• Non ci sono risultati.

PERDITE DA AVARIA

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 127-129)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.9 IL CONTRATTO PER IL TRASPORTO DI PASSEGGER

4.10.3 PERDITE DA AVARIA

L’ultima sezione rientrante nel capitolo settimo del Qanun al Bahri disciplinante i pericoli del mare è dedicata all’istituto dell’avaria. A questa sono dunque dedicati gli articoli dal 258 al 284 del codice546, che trattano in modo esaustivo l’ambio di operatività e le vicende dell’avaria marittima.

Per cominciare, la definizione di avaria è data immediatamente all’art. 258 cod. mar. libico: le perdite per avaria sono il danno o la perdita sofferti dalla nave o dal suo carico durante il viaggio in mare, e anche tutte le somme versate per assicurare la salvezza del viaggio in via eccezionale o inusuale. La disciplina che segue, dispone l’art. 259 cod. mar. libico, regola le perdite per avaria laddove non sia intervenuto un accordo tra tutti i soggetti coinvolti. A questo punto gli articoli 260, 261 e 262 cod. mar. libico definiscono l’avaria, che può essere particolare o comune547 (solo le perdite risultanti direttamente da un atto di avaria comune si considerano perdita per avaria comune a norma dell’art. 263 cod. mar. libico). La perdita per avaria particolare è qualunque perdita marittima nella quale non si riscontrino le caratteristiche dell’avaria comune; chi ne sopporta il peso economico è il proprietario dell’oggetto danneggiato. Fondamentale quindi la fissazione delle caratteristiche della perdita per avaria comune: essa è la perdita risultante da danno o distruzione di beni, o la spesa straordinaria conseguente alla distruzione, nelle quali il comandante è incorso intenzionalmente per il beneficio comune e per fronteggiare il pericolo incontrato durante il viaggio. Non costituisce requisito, per la qualificazione come avaria comune, che dalla perdita o dalla spesa derivi un beneficio (salvo che nelle circostanze previste all’art. 267 cod. mar. libico, cioè nel caso in cui il pericolo sia sorto da difetto della nave o del carico, o da negligenza del comandante o degli spedizionieri). Rientrano nella categoria dell’avaria comune anche i danni alla merce gettata a mare per alleggerire il carico, o utilizzata come carburante, o gettata per estinguere un fuoco, e i danni alla nave, come la distruzione del suo equipaggiamento o l’arenamento del mezzo per la salvezza del carico, il ritardo o altro danno per salvare il carico, lo sganciamento delle vele o la rimozione dei motori dalla nave incagliata. Altra categoria dell’avaria comune è costituita dalle spese straordinarie sostenute dal comandante pur di portare a compimento il viaggio, o per rimorchiare o far rimanere a galla una nave in difficoltà, o per attraccare fuori programma a causa di un pericolo del mare, o per integrare i salari, il vitto e l’alloggio dell’equipaggio a causa di un evento straordinario; accanto a queste voci rientrano nel medesimo ambito il contributo alla perdita per avaria comune, a condizione che questa spesa non ecceda l’ammontare del contributo, e infine le spese per la perdita per avaria comune. La qualificazione della perdita come avaria comune è oggetto di prova per chiunque ne tragga beneficio (art. 262 cod. mar. libico)548.

L’applicazione delle norme seguenti ai fini della distribuzione della perdita per avaria comune è subordinata ad alcune condizioni: innanzitutto che le parti interessate da una perdita per avaria non si accordino autonomamente sulla liquidazione di questa (ipotesi

546 “The Libyan Maritime Code”, unofficial translation by C. A. Good, Benghazi, 1956 e Massimo Papa,

“Codice marittimo della Gamahiriyya libica”, IPO, Roma, 1999.

547 Cfr. Massimo Papa, “Il codice marittimo della Gamahiriyya libica”, pag.63: “Art. 262. Avarie comuni.”. 548 A. E. Mayer, “The regulation of interest charges and risk contracts - some problems of recent Libyan

prevista all’art. 265 cod. mar. libico); poi che la nave e il suo carico siano interamente o parzialmente salvati, a meno che l’uno dei due sia stato sacrificato per la salvezza dell’altro (art. 266 cod. mar. libico). Alcune circostanze particolari sono previste all’art. 267 cod. mar. libico: il pericolo comune generato da un difetto della nave o del carico e/o dalla negligenza del comandante o degli spedizionieri comporta che la perdita per avaria comune venga sì distribuita tra i soggetti interessati, ma questi avranno diritto a richiedere il risarcimento direttamente al soggetto responsabile del difetto o dell’atto negligente, pur non potendo in alcun caso includere nell’avaria generale le loro personali perdite o spese. Fa eccezione l’armatore della nave, al quale è data la possibilità di liberarsi da responsabilità per la negligenza del comandante per mezzo di una specifica clausola contrattuale, ottenendo così di far rientrare tra le perdite per avaria comune i danni causati dalla negligenza del comandante della nave.

Ex art. 268 cod. mar. libico, nella categoria dell’avaria comune non può rientrare il carico del quale non è stata consegnata alcuna polizza di carico o del quale il comandante non ha constatato la ricezione o sul quale è stata fornita una dichiarazione falsa, a meno che il soggetto interessato alla qualifica di avaria fornisca la prova della propria buona fede; tutto ciò fermo restando che il carico, una volta tratto in salvo, partecipa alla liquidazione della contribuzione obbligatoria. Diversamente rientra nella categoria il carico sul quale è stata fornita una dichiarazione non veritiera quanto al valore: esso viene preso in considerazione in base al valore dichiarato per la stima della perdita, in base al valore effettivo per la contribuzione alla liquidazione.

E’ escluso dalla distribuzione della perdita il carico posto sul ponte della nave col consenso del proprietario e andato perduto (art. 269 cod. mar. libico, che non si applica alla navigazione prossima alla costa); se comunque il carico imbarcato secondo siffatta modalità contraria all’uso marittimo si salva, contribuirà alla liquidazione del contributo per avaria comune e il proprietario otterrà di partecipare alla distribuzione se proverà di non aver acconsentito all’illecito posizionamento delle sue merci sul ponte.

Dalla contribuzione all’avaria, ma non dalla distribuzione per perdita, sono esclusi alcuni beni, a norma dell’art. 270 cod. mar. libico: viaggiano senza polizza di carico oggetti di qualunque natura inviati per posta, i bagagli dell’equipaggio e dei passeggeri, i loro effetti personali, i salari dei dipendenti della nave, i viveri, i rifornimenti e in generale tutte le cose che è consentito trasportare senza polizza.

Il soggetto che non intenda contribuire alla perdita per avaria può liberarsi dal relativo obbligo abbandonando i beni soggetti alla contribuzione, prima che questa abbia luogo (art. 271 cod. mar. libico).

A questo punto, esaurito il tema della contribuzione, il codice prosegue regolando la liquidazione della perdita per avaria comune. A norma dell’art. 272 cod. mar. libico, il luogo della liquidazione è l’ultimo porto destinato del carico al momento della distruzione o il luogo nel quale il viaggio viene interrotto; le somme vanno ritirate al momento dello scarico delle merci, constatate le condizioni in cui esse si presentano; la liquidazione è il risultato del calcolo di tre cifre: credito totale, debito totale, somma distribuibile come risultante dalla differenza tra il primo ed il secondo ammontare. Il soggetto incaricato della stima della liquidazione (ex art. 273 cod. mar. libico un esperto nominato di comune accordo dagli interessati o dal giudice per le questioni urgenti, o, laddove non vi fosse consenso su quest’ultima designazione, dalla Corte investita della questione dalla maggioranza degli interessati, art. 274 cod. mar. libico) dovrà calcolare l’ammontare di queste singole cifre, a partire dal credito totale: questo include, a norma dell’art. 275 cod.

mar. libico, le spese del comandante, il valore del danno occorso alla nave e del carico distrutto, il nolo sul carico perduto e le spese sostenute per la liquidazione della perdita per avaria. Seguono alcune indicazioni specifiche per l’effettuazione del calcolo: l’art. 276 cod. mar. libico spiega che l’ammontare del danno subito dalla nave comprende le spese per riparazioni, anche temporanee, o sostituzioni, esclusa l’indennità del cd. “nuovo per il vecchio”, in accordo con gli usi correnti; laddove non siano state effettuate riparazioni contabilizzate, la cifra si determina per stima approssimativa. L’art. 277 cod. mar. libico impone poi il prezzo applicato alla merce nel luogo di scarico per la determinazione del valore del carico, a condizione che il proprietario sia disposto a pagare il prezzo del nolo, le spese di sbarco e i dazi doganali. Ancora riguardo il carico, a norma del successivo art. 278 cod. mar. libico, le spese sostenute per sostituire o ricevere il carico, vanno dedotte dall’ammontare lordo che rientra nella perdita per avaria generale549.

L’altro calcolo di cui è investito il liquidatore è quello del debito totale. Esso include, ex art. 279 cod. mar. libico, innanzitutto il carico al suo valore effettivo se tratto in salvo o stimato se perduto, al netto delle spese, dei dazi doganali e del nolo della nave, accertato che a nessuna condizione se ne possa ottenere il pagamento; include poi l’effettivo valore della nave nel suo porto di permanenza, dedotte le spese; infine il nolo della nave, a meno che ne sia stata stipulata la corresponsione incondizionata, e i due terzi del valore delle tariffe dei passeggeri.

L’ottemperamento dell’obbligo a contribuire alle perdite per avaria comune da parte dei soggetti interessati è garantito dall’art. 280 cod. mar. libico: il comandante della nave può rifiutarsi di consegnare il carico fino alla prestazione di una garanzia di suddetto pagamento. Inoltre rispetto al versamento del contributo, l’armatore, a norma del successivo art. 281, è fornito di un privilegio sul carico e sul prezzo della vendita di questo, esercitabile nei quindici giorni successivi alla data della consegna, a meno che non sia intervenuto un terzo acquirente. Viceversa i proprietari del carico possono esercitare il proprio privilegio per il carico distrutto, valendosi della nave e del carico esposto al pericolo, per il contributo dovuto all’armatore.

Quanto alla distribuzione del contributo, essa avviene, a norma dell’art. 282 cod. mar. libico, in proporzione alla richiesta che va soddisfatta; se uno dei soggetti tenuti alla contribuzione non ottempera al proprio obbligo, l’onere di versare la somma mancante andrà ripartito tra gli altri soggetti tenuti al pagamento del contributo.

A chiusura della disciplina dell’istituto dell’avaria comune troviamo l’art. 283 cod. mar. libico, che stabilisce il rigetto di qualunque domanda di contributo per perdita o danneggiamento non accompagnata da una dettagliata protesta da inoltrarsi entro tre giorni dalla consegna del carico, e l’art. 284 cod. mar. libico, che fissa il termine di prescrizione delle controversie riguardanti la distribuzione della perdita per avaria comune in due anni dall’arrivo della nave all’ultimo porto di consegna del carico danneggiato o al luogo di interruzione del viaggio550.

4.11 IL CAMBIO MARITTIMO

549 A. E. Mayer, “The regulation of interest charges and risk contracts - some problems of recent Libyan

legislation” in The International and Comparative Law Quarterly, vol. 28, Part. 4, ottobre 1979.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 127-129)