gratuità è l’elemento distintivo dell’agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell’individualismo, dell’utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente sull’"avere" e sul consumismo».
I volontari sono fra coloro «che svolgono un ruolo importante di attuatori della Costituzione, lungo le frontiere più esposte del diritto costituzionale (protezione soggetti deboli, tutela dei “nuovi” diritti ecc.)»317, per cui configurare i Csv come enti preposti
all’organizzazione, gestione ed erogazione di servizi per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore significa anche predisporre, a monte, uno strumento teso ad assicurare la tutela dei diritti sociali ed i bisogni delle fasce più deboli della popolazione e che consente il pieno sviluppo della personalità di colui che è identificato come volontario perché «i volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità relazionali, perché il volontariato è in tutte le sue forme e manifestazioni espressione del valore della relazione e della condivisione con l’altro»318.
316 G. GROPPO, Il volontariato all’interno della riforma del Terzo settore, in Non profit, 3/2014, p. 70
317 L. GORI, Volontariato e Costituzione: usciamo dalla retorica, pubblicato su vita.it, 23 dicembre 2019
146 La normativa sul sistema dei Csv «dà concretamente corpo alla previsione costituzionale di cui all’art. 118 cost., u.c. Cost.»319. Di fatti «il principio di
sussidiarietà è un principio relazionale, il quale ha ad oggetto i rapporti tra entità diverse: tra i diversi livelli territoriali di Governo (Stato, regioni, province e comuni), tra gli enti territoriali e gli enti funzionali (come – ad esempio – le Università degli studi), tra la statualità (complessivamente considerata) e la società civile»320 e, in
particolare, il quarto comma dell’art. 118 Cost. enuncia il principio di sussidiarietà declinato nella prospettiva orizzontale: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».
Ad opinione di Tondi della Mura «le implicazioni del principio di sussidiarietà sul profilo organizzativo della forma di Stato sociale»321 sono tali «da implicare
un’inedita considerazione dell’interesse generale»322. Sostiene l’autore che il ruolo
dello Stato «è di favorire l’iniziativa privata, in modo da renderla adeguata a cogliere e compiere l’interesse generale nell’esercizio delle funzioni di volta in volta interessate»323. «Dunque, la disposizione costituzionale non richiede semplicemente
che venga assicurato uno “spazio vuoto” di libertà entro il quale gli ETS possono svolgere la propria attività di interesse generale, bensì pure che tale spazio di libertà sia sostenuto e incentivato con opportune misure che, senza sacrificare la libertà di
319 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 156
320 A. D’ATENA, Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quaderni costituzionali, 1/2001, p. 17 321 V. TONDI DELLA MURA, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, in Non profit, 3/2017, p. 47
322 V. TONDI DELLA MURA, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, cit., p. 47 323 V. TONDI DELLA MURA, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, cit., p. 47
147 associazione (art. 48 Cost.) e la libertà di impresa (art. 41 Cost.), “agevolino” lo svolgimento di tali attività»324.
Il «modello di amministrazione condivisa»325 costruito dal d.lgs. n. 117/2017,
al cui art. 1, comma 1326 ravvisiamo una formulazione significativamente vicina a
quella costituzionale, «fa risaltare il ruolo essenziale riconosciuto ai cittadini attivi in ordine al perseguimento dell’interesse generale insieme con l’amministrazione pubblica»327 ed i Csv rappresentano una concretizzazione del principio di
sussidiarietà orizzontale nonché, in ultima analisi, dei principi fondamentali di cui lo statuto costituzionale del Ts si compone. Infatti «una peculiare espressione di cittadini associati (i CSV)»328 assume, in ragione dell’accreditamento, il fine, tipico ed
indisponibile, di sostenere e promuovere il volontariato, che persegue avvalendosi di risorse su cui ricade, ex lege, un vincolo di destinazione, godendo di forme di sostegno pubblico indiretto e di strumenti diretti ad assicurare la continuità dei servizi offerti. Questi ultimi tendono alla promozione e al rafforzamento della presenza e del ruolo dei volontari nel Terzo settore e il volontariato non è altro che «la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale»329, «è l'espressione più
immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo, derivante dall'originaria identificazione del singolo con le formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità e dal conseguente vincolo di appartenenza attiva che lega l'individuo alla comunità
324 P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo settore, cit., p. 156
325 V. TONDI DELLA MURA, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, cit., p. 58 326 Art. 1: «Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore».
327 V. TONDI DELLA MURA, Riforma del Terzo settore e principio di sussidiarietà, cit., p. 58 328 L. GORI, La riforma del Terzo settore e gli spazi di autonomia regionale, cit., p. 9
148 degli uomini»330, è partecipazione all’impegno diretto a «superare il rischio che
diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale»331 e all’obbligo di concorrere al progresso sociale.
Il nostro ordinamento giuridico qualifica il volontariato come estrinsecazione di una connotazione ancestrale dell’uomo, del singolo individuo che partecipa al miglioramento materiale e morale della comunità a cui sente di appartenere e che non agisce solo in quanto tenuto da precetto autoritativo o animato da spirito egoistico. Nonostante ciò la normativa non consente ai Csv di offrire i propri servizi a destinatari diversi da enti. Il Codice del Terzo settore, ancorché contenga delle aperture al volontariato c.d. post-moderno, predilige ancora ad un volontariato in cui l’azione del volontario è filtrata ed organizzata dai corpi intermedi. Il volontariato post moderno è poco rassicurante per il legislatore che, nell’accordare incentivi, vantaggi e premi, guarda all’associazione, alla fondazione, all’ente, non all’impegno del singolo nonostante, come affermato all’art.1 del Codice, il riordino e la revisione della disciplina sul Ts ha luogo «al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata [ma, quindi, non necessariamente], a perseguire il bene comune».