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IL REGIME DELLA NAVE NEL QANUM AL BAHRI LIBICO

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 100-103)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.2 IL REGIME DELLA NAVE NEL QANUM AL BAHRI LIBICO

I capitoli primo e secondo del codice sono dedicati rispettivamente a “Le navi” e a “Privilegi, assicurazione, trasferimento e sequestro della nave”. L’art. 1 definisce la nave come “qualsiasi costruzione atta alla navigazione marittima, qualunque sia la sua destinazione d’uso”; la sua definizione giuridica comprende le pertinenze, cioè tutti gli arredi e il completo equipaggiamento, anche ornamentale. Il codice espressamente richiama la disciplina dei beni mobili come categoria giuridica di appartenenza del vascello alla cui regolamentazione generale si dovrà dunque fare riferimento laddove non espressamente derogata dalla normativa della navigazione (vedi in particolare il Codice

503 G. M. Piccinelli, “Le società di persone nei Paesi arabi”, Roma, 1990.

504 A. E. Mayer, “Islamic law in Libya: analyses of selected laws enacted since the 1969 revolution”, SOAS,

London, 1977.

505 Massimo Papa, “Codice marittimo della Gamahiriyya libica”, Istituto per l’Oriente, Roma, 1999. 506 “The Libyan Maritime Code”, unofficial translation by C. A. Good, Benghazi, 1956.

civile libico507, Parte seconda, libro terzo “I principali diritti reali”, capitolo primo “Il diritto di proprietà” artt. 811-988 cod. civ. libico e capitolo secondo “Diritti derivanti dal diritto di proprietà”, artt. 989-1032 cod. civ. libico). La nave si considera libica se il suo porto di registrazione e almeno metà della proprietà sono libici; una nave straniera potrà battere bandiera libica solo dietro permesso del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello delle finanze e a condizione che l’attività del vascello sia localizzata principalmente in Libia per sede di riferimento o abitualità delle operazioni economiche. Libiche sono anche le navi abbandonate in mare e rimorchiate o confiscate per violazioni di legge. La suddetta categoria nazionale di mezzi nautici è la sola autorizzata a navigare liberamente nelle acque territoriali libiche. Gli obblighi identificativi che si dovranno rispettare per permettere di riconoscere il vascello si sostanziano nell’iscrizione del nome e del numero della nave sulla propria superficie con segni distintivi leggibili, in caratteri arabi e latini, collocati diversamente a seconda della destinazione d’uso del mezzo nautico (il numero di registrazione è obbligatorio per quelli ad uso commerciale). La portata della nave è oggetto di una dichiarazione certificata inoltrata alle autorità portuali.

Ciascun porto libico, a norma degli articoli dall’8 al 47 cod. mar. libico, detiene un registro a numerazione progressiva in cui ciascuna pagina è singolarmente dedicata a una nave; in esso le autorità portuali riportano le vicende giuridiche del vascello a partire dalla data di registrazione del medesimo nel porto d’origine o nel porto in cui ha stabilito il proprio domicilio il proprietario. La cancellazione e la contraffazione dei segni distintivi sono punibili con la detenzione e/o una multa. La registrazione508 si presenta come una procedura finalizzata all’inserimento di tutti i dati riguardanti l’imbarcazione nel registro, quindi il nome, il numero di registrazione, la data e il luogo di costruzione, il tipo, le dimensioni, la portata e via dicendo, procedura portata a compimento dal proprietario con una dichiarazione scritta da presentare insieme a due testimoni al capitano del porto e accompagnata dai documenti comprovanti la proprietà. E’ prevista la possibilità di opposizione alla registrazione entro tre mesi dall’affissione della nota della richiesta di registrazione sulla bacheca del porto: l’opponente si rivolge al capitano del porto che inoltrerà la pratica alla Corte di prima istanza la quale sente le parti in udienza per decidere sulla questione.

La registrazione deve avvenire entro quindici giorni dalla costruzione o dall’acquisto o dall’ingresso in acque libiche della nave e comunque a ogni nuova procedura deve seguirne una uguale e contraria qualora il porto di provenienza sia libico e quindi in possesso di un registro contenente i dati originali dell’imbarcazione.

Sono previste la cancellazione delle navi acquistate da stranieri o catturate dal nemico o perdute in altro modo (art.17 cod. mar. libico) e la confisca di quelle non registrate (art.18 cod. mar. libico). La mancata registrazione è punita inoltre con una pena detentiva se dolosa, con una pena pecuniaria se dovuta a negligenza.

Il valore della registrazione è costitutivo: recita infatti l’art.20 cod. mar. libico: “qualunque accordo o contratto … e qualsiasi sentenza esecutiva e … qualunque atto che crei un diritto reale su una nave registrata … non avrà efficacia alcuna … fino a quando non sarà inserito nel registro”. La sua importanza si concreta anche nel diritto a ottenere rettifiche e risarcimenti per iscrizioni errate o fasulle e nella sua efficacia costitutiva

507 Meredith O. Ansell e Ibrahim Massaud al-Arif, “The Libyan civil code, an English translation and a

comparison with the Egyptian Civil Code”, The Oleander Press, Cambridge.

508 Jeanette H. Walkin, “The function of documents in Islamic law”, State University of New York Press,

anche riguardo alla istituzione di un qualsiasi diritto reale sulla nave (art.23 cod. mar. libico): in quest’ultima evenienza il capitano del porto, ai fini della registrazione, si preoccuperà di accertare l’identità delle parti e la loro capacità giuridica, da provarsi anche per mezzo di testimoni. Si richiedono dei testimoni anche per la firma delle dichiarazioni soggette a registrazione del soggetto analfabeta.

Inoltre il registro, riportando in ordine temporale ogni successiva vicenda riguardante la nave, fa fede quanto all’ordine di privilegio dei diritti vantati su di essa: a questi fini il capitano rilascia ricevute datate dei documenti che le parti gli inoltrano (art. 26 cod. mar. libico).

Una sentenza di annullamento o l’inutile decorso dei termini per la presentazione di istanze giudiziarie per diritti vantati sulla nave e registrati solo provvisoriamente comportano la cancellazione di quel medesimo diritto, cancellazione che va a sua volta registrata sulla pagina assegnata all’imbarcazione cui si riferisce, datata e sottoscritta dal capitano del porto a pena di nullità.

Tra le vicende da iscrivere rientrano naturalmente anche tutte le sentenze giudiziali e gli ordini di sequestro aventi ad oggetto le imbarcazioni, come anche la semplice insorgenza di una controversia riguardante diritti reali su di esse. Inoltre l’obbligo di registrazione investe i diritti nascenti da morte: gli aventi diritto la otterranno previa presentazione della documentazione riguardante la successione ab intestato o il testamento ove redatto509. La singola pagina del registro ha dunque valore costitutivo rispetto a ciascun diritto che essa riporta ed è diritto del proprietario ottenerne una copia completa: ciascuna copia costituisce una scrittura pubblica a tal fine sottoscritta dal capitano di porto e timbrata; i titolari di diritti diversi ottengono solamente una certificazione dell’avvenuta registrazione dei diritti iscritti a loro favore (artt. 31-35 cod. mar. libico).

Le annotazioni del registro debbono trovare corrispondenza negli atti pubblici e viceversa: il capitano di porto rifiuterà la registrazione allorquando non venga prodotto il certificato di proprietà per l’iscrizione di diritti che necessitano il consenso del proprietario per la loro costituzione510.

La sezione seconda del capitolo primo del codice si conclude con gli articoli: 37, sulla procedura di cancellazione di un’intera pagina del registro, 38, sulla certificazione delle annotazioni a richiesta dell’interessato; 39, sulla richiesta di un nuovo certificato di proprietà in caso di smarrimento o distruzione dell’originale; infine 40, sulla responsabilità del capitano di porto come tenutario del registro in caso di suoi atti di negligenza, omissione o violazione di norme sulla compilazione del medesimo.

La terza ed ultima sezione che chiude il capitolo riguardante la nave contiene gli articoli dal 41 al 47 cod. mar. libico, dedicati ai documenti della nave. Ogni nave registrata in un porto libico deve, a norma dell’art. 41 cod. mar. libico, recare con sé l’atto di proprietà, il registro dell’equipaggio, il permesso di navigazione per l’anno in corso; per le navi da pesca si aggiunge una licenza di pesca e per le navi transoceaniche e da navigazione costiera un certificato di sicurezza per i passeggeri, un brevetto nautico per ogni membro dell’equipaggio, la nota di carico, il certificato sanitario, la ricevuta di pagamento dei dazi portuali, il certificato dell’ispezione annuale e infine il giornale di bordo.

Questa documentazione va esibita a richiesta delle autorità durante la navigazione e consegnata all’ufficio competente a ogni attracco in porto entro ventiquattro ore

509 E. Mabruk, “A study in English and Libyan law”, University College, London, 1959.

dall’arrivo; la restituzione avviene alla partenza dopo la verifica dell’avvenuto sdoganamento. In mancanza dei documenti prescritti l’imbarcazione viene sequestrata e laddove si provi che la loro mancanza è dovuta a dolo, la pena per il capitano o l’armatore consiste nella detenzione da tre mesi a due anni accompagnata da un’ammenda pecuniaria. In caso di negligenza colposa la pena detentiva si riduce a un massimo di dieci giorni e a un’ammenda ridotta, sanzioni anche alternative. Lo stesso regime punitivo è previsto per il possesso di documenti falsi o appartenenti ad altra imbarcazione.

Il capitolo si chiude con la prescrizione ai passeggeri di portare con sé i propri documenti d’identità al fine di ottenere il permesso di sbarco.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 100-103)