• Non ci sono risultati.

SEGUE: IL COMANDANTE.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 109-111)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.3 LE VICENDE DELLA NAVE

4.4.2 SEGUE: IL COMANDANTE.

A questo punto il codice marittimo libico prosegue con il capitolo quarto520 dedicato alla figura del capitano e costituito dagli articoli dal 114 al 132 cod. mar. libico. La disciplina di questa figura professionale è improntata allo svolgimento il più possibile trasparente e responsabile del comando a bordo della nave in viaggio e all’ottenimento di un buon grado di correttezza nei rapporti con i terzi.

L’esordio della disciplina definisce l’ambito della responsabilità del capitano: recita l’art. 114 cod. mar. libico: “Ogni capitano o comandante nominato per governare una nave o

520 “The Libyan Maritime Code” e Massimo Papa, “Codice marittimo della Gamahiriyya libica”, IPO, Roma,

qualsiasi altra imbarcazione è responsabile per il danno subito da terzi in conseguenza di dolo o negligenza occorsi durante il suo periodo di ingaggio”. Trattasi di una responsabilità oggettiva quanto al comportamento dell’equipaggio e alle conseguenze di una non corretta navigazione; sotto questo secondo profilo essa permane interamente in capo al comandante anche in caso di presenza a bordo di un pilota (art. 132 cod. mar. libico).

Obbligo del capitano è innanzitutto la ricezione dl carico insieme all’attestazione della ricezione sulla polizza di carico o su un documento equivalente. Vengono poi l’obbligo di ispezione dell’imbarcazione e la preparazione della nave per il viaggio: laddove in tal senso incaricato dall’armatore o dal suo rappresentante egli stipulerà anche tutti i contratti d’ingaggio del personale e per l’equipaggiamento.

Rilevante è altresì il suo ruolo a bordo: come in diritto classico svolge le funzioni di pubblico ufficiale per nascite, morti, testamenti e dichiarazioni in punto di morte e più in generale per la preservazione della sicurezza della nave.

Propria dei suoi compiti è la tenuta del giornale di bordo: questo documento con pagine numerate porta la sua firma e tutte le notazioni che contiene (decisioni in viaggio, lista delle ricezioni, tempo atmosferico e condizioni del mare, contravvenzioni dei dipendenti) ricadono sotto la sua responsabilità. Insieme a questo il comandante deve tenere a disposizione altri documenti: un attestato di nazionalità della nave, il registro dell’equipaggio, le polizze di carico, il contratto di noleggio, le note di carico, i registri delle ispezioni, le ricevute di pagamento delle imposte doganali e il titolo di proprietà della nave.

Quanto agli specifici obblighi professionali al capitano è fatto dovere di controllare personalmente la navigazione essendo presente ad ogni ingresso o uscita da porti, darsene o fiumi. Gli è consentito allontanarsi dall’imbarcazione solo col permesso degli ufficiali di bordo e dopo aver messo al sicuro tutti i documenti e il denaro.

La violazione di questi doveri di tenuta dei documenti, di vigilanza e di presenza a bordo lo rende responsabile per i danni a terzi che ne derivino, salvo imprevedibilità o cause di forza maggiore.

Pesante è la responsabilità del comandante per quanto riguarda il carico sul ponte superiore: egli risponde di qualunque danno o deterioramento esso subisca a meno che il caricatore abbia acconsentito per iscritto sulla polizza di carico al posizionamento allo scoperto delle proprie merci o se questo tipo di carico è consentito dagli usi marittimi. A questo regime fa da pendant un certo potere sulle merci a bordo: a norma dell’art. 124 cod. mar. libico il comandante che si trovi in condizione di necessità urgente può chiedere un prestito garantito dallo scafo e dal nolo e se queste garanzie si rivelassero insufficienti anche sul carico. Unica condizione è che ottenga a tal fine l’autorizzazione del giudice per le questioni urgenti (fuori dal territorio della Libia del console libico). Se questa pratica non risultasse possibile potrà addirittura vendere il carico, salva la corresponsione ai proprietari delle merci del loro valore al prezzo corrente nel luogo di consegna: questi ultimi possono opporsi alla dazione in garanzia o alla vendita ma dovranno pagare l’intero prezzo del nolo e scaricare quanto di loro proprietà si trovi a bordo della nave nel momento della necessità.

I poteri di disposizione del capitano si fermano qui: una vendita della nave ad opera sua è nulla a meno che non sia autorizzata dal proprietario o lo scafo sia inidoneo alla navigazione.

Il comandante che detenga una quota nel profitto sul carico non può negoziare su questo per proprio conto, altrimenti sarà privato di quanto gli spetta. Non potrà servirsi della nave per caricare a bordo merci per profitto personale senza il consenso dell’armatore, altrimenti sarà costretto a pagare il più alto prezzo di nolo per questo fraudolento trasporto.

Le norme finali del capitolo quarto riguardano adempimenti burocratici e amministrativi cui il capitano di nave è tenuto: l’art. 128 cod. mar. libico prevede l’obbligo di ottenere entro ventiquattro ore dall’ingresso in un porto la vidimazione del libro di bordo ad opera delle autorità portuali; l’art. 129 cod. mar. libico impone il dovere di redigere un rapporto da inoltrare alle medesime autorità su eventi straordinari occorsi durante la navigazione, prassi che impone di evitare di effettuare operazioni di scarico prima dell’inoltro. Questo rapporto che va steso sul momento può, su richiesta di un soggetto interessato o su iniziativa delle autorità competenti, essere sottoposto a indagine per accertarne la veridicità davanti all’autorità giudiziaria libica o straniera se ci si trova all’estero; è ammessa qualunque prova e la finalità di questa procedura è l’acquisizione di dignità di prova documentale di questo rapporto ai fini della liberazione da responsabilità del capitano.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 109-111)