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IL MODELLO MAGHREBINO.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 64-66)

CAPITOLO 2 – IL PROCESSO DI CODIFICAZIONE

2.3 IL MODELLO MAGHREBINO.

Dopo aver analizzato il modello dei codici egiziani, legato sia al sistema francese sia a quello più tradizionale ottomano, ora si prende in considerazione il modello maghrebino che mutua tale nome dalla sua diffusione in una certa area geografica (il Maghreb, appunto).

Tale modello è, storicamente, il più recente; esso nasce tra la fine del secolo XIX e gli inizi del XX secolo in Tunisia. È caratterizzato dalla presenza di un unico codice delle obbligazioni e dei contratti, in alternativa al sistema egiziano ed ottomano (nonché tipicamente francese) della duplicità delle fonti del diritto privato370.

Il modello maghrebino vede, dunque, la parziale codificazione di diritto privato in un codice delle obbligazione e dei contratti dalla morfologia se non atipica almeno peculiare e che rappresenta un unicum in tutta la vasta gamma dei codici dei paesi arabi.

Esso si caratterizza inoltre per la “variante” marocchina che affianca al codice delle obbligazioni e dei contratti un codice di commercio terrestre ed un codice di commercio marittimo371.

Il 6 settembre 1896 il governo tunisino investì una commissione dell’incarico di “codifier la legislation”, in tale commissione era presente un celebre giurista italiano di origine tunisina, David Santillana, il quale tre anni dopo, come unico estensore del progetto, presentò i risultati di tale lavoro: un codice civile e commerciale di 2479 articoli accompagnato da una relazione dello stesso Santillana.

Questo codice, solo questo codice tunisino delle obbligazioni e dei contratti, è detto in arabo Ma’galla e non qanun come i codici e le leggi degli altri paesi arabi, giacché da parte del legislatore tunisino si volle l’impiego di questo temine per dare l’impressione alla pubblica opinione islamica interna ed internazionale che non si trattava di un opera di legislazione statale, ma al pari di quella ottomana si trattava di una condensazione di norme

368 O. CALLINO “ Il codice civile della Repubblica Democratica e Popolare: contributo allo studio dei

modelli normativi nei paesi arabi” in Rivista di diritto civile, 1977, p. 459- 480;

369 A. VIALARD “Le code maritime algérienne” in Droit Maritime Français, 1980, p. 235-244;

370F. CASTRO “La Codificazione del diritto privato negli stati arabi contemporanei” in RIVISTA DI

DIRITTO CIVILE, 1985, p.387 ss.;

di diritto musulmano, questa volta di scuola prevalentemente malichita, la suola seguita dalla maggioranza dei musulmani del Maghreb372.

Il codice è un documento giuridico di grande interesse, esso si presenta con un impianto di tipo romanistico seppur secondo la critica dei giuristi francesi esso era troppo lontano dal Code Civile. Ma la Ma’galla è riamsta in vigore proprio grazie a tale suo adattamento con la realtà tunisina.

Le materie commerciali, rimaste escluse dal codice delle obbligazioni e dei contratti, fallito ogni tentativo di varare un codice di commercio, saranno oggetto di una disciplina successiva con una nuova codificazione, come vedremo, del diritto commerciale terrestre e marittimo373.

Nella variante marocchina che si realizzò in maniera affrettata (sole ventiquattro sedute di Commissione) nel 1912 presenta una determinante peculiarità: oltre al codice delle obbligazioni e dei contratti, di stampo maghrebino- tunisino sono inseriti un codice di commercio, molto simile al Code de Commerce napoleonico, ed il codice di commercio marittimo.

Anche il codice di commercio marocchino, come quello egiziano, si caratterizza per recepire elusivamente i libri I e III del codice francese; però differente è il sistema giuridico su cui si basa il codice di commercio marittimo. Infatti, il legislatore marocchino non ritenne di seguire l’esempio ottomano ed egiziano ma preferì una soluzione propria374. Il codice redatto ed emanato in allegato allo zahir del 1919 ha un’importanza essenziale, dallo studio di una serie di progetti francesi e dallo studio della disciplina di origine anglo- americana trovò sviluppo e corpo un codice di commercio marittimo che ha consentito uno sviluppo del Marocco in tale settore di notevole livello375.

Il modello maghrebino si è sviluppato soltanto in Tunisia ed in Marocco e non ha trovato adesione in paesi come l’Algeria o la Libia376 che vi hanno preferito il modello egiziano. Subito dopo l’indipendenza la Tunisia si trovò, come gli altri paesi arabi, ad un problema della pluralità degli ordinamenti giuridici; il suo obiettivo è stato quello dell’unificazione, attraverso un vasto programma di riforme, del diritto. Si è, contemporaneamente, posto mano alla redazione di una serie di nuovi codici. Tra gli altri il codice di commercio marittimo e terrestre377.

Il codice di commercio del 1959 presenta un impianto un impianto moderno ed articolato in cui l’influenza francese è sempre viva. Si è quindi raggiunto quello che era l’obiettivo del legislatore di fornire alla Tunisia un codice di commercio che dessero l’aspetto di uno stato moderno e di una economia attenta agli sviluppi occidentali.

372 M. K. CHERFEDDINE «Esquisse sur le méthode normative retenue dans l’ élaboration du code tunisien

des obligations et des contrats» in Revue int. De droit comparé, 1996, p.421;

373 F. CASTRO “La Codificazione del diritto privato negli stati arabi contemporanei”in RIVISTA DI

DIRITTO CIVILE, 1985 p.387 ss.;

374 Mahmoud HASSEN « La circulation du code tunisienne des obligations ed des contracts au Maroc », in

Livre du Centenaire du Code des Obligation et des contrats, Centre de Publication Universitaire, Tunis, 2006 ;

375 F. AZZABI «Le droit maritime marocaine» in Collections des séminaires, Rabat, 1981 p. 19 ss.; 376 M. PAPA “Il Codice Marittimo della Giammariyya” IPO, Roma, 1999 (introduzione);

377F. CASTRO “La Codificazione del diritto privato negli stati arabi contemporanei” in RIVISTA DI

Il codice di commercio marittimo tunisino del 1962 riunisce e razionalizza in un corpo organico tutta la legislazione marittima che in precedenza era incompleta e frammentaria. Sono stati tenuti presente il codice marocchino, belga e soprattutto libanese378.

Dunque, l’opera del legislatore tunisino non appena conseguita l’indipendenza è stata importante ed intensa.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 64-66)