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L’ASSICURAZIONE MARITTIMA

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 131-136)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.11 IL CAMBIO MARITTIMO

4.12.1 L’ASSICURAZIONE MARITTIMA

L’ultimo e corposo capitolo del Qanun al Bahri libico ha come argomento l’assicurazione marittima555, della quale si occupa con un numero importante di articoli, quasi un centinaio, suddivisi in quattro sezioni: condizioni per la stipulazione del contratto, oggetto dell’assicurazione, rischi inclusi ed eccettuati, limitazione e pagamento dell’indennità. Secondo il legislatore libico non rientrano nel divieto coranico di stipulare contratti aleatori i contratti di assicurazione tra persone giuridiche, ammessi utilitatis causa e in base alla consuetudine. La proibizione sharaitica del garar (alea) e dei contratti aleatori è stata introdotta nell’ordinamento libico con la legge n. 86 del 30. 06. 1972 (G. U. 18. 08. 1972 n. 40); codesta norma ha modificato e solo in parte abrogato circa una sessantina di articoli del Codice Civile in vigore, lasciando immutati i contratti di assicurazione disciplinati nel Codice Marittimo556.

555 Sedeek al-Amin Mesrati, “The principle of indemnity in marine insurance: a comparative study”, SOAS,

University of London, 1983.

La prima sezione del capitolo sull’assicurazione consta degli articoli introduttivi alla disciplina contrattuale della polizza assicurativa: le norme che la compongono vanno dall’art. 296 all’art. 312 cod. mar. libico557.

In apertura rinveniamo la definizione di assicurazione marittima: trattasi del contratto per mezzo del quale l’assicuratore si impegna a indennizzare l’assicurato per perdite accidentali durante l’attività in mare contro il pagamento di un premio o di altra remunerazione, a condizione che la somma assicurata non ecceda il valore dei beni assicurati.

A norma dell’art. 297 cod. mar. libico, il contratto di assicurazione può derogare alla disciplina prevista nel capitolo del codice marittimo libico in tutti casi di previsioni derogabili, cioè tutte quelle la cui violazione non comporta nullità.

Quanto alla forma del contratto, esso deve essere redatto in doppia copia e contenere le seguenti informazioni: luogo, data e ora di stipulazione; nome e domicilio dei contraenti; rischi coperti e durata della copertura; somma assicurata; ammontare del premio o della remunerazione; firma dell’assicuratore e dell’assicurato o del broker in sua vece. Il contratto di assicurazione (art. 298 cod. mar. libico) può essere stipulato all’ordine, nominativo o al portatore e ciascuna delle due parti riceve una copia di esso conforme all’originale.

Ex art. 299 cod. mar. libico, la corte competente a conoscere delle controversie in cui il convenuto sia l’assicuratore è il giudice del luogo di stipulazione del contratto, oppure il giudice del domicilio dell’assicuratore, se per l’assicurato ha firmato un mandatario. Se l’assicurazione viene stipulata in più distretti, tutti gli assicuratori verranno citati davanti alla corte del luogo in cui la stipulazione ha riguardato più di metà dell’ammontare della copertura assicurativa (art. 300 cod. mar. libico).

A questo punto è prevista una nullità di carattere generale per il caso di reticenza o false dichiarazioni (art. 301 cod. mar. libico): l’assicurato che fornisca false informazioni o le fornisca con reticenza, o che provochi una difformità tra polizza di carico e contratto assicurativo, al fine di ridurre l’estensione del rischio, subirà la conseguenza della nullità del contratto, anche senza la prova del suo intento fraudolento e pur in assenza di qualsiasi conseguenza sul danno o la perdita della cosa assicurata. All’assicuratore in quest’evenienza spetta la metà del premio versatogli; ne riceverà invece l’intero ammontare laddove riesca a provare l’intento fraudolento dell’assicurato.

Il dovere di buona fede gravante sul soggetto che stipula una polizza non si esaurisce nel momento genetico del contratto: a norma dell’art. 301 cod. mar. libico, infatti, costui è tenuto ad informare l’assicuratore degli eventi verificatisi in un momento successivo che possono modificare la stima del rischio, effettuata per la conclusione del contratto. La violazione di questa disposizione determina la nullità del contratto così come previsto per le informazioni false e reticenti (vedi sopra)558.

Particolarità saliente della polizza assicurativa è che essa, pur potendo essere stipulata all’ordine, al portatore o nominativa, come i titoli di credito, non ne segue la disciplina quanto ad un aspetto fondamentale, cioè l’inopponibilità ai successivi portatori delle eccezioni personali al primo prenditore: stabilisce infatti l’art. 302 cod. mar. libico che

557 “The Libyan Maritime Code”, unofficial traslation by C. A. Good, Benghazi, 1956 e Massimo Papa,

“Codice marittimo dell aGamahiriyya libica”.

l’assicuratore può opporre al successivo portatore del titolo le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’assicurato se non vi fosse stato trasferimento.

Rimanendo nell’ambito di trattazione a carattere generale di questa sezione di apertura del capitolo sull’assicurazione marittima, il codice prevede all’art. 303 che l’assicurato può risolvere il contratto prima del verificarsi del rischio, ma dovrà corrispondere la metà del premio assicurativo se non potrà provare la causa di forza maggiore che ha determinato la sua decisione. Altra ipotesi di corresponsione parziale del premio è contemplata all’art. 304 cod. mar. libico: laddove l’assicurazione copra i viaggi di andata e ritorno, se la nave riparte dal primo porto di destinazione senza carico o con carico incompleto, l’assicuratore riceve solo due terzi del premio stabilito in contratto, salva clausola contraria.

Dalla definizione stessa del contratto di assicurazione emerge chiaramente l’obbligazione principale dell’assicurato, che è quella di pagare il premio all’assicuratore. Laddove questo obbligo non sia ottemperato, cioè se l’assicurato è in bancarotta o semplicemente non versa il premio alle scadenza dovute, l’assicuratore gli presenterà al domicilio un’ingiunzione di pagamento (art. 305 cod. mar. libico) tramite un titolo per l’accettazione del pagamento entro ventiquattro ore. Se l’assicurato non provvede al versamento del dovuto, l’assicuratore può risolvere il contratto nominato nella richiesta, con effetto a partire dall’ultima notifica (che del resto può già contenere l’avviso di risoluzione), con una semplice comunicazione e sarà tenuto ad abbandonare il premio per la durata della copertura non ancora decorsa (l’eventuale conguaglio costituisce un credito in capo all’assicuratore). Gli stessi diritti sono riconosciuti all’assicurato nei confronti dell’assicuratore in bancarotta e all’assicurato che notifichi la propria impossibilità a soddisfare i propri creditori. Questa previsione non si applica però al terzo detentore in buona fede della polizza di carico o del contratto di assicurazione. In secondo luogo tra gli obblighi dell’assicurato rientra la notifica agli assicuratori di qualunque disastro o perdita entro un termine di tre giorni dalla loro conoscenza (art. 308 cod. mar. libico): in una simile circostanza egli dovrà anche prendere tutte le misure di sicurezza del caso e supervisionare o effettuare in prima persona l’opera di salvataggio delle cose assicurate, oltre a riservarsi tutti i diritti di rivalsa contro i terzi responsabili. Così facendo l’assicurato conserva i propri diritti a percepire la cifra assicurata, a esercitare il diritto di abbandono e a ottenere il risarcimento delle spese effettuate; a tal fine l’assicurato è legittimato ad intraprendere anche le iniziative che potrebbero competere in via esclusiva al proprietario (art. 309 cod. mar. libico).

A norma dell’art. 310 cod. mar. libico, è onere di chi riceve le cose perdute o danneggiate farle esaminare dagli agenti degli assicuratori, o dai loro rappresentanti nominati nella polizza assicurativa, o in mancanza dall’autorità locale. I destinatari debbono ottemperare a quest’obbligo entro otto giorni dalla data in cui il trasportatore ha messo a loro disposizione le merci, termine prolungato a trenta giorni se nel porto destinato si trovino solo loro rappresentanti o agenti. La mancata espletazione di codesta procedura preclude l’esercizio dell’azione per il risarcimento assicurativo559.

Ulteriore aspetto preso in considerazione è rappresentato dai rapporti dell’assicurazione marittima con il trasferimento della nave o il suo noleggio. A norma dell’art. 306 cod. mar. libico, la vendita della nave per asta pubblica sospende tacitamente il contratto; la vendita privata non incide sull’assicurazione se riguarda meno della metà del valore assicurato,

559 Saleh M. Zahaf “Libyan commercial law”, Academia of Graduates Studies, Tripoli, 2004 (traduzione

mentre se riguarda almeno metà di codesto valore, comporta la risoluzione della copertura, salvo consenso degli assicuratori. Il contratto di noleggio (art. 307 cod. mar. libico) non determina la risoluzione dell’assicurazione, salvo accordo in senso contrario.

In chiusura della sezione prima, il codice si occupa di due casi particolari: l’emissione di polizza flottante o congiunta e l’assicurazione per persona indeterminata.

Quanto alla prima evenienza, l’assicurato deve, durante il periodo di copertura non ancora decorso, fare una dichiarazione quanto a tutti i beni menzionati nella polizza sotto il nome proprio o di terzi, che abbiano eventualmente stipulato con lui un contratto di assicurazione sui loro beni, nell’ambito della generale copertura assicurativa. In mancanza l’assicuratore può ottenere l’annullamento della polizza, trattenere il premio pagato e percepire il premio sulle merci che andavano dichiarate. A nulla valgono dichiarazioni su merci di terzi intervenute successivamente al verificarsi del danno.

Infine il caso dell’assicurazione per persona indeterminata, art. 312 cod. mar. libico. La norma permette che una polizza assicurativa marittima venga stipulata a beneficio di un soggetto indeterminato: beneficiario sarà considerato il firmatario del contratto e controparte il soggetto terzo, noto o da conoscersi. Unico obbligato nei confronti dell’assicuratore è il firmatario e le eccezioni a lui opponibili continueranno ad esserlo anche nei confronti del terzo indeterminato.

Una volta esaurita la sezione dedicata alle disposizioni generali sul contratto assicurativo, il codice marittimo libico si occupa, alla seconda sezione560 del suo ottavo capitolo, dei possibili oggetti dell’assicurazione561.

L’elenco di questi è contenuto dal primo articolo, il 313 cod. mar. libico: la nave e le sue pertinenze, la nave in costruzione, le singole parti in costruzione, le spese per l’equipaggiamento e le provviste, i salari dell’equipaggio, il nolo, le somme ricevute in prestito con la modalità del prestito marittimo, il carico, il denaro e i titoli finanziari a bordo, i profitti anticipati e in generale qualunque bene esposto ai pericoli del mare di cui sia possibile stabilire il valore.

La copertura assicurativa ammonta ad una cifra che rappresenta il valore dell’oggetto assicurato; pertanto la normativa si preoccupa di fornire i criteri di determinazione di questa cifra per le singole voci elencate tra gli oggetti assicurabili. A norma dell’art. 314 cod. mar. libico, il valore della nave include tutte le sue pertinenze, le provviste, gli anticipi sul salario versati ai dipendenti, l’equipaggiamento e le relative spese, salvo quelle che esulino dall’interesse della proprietà dell’imbarcazione. Il valore assicurabile del nolo si stima al sessanta per cento del suo ammontare lordo (art. 315 cod. mar. libico), a meno che il contratto preveda una cifra fissa a carattere forfettario. Quanto ai profitti anticipati, a norma dell’art. 316 cod. mar. libico, essi vanno stimati in un decimo del valore del viaggio, a meno che gli assicuratori abbiano accettato il tasso più alto previsto nel contratto. Il valore del carico, che non sia determinato dal contratto, può essere provato per mezzo delle fatture e del libro mastro, oppure calcolato sul prezzo delle merci corrente nel porto di carico al lordo delle imposte e delle spese sostenute per esso fino all’imbarco, o sul nolo ricavato, indipendentemente dal pericolo occorso, o sul premio assicurativo pagato, o infine sul profitto anticipato. Del resto in caso di polizza di carico mancante o sottostimata, l’assicurato è ammesso a provare altrimenti questo valore: con fatture, prove della natura

560 “The Libyan Maritime Code”, unofficial traslation by C. A. Good, Benghazi, 1956 e Massimo Papa,

“Codice marittimo della Gamahiriyya libica”.

561 Sedeek al-Amin Mesrati, “The principle of indemnity in marine insurance: a comparative study”, SOAS-

dei beni caricati, copie della documentazione inoltrata alla dogana, minute del trasporto o corrispondenza commerciale (art. 324 cod. mar. libico); non è ammessa la prova per testimoni se non in assenza di qualunque altro mezzo. Il valore della nave, comprensivo di equipaggiamento e macchinari, quello del nolo, delle provviste e degli altri beni stimabili, si calcolano similmente riferendosi al momento del verificarsi del pericolo (art. 317 cod. mar. libico). Questa stima non è immodificabile: l’assicuratore può sempre provare che il valore accettato per l’assicurazione è superiore a quello effettivo riscontrabile al momento dell’evento pericoloso (art. 318 cod. mar. libico). A costui è anche concessa la possibilità di assicurarsi presso altro soggetto per il rischio assunto (art. 319 cod. mar. libico): il contratto rientrerà ciononostante nella disciplina in esame e l’originario assicuratore continuerà a rispondere nei confronti dell’assicurato in prima battuta.

Anche nell’ambito della determinazione dell’oggetto contrattuale, alle parti del contratto assicurativo è imposto un comportamento secondo buona fede (art. 321 cod. mar. libico). Il contraente che stipula una polizza assicurativa su un oggetto dopo che siano giunte notizie nel luogo in cui egli si trova dell’arrivo o della perdita di quell’oggetto, stipula un contratto nullo. L’assicurazione stipulata con la clausola “perso o non perso” è valida solo se stipulata su una nave equipaggiata ed è annullabile solo se si prova che l’assicurato era al corrente della perdita della nave o che l’assicuratore (e/o il suo agente, art. 322 cod. mar. libico) era a conoscenza dell’avvenuto arrivo a destinazione, prima della firma del contratto. A ciascuno dei due soggetti che violi questo dovere di buona fede viene imposto il pagamento del doppio del premio assicurativo alla controparte.

L’assicurazione del carico può essere parziale: a norma dell’art. 323 cod. mar. libico, il comandante che imbarca delle merci per proprio conto può assicurarle in via autonoma, a condizione che fornisca una prova del loro acquisto e si faccia rilasciare dai due membri più anziani dell’equipaggio una polizza di carico firmata562.

La natura del contratto assicurativo è quella di contratto di garanzia (art. 325 cod. mar. libico), pertanto l’assicurato non potrà mai trovarsi in una condizione economica migliore di quella di partenza dopo il verificarsi dell’evento contro il quale si sia assicurato. Purtuttavia non v’è limite al numero di polizze che uno stesso soggetto può stipulare (art. 326 cod. mar. libico), a patto che dal cumulo dei risarcimenti egli non ottenga un ristoro superiore alla perdita subita. A norma dell’art. 328 cod. mar. libico, se l’ammontare complessivamente assicurato con diverse polizze eccede il valore dell’oggetto assicurato, i contratti possono essere annullati in caso di frode o raggiro da parte dell’assicurato, altrimenti essi avranno efficacia ridotta fino alla copertura dell’effettivo valore del bene oggetto delle polizze. Similmente le sanzioni per il soggetto che fraudolentemente assicura un valore superiore a quello reale sono l’annullamento del contratto e il versamento dell’intero premio all’assicuratore; mancando la frode e il raggiro, il contratto rimane valido per un ammontare inferiore e all’eccedenza non ha diritto l’assicuratore, salvo risarcimento del danno ove necessario (art. 327 cod. mar. libico). La disposizione finale della sezione, l’art. 329 cod. mar. libico, prevede il caso di assicurazione parziale: il soggetto che assicura solo in parte il valore di una cosa è responsabile per la perdita del residuo e riceverà un risarcimento pieno solo nel caso in cui l’ammontare della perdita non ecceda il valore assicurato563.

562 Mohamed S. Owheda “The Libyan maritime law”, Al Fatah University Press, Tripoli, 2001 (traduzione

dall’arabo).

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 131-136)