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IL CONTRATTO MARITTIMO DI TRASPORTO DI BENI DEL QANUN AL BAHR

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 116-118)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.5 LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

4.6.1 IL CONTRATTO MARITTIMO DI TRASPORTO DI BENI DEL QANUN AL BAHR

Il codice marittimo libico, dopo aver sommamente regolato il noleggio per periodo di tempo determinato, prosegue la sua trattazione con la sezione terza del capitolo sesto,dedicata agli altri due contratti previsti dal diritto libico per l’utilizzazione della nave; questa sezione si presenta come la più corposa tra tutte quelle del testo normativo, è composta infatti da ben dieci capi costituiti dagli articoli dal 177 al 235526.

Essa si apre con i sei articoli delle disposizioni generali ed esordisce con la definizione del contratto527 di noleggio della nave per un viaggio: esso è il contratto in virtù del quale tutta o parte della nave viene affittata per uno o più viaggi determinati.

La seconda definizione fornita è quella del contratto marittimo per il trasporto di beni: esso è il contratto in virtù del quale il trasportatore si assume dietro compenso l’obbligo di trasportare beni o bagagli in un luogo determinato via mare per un intero viaggio o parte di esso (art. 177 cod. mar. libico). A norma dell’art. 178 il noleggiatore è tenuto a equipaggiare la nave per la ricezione dei beni nel luogo e al tempo prestabiliti: sarà poi il comandante che, a spese dell’armatore, prenderà in consegna le merci entro l’area di apprensione del paranco della nave e le trasporterà al porto di destinazione528.

Dopo i rapporti tra equipaggio e noleggiatore, la normativa libica si occupa della responsabilità del proprietario della nave, prevedendo in capo a quest’ultimo la responsabilità per qualunque danno subito dalle merci del noleggiatore a meno che non si provi che l’evento che l’ha causato sia riconducibile alla categoria della forza maggiore. Il trasportatore dovrà rifondere il valore delle merci che vengano eventualmente utilizzate o vendute durante il viaggio per i bisogni della nave, valore che viene stabilito sulla base del prezzo al porto di consegna o del prezzo dell’effettiva vendita. L’articolo 181 del Qanun al

526 Il codice della navigazione italiano distingue nettamente tra contratto di locazione, di noleggio e di

trasporto, distinzione sconosciuta al Qanun al Bahri, che conosce il noleggio a tempo, il noleggio e il trasporto. All’interno della suddetta distinzione, se risulta agevole cogliere la differenza tra contratto di locazione e noleggio (il bene passa in godimento al conduttore insieme alla qualifica di armatore), non è altrettanto chiara la linea di demarcazione tra noleggio e trasporto poiché la nave è solamente uno strumento che rimane nella disponibilità del noleggiante per adempiere alla prestazione cui si è obbligato nei confronti del noleggiatore. Qualora armatore della nave dunque sia il noleggiatore sarà agevole concludere che ci si trovi di fronte a un contratto di locazione. Diversamente risulta problematico distinguere tra noleggio e trasporto nel codice della navigazione italiano; non a caso la dottrina oggi dominante ha aderito alla cosiddetta teoria unitaria che identifica in un’unica categoria giuridica il contratto di noleggio a viaggio e quello di trasporto: si è argomentato in proposito che non è possibile operare una distinzione tra l’obbligazione tipica del contratto di noleggio, cioè compiere un viaggio preordinato al trasporto, e l’obbligazione tipica del contratto di trasporto, cioè trasportare via mare delle merci a un determinato porto. Rimane abbastanza pacifico se non altro nella prassi giurisprudenziale il riconoscimento di autonomia alla categoria del noleggio a tempo, che non viene ricondotto alla nozione di trasporto. Sotto il profilo pratico l’attribuzione al contratto di noleggio a viaggio della natura di contratto di trasporto ha conseguenze rilevanti quanto ad esempio alla necessità di indicare la nave oggetto del contratto (artt. 385 e 419 cod. nav.), alle obbligazioni poste a carico del comandante (art. 393 cod. nav.), ai termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (artt. 395 e 438 cod. nav.) e all’imputazione della responsabilità per danni alle cose caricate (artt. 386 e 422 cod. nav.). Simili problemi non sorgono dall’analisi del codice marittimo libico: questo conosce le forme contrattuali del noleggio e del trasporto, che vengono unitariamente disciplina in un corpus unico si articoli, la sezione terza del capitolo sesto.

527 M. O. Ansell e I. M. Al-Arif, “The Libyan civil code, an English translation and a comparison with the

Egyptian Civil Code”, The Oleander Press, Cambridge.

Bahri prosegue disponendo che il proprietario ha il diritto di esercitare la ritenzione sulle merci che gli sono state consegnate per il trasporto fino alla copertura delle spese di noleggio. D’altra parte gli spedizionieri libici che non ricevano il corrispettivo delle merci utilizzate per proseguire la navigazione potranno distribuire questa perdita su tutto il carico giunto a destinazione o che sia tratto in salvo dopo l’affondamento della nave causato dall’evento che ha dato luogo all’utilizzo delle merci a bordo.

L’arrivo delle merci a destinazione può non avere buon fine (art. 182 cod. mar. libico): se il destinatario si rifiuta di riceverle nonostante abbia avuto la relativa notifica, il comandante della nave trasportatrice è legittimato a chiedere all’autorità giudiziaria che sia venduta una quantità di beni sufficiente a coprire le spese del trasporto e che si disponga il deposito del rimanente. Ovviamente fermo restando il diritto a percepire la differenza laddove il ricavato della vendita risulti insufficiente alla copertura delle spese529.

4.6.2 segue: LE OBBLIGAZIONI

Il capo secondo del codice marittimo libico si occupa a questo punto delle obbligazioni del noleggiatore e dello spedizioniere negli articoli dal 183 al 190. Innanzitutto l’obbligazione principale di questi soggetti è ovviamente costituita dal pagamento delle spese di trasporto; l’art. 183 del Qanun al Bahri nomina in proposito nel proprio titolo solamente lo spedizioniere, pertanto l’applicazione delle disposizioni in esame al noleggiatore deriverà dal richiamo generale effettuato dal titolo del capo che recita “Obbligazioni del noleggiatore e dello spedizioniere”. Il prezzo del trasporto sarà a carico dello spedizioniere anche qualora costui non porti entro l’area di apprensione del paranco della nave le merci su cui ci si è accordati e a suo carico sono anche tutte le spese sostenute dalla nave in previsione del trasporto. Nessun corrispettivo è dovuto dallo spedizioniere nel caso in cui le merci oggetto del contratto non vengano consegnate al destinatario o comunque messe a sua disposizione nel porto destinato. A norma dell’art. 184 cod. mar. libico, la mancata consegna dei beni non lo libera dall’obbligo di pagamento del nolo, se essa è dovuta alle seguenti circostanze: omissione o negligenza dei noleggiatori o loro subentranti; vendita dei beni durante il viaggio a causa di loro difetti intrinseci; perdita dei beni per avaria generale; distruzione delle merci causata da difetto intrinseco; morte di animali a bordo non dovuta a un atto o un’omissione del trasportatore530.

In tutte le circostanze dunque in cui al trasportatore non è dovuto alcun prezzo, stabilisce l’art. 185 cod. mar. libico che il comandante della nave restituirà gli anticipi versatigli prima del viaggio; nel caso in cui il comandante stesso abbia pagato un premio assicurativo a garanzia proprio di suddetta evenienza al noleggiatore o allo spedizioniere, sarà legittimato a trattenere gli anticipi531.

A norma poi dell’art. 186 cod. mar. libico il prezzo del trasporto è dovuto per intero anche qualora lo spedizioniere o il noleggiatore desiderino che la merce venga loro consegnata in un momento precedente l’arrivo al porto destinato. Altro evento il cui verificarsi non modifica i termini del contratto è l’arresto della nave per ordine di uno stato o a causa di un

529 Suleiman O. Mountasser, Shipment transport in Libyan law, Al Fatah University Press , Tripoli, 2006. 530 Abdunnasser T. Ghariani, Fulfillment in Libyan law, Al Fatah University Press, Tripoli, 2005 (traduzione

dall’arabo).

531 Mohamed M. Barah, The onerous obligation, Academy of Graduates Studies, Janzour-Tripoli, 2004

evento di cui né il comandante né il proprietario sono responsabili: in simili circostanze né il proprietario dovrà un risarcimento, né lo spedizioniere pagherà un incremento del prezzo di trasporto. Durante l’arresto della nave lo spedizioniere può scaricare i propri beni e poi ricaricarli o risarcire il comandante per la mancata reintegrazione del carico (art. 187 cod. mar. libico).

Non ricade sullo spedizioniere, o sul noleggiatore, neppure il rischio che l’approdo al porto destinato sia impossibile per causa di forza maggiore: dovrà comunque essere corrisposto solo il prezzo del viaggio di andata, anche qualora il contratto avesse ad oggetto anche il ritorno (art. 188 cod. mar. libico). In una simile circostanza è compito del comandante della nave prendere le più opportune decisioni nell’interesse dello spedizioniere, sempre che non abbia ricevuto istruzioni a questo riguardo (art. 189 cod. mar. libico).

Lo spedizioniere non è legittimato ad abbandonare i propri beni per liberarsi dell’obbligo di corresponsione del prezzo del trasporto; l’unica circostanza in cui ciò gli è permesso è nell’eventualità che essendo i beni trasportati merce liquida, ne siano andati persi non meno dei tre quarti (art. 190 cod. mar. libico)532.

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