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AIUTO E SOCCORSO

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 125-127)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.9 IL CONTRATTO PER IL TRASPORTO DI PASSEGGER

4.10.2 AIUTO E SOCCORSO

colpevole (art. 238 cod. mar. libico).

Quando lo scontro è generato dalla colpa di entrambe le navi protagoniste dell’incidente, la responsabilità peserà su ciascuna in proporzione al grado di negligenza manifestato (art. 239 cod. mar. libico); laddove non sia possibile stabilire la ripartizione della colpa, o questa appaia uguale per entrambe le parti, la suddivisione avverrà in quote uguali. La nave in torto sopporterà autonomamente la propria parte di responsabilità per il danno alle navi, al loro carico, al bagaglio o ai beni di proprietà dell’equipaggio o dei passeggeri o di altri soggetti a bordo della nave. Diversamente, quanto alla responsabilità per danni fisici o morte, la nave in torto provvederà al risarcimento solidalmente con l’altra nave protagonista dello scontro, e potrà da questa ripetere le cifre indebitamente versate oltre il limite di quanto specificamente le competa (l’art. 247 cod. mar. libico prevede per queste controversie un termine di prescrizione di un anno, più breve rispetto a quello biennale proprio delle altre controversie disciplinate dalla presente sezione).

Prosegue il codice disciplinando all’art. 240 l’ipotesi di collisione dovuta a negligenza del pilota (applicabile anche nell’eventualità in cui il pilotaggio sia forzato): la responsabilità sarà ripartita anche in questo caso solidalmente tra le due navi protagoniste dello scontro quanto ai danni fisici o alla morte, ricadrà sulla nave colpevole per negligenza quanto ai danni materiali.

Il medesimo regime di responsabilità è previsto poi, all’art. 241, per i danni causati da una nave ad un’altra, o al suo contenuto, o alle persone a bordo, nell’effettuazione o nell’omissione di manovre o per inosservanza di leggi e regolamenti, anche mancando una effettiva collisione544.

In caso di incidente, a norma dell’art. 243 cod. mar. libico, il comandante della nave entrata in collisione è tenuto a prestare tutto l’aiuto possibile ai passeggeri, all’equipaggio e all’altra nave, compatibilmente con le condizioni di pericolo in cui possono trovarsi i suoi propri dipendenti e passeggeri e la sua imbarcazione. Inoltre, a norma del successivo art. 244, egli è tenuto a notificare alla nave colpita il nome del proprio vascello, il porto di registrazione, il porto di partenza e di destinazione. La mancanza di detta notifica non rende responsabile in via esclusiva il proprietario della nave per i risarcimenti di cui sopra. Le tre norme di chiusura della sezione sulla collisione sono di carattere procedurale: apre l’art. 245 cod. mar. libico, in base al quale le cause per il risarcimento nascenti da collisione non sono soggette a riserva o ad altro procedimento o ad alcuna speciale presunzione quanto alla ripartizione della negligenza. Segue l’art. 246 sulla giurisdizione: in caso di collisione, l’attore ha la facoltà di instaurare la relativa causa davanti alla corte del luogo di residenza del convenuto o davanti a quella del porto di registrazione della nave colpita; rimane competente ad effettuare le indagini e gli accertamenti tecnici la corte del primo porto nel quale la nave attracca dopo la collisione e la competenza territoriale a conoscere della causa è della corte del luogo dell’incidente se questo avviene in acque territoriali libiche. Infine, ex art. 247 cod. mar. libico, i diritti nascenti da collisione si prescrivono in due anni dalla data dell’evento.

4.10.2 AIUTO E SOCCORSO

544 Mohamed S. Owheda “The Libyan maritime law”, Al Fatah University Press, Tripoli, 2001 (traduzione

La sezione seconda del capitolo settimo del codice marittimo libico545 si occupa a questo punto dell’aiuto e del soccorso in mare, con una decina di articoli che esauriscono la trattazione dell’argomento.

L’esordio è affidato all’art. 248 cod. mar. libico: le previsioni della sezione in argomento si applicano alle azioni compiute da un’imbarcazione al fine di prestare aiuto e soccorso ad un’altra che si trovi in pericolo, o al fine di salvare le cose presenti su di essa o il suo carico o il trasbordo dei passeggeri, anche se l’equipaggio ha abbandonato la nave.

I seguenti articoli del Qanun al Bahri, dal 249 al 255, si occupano di determinare le modalità di prestazione del soccorso e il calcolo della ricompensa. In primo luogo qualsiasi atto di assistenza o salvataggio che abbia avuto buon fine comporta il pagamento di una ricompensa, la quale non potrà mai superare in ogni caso il valore delle cose tratte in salvo. Nessuna ricompensa è dovuta se la nave rifiuta il soccorso offertole, né è dovuta a un rimorchiatore che presti soccorso alla nave rimorchiata, se il rimorchiatore svolge le normali operazioni che gli competono o quelle tipiche di un contratto di rimorchio.

La ricompensa è dovuta anche nel caso in cui nave soccorritrice e nave soccorsa appartengano a un medesimo proprietario.

La determinazione dell’ammontare e della suddivisione della ricompensa possono essere stabiliti di comune accordo tra gli autori del soccorso, o tra i proprietari delle navi impegnate in esso e il capitano e l’equipaggio in difficoltà, oppure giudizialmente. Per la nave straniera le norme di riferimento per la distribuzione della ricompensa sono quelle del diritto nazionale di appartenenza. L’accordo tra le parti può essere ingiustamente determinato per via dello stato di pericolo in cui viene stipulato: il giudice è legittimato ad annullarlo o emendarlo. Se poi una delle parti prova che l’accordo medesimo è frutto di dolo, frode o occultamento di informazioni, o che la ricompensa è eccessiva o sperequata rispetto al servizio offerto, il giudice può annullare o rettificare l’accordo. L’art. 255 cod. mar. libico fornisce all’organo giudiziale investito di questo compito una serie di indici atti a determinare equamente l’ammontare della ricompensa: il primo parametro è costituito dall’estensione delle operazioni di soccorso e salvataggio, l’attenzione e l’efficienza dei soccorritori, il grado del pericolo affrontato, il tempo impiegato e le spese sostenute, il pericolo cui si sono esposti i soccorritori, il valore e il numero dei mezzi impiegati; il secondo parametro è costituito dal valore delle cose tratte in salvo. In ogni caso il giudice può ridurre e anche annullare la ricompensa nel caso in cui appaia che la necessità di soccorso sia stata determinata dalla negligenza dei soccorritori medesimi, o se questi abbiano commesso un furto o altri atti criminali nell’effettuazione delle operazioni per cui chiedono il compenso.

A chiusura dell’argomento la sezione tratta il recupero di persone, art. 256 cod. mar. libico, a motivo del quale non è dovuta alcuna ricompensa (dice la norma “I salvatori di anime umane che in prima persona sono esposti agli stessi pericoli hanno diritto a una giusta quota nella ricompensa garantita ai soccorritori della nave, del suo carico e delle pertinenze.”) e la prescrizione dei diritti nascenti da questo particolare recupero, che si verifica allo spirare del termine di un anno dalla conclusione delle operazioni di soccorso e salvataggio.

545 “The Libyan Maritime Code”, unofficial traslation by C. A. Good, Benghazi, 1956 e Massimo Papa,

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 125-127)