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ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ASSICURATIVO La sezione conclusiva 570 del codice marittimo libico, la quarta del capitolo ottavo, s

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 139-143)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.11 IL CAMBIO MARITTIMO

4.12.3 ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ASSICURATIVO La sezione conclusiva 570 del codice marittimo libico, la quarta del capitolo ottavo, s

occupa, a completamento della disciplina del contratto di assicurazione, delle modalità in cui devono svolgersi l’assegnazione e la liquidazione dell’assicurazione.

La sezione si compone di un primo articolo, il 352 cod. mar. libico (a norma del quale l’assicurato ha diritto ad abbandonare all’assicuratore la cosa assicurata in caso di grave perdita, al fine di ottenere un indennizzo per perdita totale e di instaurare una controversia contro l’assicuratore per le perdite da avaria), di due capi di norme, gli articoli dal 353 al 382, e infine di tre articoli di chiusura del sistema codicistico. Questi ultimi sono: l’art. 383 cod. mar. libico, che stabilisce il termine generale di prescrizione di due anni dal momento in cui l’indennizzo è esigibile per l’instaurazione delle controversie nascenti da un contratto di assicurazione; l’art. 384 cod. mar. libico, a norma del quale le fonti normative applicabili alla navigazione marittima sono, nell’ordine, il codice marittimo, gli usi particolari, le norme applicabili per analogia, le disposizioni del codice civile e la normativa internazionale; e l’art. 385 cod. mar. libico, che prevede in capo ai Commissari dei Trasporti l’emissione dei regolamenti necessari a dare attuazione al codice, di concerto con il Ministro dei Trasporti.

Passando all’esame del contenuto dei capi conclusivi, il primo dei due tratta le modalità di risoluzione delle questioni relative alle perdite per avaria nell’ambito dei rapporti tra assicurato ed assicuratore. In primo luogo, perdite per avaria sono considerate quelle derivanti da danneggiamento o perdita, che non consentono di esercitare il diritto di abbandono (art. 353 cod. mar. libico). I rapporti tra le parti del contratto di assicurazione sono regolati dalle disposizioni del primo capo, sezione seconda, capitolo ottavo, artt. 354- 364 cod. mar. libico.

La fonte della quantificazione del danno cambia a seconda delle condizioni della sua verificazione: in caso di perdita totale della nave con avaria particolare, il calcolo si effettua sulla base dl valore della nave; in caso di effettuazione di spese, il calcolo si effettua sulla base della cifra erogata dall’assicurato, dedotto l’ammontare cui egli ha diritto come risarcimento per l’evento che ha reso necessaria la spesa (art. 354 cod. mar. libico). Sotto quest’ultimo profilo, a norma dell’art. 355 cod. mar. libico, il diritto dell’assicurato al rimborso per modifiche o riparazioni della nave è limitato al prezzo provabile con documenti di esperti che attestino la necessità delle riparazioni o modifiche; a nessun indennizzo ulteriore ha diritto l’assicurato, per deprezzamento del mezzo o ritardo nel viaggio, seppur si tratti di un danno qualificabile come avaria particolare o comune. Limiti alle possibilità di effettuare riparazioni sono previsti anche all’art. 357 cod. mar. libico: il comandante non può corazzare la nave o ripristinarne la chiglia in un ancoraggio temporaneo, se il rappresentante dell’assicuratore, o in mancanza il console libico o altro esperto, all’uopo consultati, sono dell’opinione che la spesa sia rimandabile; riparazioni eccessivamente onerose o impossibili vanno limitate al minimo indispensabile. Ancora l’assicuratore decide se sia il caso di portare la nave ad altro ancoraggio più adatto ed economicamente vantaggioso per ripararla.

Agli assicuratori viene altresì data la possibilità di imporre l’effettuazione delle riparazioni per asta pubblica o con convocazione scritta e l’assicurato che non ottempera alle loro

570 Seedek al-Amin Mesrati, “The principle of indemnity in marine insurance: a comparative study”, SOAS-

istruzioni incorre nel pagamento del venticinque per cento delle spese di riparazione. Durante l’espletamento delle operazioni necessarie all’indizione dell’asta, le spese di vitto e stipendio dei dipendenti della nave sono a carico degli assicuratori e il premio assicurativo è sospeso per un massimo di tre giorni tra il tempo di stesura delle condizioni di accesso all’offerta e l’effettivo svolgimento dell’asta (art. 356 cod. mar. libico).

Se della nave rimane solamente il relitto (art. 358 cod. mar. libico), il suo valore va dedotto dall’ammontare dell’indennizzo e decurtato sarà anche il costo del rinnovo della polizza, ammontare che deve risultare dal nuovo contratto di assicurazione571.

Terminata la definizione dei parametri di determinazione del valore delle perdite per avaria quanto alla nave, è la volta di stabilirli per il carico. A norma dell’art. 359 cod. mar. libico, le perdite per avaria del carico si quantificano proporzionalmente e sul lordo, in base al valore delle merci dopo la verificazione del rischio, raffrontato al prezzo che se ne sarebbe ricavato se fossero giunte sane e salve a destinazione, non sottraendo le spese effettuate né i dazi doganali sostenuti per esse.

Il contratto di assicurazione può volontariamente prevedere, a norma dell’art. 360 cod. mar. libico, un valore in franchigia che limita gli effetti della copertura assicurativa, i cui effetti sono di escludere la corresponsione di qualsiasi indennizzo se la perdita sostenuta dall’assicurato non eccede l’ammontare stabilito nella franchigia, e di diminuire il risarcimento per la perdita il cui valore superi la franchigia, del valore della medesima. La clausola di franchigia non opera per il calo e le mancanze verificatisi durante il viaggio se essi rientrano nei limiti stabiliti dall’uso e dalla consuetudine (art. 361 cod. mar. libico). Infine due norme a carattere procedurale: l’art. 363 cod. mar. libico, che lascia aperta al giudice la possibilità di imporre all’assicuratore il pagamento parziale dell’indennizzo, dietro presentazione di un garante da parte dell’assicurato, anche laddove gli abbia concesso di presentare una prova contraria ai fatti emergenti dalle evidenze documentali; e l’art. 364 cod. mar. libico, che prevede la surrogazione dell’assicuratore responsabile del risarcimento nei diritti originariamente facenti capo all’assicurato, anche in sede giudiziale572.

L’ultimo capo del Qanun al Bahri è intitolato “Abbandono” ed è costituito dai diciannove articoli conclusivi. L’argomento trattato completa la disciplina della determinazione del valore dell’indennizzo assicurativo, quanto al caso di danneggiamenti che comportino l’abbandono dell’oggetto assicurato con conseguente risarcimento dell’intero valore di esso (art. 365 cod. mar. libico).

Per l’abbandono della nave assicurata (possibile, a norma dell’art. 380 cod. mar. libico, anche in caso di recupero successivo all’affondamento o all’incagliamento) è necessario che si verifichi una delle circostanze previste all’art. 366 cod. mar. libico: nessuna notizia del vascello, scomparsa, distruzione, perdita totale, inabilità alla navigazione a condizione che sia causata da un rischio previsto dall’assicurazione, cattura della nave ad opera di autorità straniera a condizione che la polizza includa il rischio di guerra. Seguono alcuni articoli dedicati a specificare l’ambito di queste circostanze. L’art. 367 cod. mar. libico stabilisce per le imbarcazioni a propulsione meccanica che l’assenza di notizie è sufficiente a dar luogo all’abbandono dopo un periodo di quattro mesi dall’ultima comunicazione ricevuta, di sei mesi per i velieri, di otto per i velieri che doppiano Capo Horn o il Capo di

571 S. al-Amin Mesrati, “The principle of indemnity in marine insurance: a comparative study”, SOAS,

London, 1983.

Buona Speranza. La distruzione, art. 368 cod. mar. libico, si presume verificata durante il vigore del contratto assicurativo, se le ultime notizie inviate dalla nave risalgono al periodo coperto dalla polizza. L’inabilità alla navigazione è presunta qualora in seguito a incidente marittimo si rivelino necessarie riparazioni il cui costo eccede i tre quarti dell’intero ammontare accettato nella copertura assicurativa (art. 369 cod. mar. libico). L’inabilità si presume altresì nel caso in cui l’imbarcazione sia ancorata in attesa di riparazioni fondamentali e il proprietario non sia in grado di reperire i pezzi di ricambio, a condizione che questa impossibilità sia oggettiva e non determinata dalla mancanza di mezzi finanziari (art. 370 cod. mar. libico).

L’istituto dell’abbandono è previsto anche per il carico, nei casi elencati all’art. 371 cod. mar. libico, se collegati al verificarsi di un rischio coperto dall’assicurazione: nessuna notizia della nave; inabilità della nave alla navigazione a causa di un incidente marittimo, se risulta impossibile trasferire il carico entro quattro o sei mesi, a seconda del luogo di verificazione dell’incidente; vendita dei beni durante il viaggio a causa di danni materiali agli stessi rientranti nella copertura assicurativa; distruzione o deterioramento del carico per almeno tre quarti del suo valore, senza badare alle spese di altra natura; cattura, arresto, fermo o saccheggio della nave, se la polizza copre il rischio di guerra. Le specifiche dell’elenco appena riportato sono contenute negli articoli seguenti. Il carico rimane sotto la responsabilità dell’assicuratore, una volta che egli riceva la notifica dell’inabilità della nave alla navigazione, fino al suo arrivo al porto destinato; egli sopporterà anche le spese di trasbordo, scarico e magazzinaggio, reimbarco, incremento del nolo del trasporto e salvataggio delle merci (art. 372 cod. mar. libico). L’abbandono del nolo è possibile, a norma dell’art. 373 cod. mar. libico, solo in tre casi: se esso è totalmente perduto a causa di un incidente marittimo; se non si hanno notizie della nave (art. 367 cod. mar. libico); se la nave viene catturata, a condizione che la polizza copra i rischi di guerra.

Le controversie relative all’abbandono della nave, del carico e del nolo, vanno instaurate a pena di decadenza entro il termine di prescrizione di sei mesi, se riguardano la perdita totale, la cattura e il blocco della nave per ordine di un’autorità; entro i termini previsti per l’abbandono (quattro, sei o otto mesi, art. 367 cod. mar. libico) se riguardano l’assenza di notizie; entro i termini previsti all’art. 371 cod. mar. libico (quattro o sei mesi eventualmente aumentati del periodo di interruzione del viaggio dovuta a navigazione in acque polari), se riguardano l’inabilità della nave alla navigazione; negli altri casi il termine spira nel giorno in cui l’assicurato si avvale del diritto ad esercitare l’abbandono. L’assicurato che intenda riassicurarsi deve informare il riassicuratore dell’avvenuto abbandono entro un mese dalla notifica del medesimo all’originario assicuratore (art. 375 cod. mar. libico)573.

L’assicurato che esercita l’abbandono dell’oggetto assicurato deve inoltrare all’assicuratore una notifica, che dichiari tutte le polizze e i prestiti di cambio marittimo stipulati; questa dichiarazione determina il decorso dei termini per il pagamento, ma non incide sui termini di prescrizione previsti per l’instaurazione delle controversie giudiziali riguardanti l’abbandono; le dichiarazioni false privano l’assicurato di qualunque diritto all’indennizzo (art. 376 cod. mar. libico).

573 S. al-Amin Mesrati, “The principle of indemnity in marine insurance: a comparative study”, SOAS,

Gli assicuratori non hanno il diritto a percepire il nolo della nave abbandonata, né i debiti sorti in ragione del viaggio (art. 377 cod. mar. libico), ma tutti i debiti rappresentativi dell’oggetto assicurato debbono essere abbandonati all’assicuratore. Difatti, ex art. 378 cod. mar. libico, l’abbandono non può essere parziale o condizionato ed include solo il valore della cosa assicurata esposta a rischio.

L’effetto giuridico dell’abbandono è il definitivo trasferimento della proprietà della cosa abbandonata; a nulla varrà il verificarsi di qualsivoglia evento, incluso il ritorno della nave al porto (art. 379 cod. mar. libico). Il passaggio della titolarità del diritto di proprietà avviene con effetto a partire dal momento di verificazione del disastro (art. 381 cod. mar. libico).

Infine, l’assicuratore deve liquidare la somma dovuta all’assicurato tre mesi dopo la notifica dell’abbandono (art. 382 cod. mar. libico), a meno che diversamente preveda il contratto assicurativo.

CAPITOLO 5- MARE TERRITORIALE, ZONA CONTIGUA, PIATTAFORMA

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 139-143)