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SEGUE: I MARINAI E IL LAVORO A BORDO.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 111-114)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.3 LE VICENDE DELLA NAVE

4.4.3 SEGUE: I MARINAI E IL LAVORO A BORDO.

L’impianto del codice prosegue con il capitolo quinto521 che chiude la parte del codice contenente disposizioni concernenti i soggetti disciplinati dal diritto della navigazione e si occupa quindi dei marinai quanto al loro impiego e nei rapporti con il datore di lavoro. Il capitolo è suddiviso in otto sezioni costituite dagli articoli dal 133 al 171 cod. mar. libico. Cominciando dalla prima sezione, intitolata “Il contratto di servizio dei marinai”, la normativa esordisce con una definizione: “Marinaio è chiunque sia assunto a bordo di una nave per uno più viaggi”. Seguono due disposizioni generali sul contratto di servizio; se esso riguarda navi di portata superiore alle cinque tonnellate va riportato nel registro dell’equipaggio e il dipendente deve esprimere il proprio consenso alle condizioni contrattuali apponendovi la propria firma o l’impronta digitale. Le autorità portuali hanno il compito di controllare la completezza del registro quanto a ciascun membro dell’equipaggio e stilano un verbale della relativa ispezione. L’art. 135 cod. mar. libico poi espone il contenuto minimo del contratto di servizio: durata dell’ingaggio, qualifica, data di inizio, ammontare e modalità di pagamento della retribuzione, luogo e data della stipulazione. Il contratto non è valido se l’assunto è già ingaggiato presso altro datore di lavoro; nel caso di mancata registrazione può essere provato con qualsiasi mezzo.

La sezione seconda liquida in due articoli, il 136 e il 137 cod. mar. libico, gli obblighi del marinaio: egli deve salire a bordo al primo ordine del comandante, sottostare agli ordini dei superiori e adoperarsi per la salvezza del carico e della nave. Gli è fatto divieto di caricare merci a bordo per proprio interesse salvo che con il consenso dell’armatore (in analogia con quanto previsto per il comandante); violazioni di questa disposizione

521 “The Libyan Maritime Code” e Massimo Papa, “Codice marittimo della Gamahiriyya libica” IPO, Roma,

comportano la corresponsione del più alto prezzo del nolo in aggiunta a eventuali risarcimenti e autorizzano il comandante a gettare a mare le merci illegalmente caricate. Proseguendo con la sezione terza incontriamo la disciplina della figura dell’armatore in veste di dipendente della nave e datore di lavoro. L’armatore che non coincida col proprietario deve dare comunicazione alle autorità portuali della propria qualifica prima di dare inizio alle proprie attività; in caso di omissione dovrà provvedere il proprietario poiché altrimenti verrà considerato lui stesso armatore.

Seguono le disposizioni inerenti alle assunzioni: innanzitutto è obbligatorio assumere personale libico e solo nell’impossibilità di reperire soggetti qualificati tra i concittadini ci si potrà rivolgere a stranieri; il limite minimo di età è di quattordici anni e comunque i minorenni necessitano del consenso scritto dei genitori.

Quanto alle retribuzioni, esse possono consistere in una quota del nolo o del profitto del viaggio al netto delle spese e dei costi: in questa detrazione vanno incluse le indennità dovute per la cancellazione, l’abbreviazione o l’estensione del viaggio. Nella retribuzione non rientrano le indennità assicurative a meno che il dipendente abbia partecipato al pagamento del premio, né le concessioni e i sussidi governativi. Questa forma retributiva non varia quantitativamente per aumenti della durata del viaggio dovuti a cause di forza maggiore; se questi sono dovuti ad atti di terzi o degli spedizionieri o dell’armatore o del comandante ai marinai spetta un risarcimento.

Diversamente accade al variare del viaggio se la retribuzione è su base mensile: il dipendente viene pagato per il servizio reso; se essa è stabilita per l’intero viaggio non diminuisce all’abbreviarsi del viaggio ma aumenta in caso di estensione o differimento. A chiusura della norme riguardanti i salari marittimi si trova l’art. 145 cod. mar. libico dedicato alla soluzione delle controversie che li riguardano: qualunque conflitto insorgente tra marinai e armatore o comandante va riferita all’autorità amministrativa o marittima del porto di registrazione della nave o del porto di scarico. Solo nel caso in cui queste non siano in grado di dirimere la controversia, questa andrà sottoposta al giudice competente.

A completamento delle vicende delle retribuzioni sono le norme della sezione quarta del capitolo riguardanti l’anticipo, il sequestro, la trattenuta e l’assegnazione. Il marinaio in primo luogo può ottenere un anticipo sul salario non superiore a un quinto di quanto gli spetta; del versamento anticipato si prende nota sul registro dell’equipaggio o sul libro di bordo con sottoscrizione del dipendente a ricevuta della somma. La retribuzione passa in assegnazione solamente a moglie, figli e genitori del marinaio. Quanto a lui spetta non viene in alcun caso trattenuto a meno che egli stesso annulli il contratto. L’annullamento del contratto di servizio non lo esime dal ricevere eventuali punizioni disciplinari o dal corrispondere risarcimenti per danni che gli competano. Il sequestro della retribuzione e dei profitti dei marinai è possibile limitatamente all’ammontare stabilito dalla Legge dei Lavoratori.

La successiva sezione quinta del capitolo è intitolata “Protezione della salute dei marinai” e contiene una serie di norme destinate a regolare la tutela della sanità a bordo dell’imbarcazione. Innanzitutto a norma dell’art. 150 cod. mar. libico l’assunzione di un marinaio deve necessariamente essere preceduta da un esame medico, all’effettuazione del quale è preposto l’ufficiale medico del porto: questo redige un verbale della visita insieme all’autorizzazione a salire a bordo ed entrambi verranno inseriti nel registro dell’equipaggio; è fatto assoluto divieto di permettere l’imbarco di soggetti affetti da

malattie veneree e la mancata effettuazione della visita è punita con una sanzione pecuniaria.

Le cure mediche a bordo sono in linea di massima a carico della nave; ma ferite o malanni derivanti da negligenza, ubriachezza o disobbedienza o dovuti a malattie ereditarie si curano detraendone il costo dal salario del marinaio. Inoltre la cura di un morbo non è più obbligatoria qualora se ne constati l’incurabilità. Lo stato di infermità non pregiudica il diritto del malato alla propria retribuzione fintantoché egli si trova a bordo; una volta sbarcato ha diritto a quattro mesi di retribuzione, somma che viene depositata presso il console libico qualora lo sbarco avvenga in terra straniera.

Le cause di decadenza dal diritto al salario sono oltre alla morte (nella evenienza della quale le spese di sepoltura sono a carico della nave), gli stati di infermità autoprovocati dal dipendente per disobbedienza, ubriachezza o grossolana negligenza: quel che spetta in questi casi si riduce alle cure e al vitto per la durata della permanenza a bordo.

La sezione sesta, dedicata al rimpatrio, consta di un solo articolo, il 157 cod. mar. libico, che prevede in capo all’armatore il dovere di rimpatriare tutti i marinai che vengano sbarcati a terra; egli sosterrà le spese di questa pratica qualora abbia sciolto il contratto volontariamente. L’obbligo non opera quanto ai marinai sbarcati per ordine di autorità straniere o per malattie non curabili a bordo e non causate dal servizio a bordo. I marinai stranieri hanno diritto a essere riaccompagnati al porto dove ha avuto luogo il loro ingaggio.

Il penultimo corpus di previsioni del capitolo in esame, la sezione settima, tratta dell’estinzione del contratto di servizio: a essa sono dedicati gli articoli dal 158 al 167 cod. mar. libico, che disciplinano i vari casi di estinzione contrattuale e i suoi effetti in capo alle parti.

Per cominciare il contratto di servizio si estingue, a norma dell’art. 158 cod. mar. libico, nei seguenti casi: spirare del termine ivi previsto (a meno che la nave stia ancora navigando nel qual caso il contratto continua ad aver vigore almeno fino all’approdo in un porto libico, art. 159 cod. mar. libico); completamento o cancellazione del viaggio per i contratti stipulati “a viaggio”; decesso del marinaio (a seconda del tipo di contratto di servizio e del tempo della morte verrà corrisposta la retribuzione: se prevista su base mensile, fino alla data del decesso; se prevista per il viaggio, solo di andata o di andata e ritorno, per intero); annullamento giudiziale; sopravvenuta causa di recesso; cattura, perdita, colata a picco o sopravvenuta inabilità alla navigazione della nave.

Il contratto si estingue anche per licenziamento dovuto a cattiva condotta ad opera dell’armatore o del comandante, che però necessitano dell’autorizzazione delle autorità portuali o del console libico all’estero; la procedura e i motivi vanno riportati nel registro dell’equipaggio, pena contrarietà alla legge del licenziamento. Se questo avviene senza una giusta causa al marinaio sarà dovuto un indennizzo, l’ammontare del quale dovrà tener presente la qualifica, la durata del servizio e il danno subito, e può consistere in una cifra prestabilita nel contratto di assunzione; da notare che l’art. 162 cod. mar. libico vieta espressamente che questa fissazione dissimuli una rinuncia del marinaio ai propri diritti. Del resto anche al marinaio è dato recedere dal contratto e il suo è un recesso ad nutum: anche senza un valido motivo egli può licenziarsi e nulla dovrà alla controparte a titolo risarcitorio.

Un indennizzo spetta al marinaio ove a recedere sia il noleggiatore: questi dovrà corrispondere una penale di ordine generale, alla distribuzione della quale partecipano anche i dipendenti del vascello. Nessun risarcimento è dovuto invece in caso di

interruzione del viaggio per causa di forza maggiore: al marinaio spetta solo la retribuzione per il servizio svolto fino a quel momento, o, se essa consiste in una partecipazione agli utili del viaggio, la quota proporzionalmente calcolata nel nolo parziale che verrà comunque corrisposto all’armatore. E addirittura al dipendente spetterà nessun risarcimento e un compenso ridotto o azzerato se viene stabilito dal giudice che l’interruzione del viaggio è parzialmente riconducibile a negligenza, mancata diligenza o comunque inettitudine dei marinai in caso di cattura, affondamento o sopravvenuta inabilità alla navigazione della nave522.

L’ultima disposizione riguardante le somme dovute al dipendente riguarda la sua partecipazione in via generale ai risarcimenti dovuti alla nave in seguito a sentenza giudiziale per danni non riconducibili a negligenza del personale.

Siamo così giunti all’ottava e ultima sezione del capitolo sul personale marittimo intitolata “Previsioni speciali riguardanti il comandante”, costituita da quattro articoli disciplinanti il contratto di servizio che assume alle dipendenze della nave il capitano. I compensi e le retribuzioni di questo possono essere trattenute in ragione delle somme dovute dal comandante all’armatore in veste di suo agente e in misura non superiore a quanto previsto dalle norme della Legge dei Lavoratori (similmente a quanto previsto per gli altri dipendenti della nave all’art. 149 cod. mar. libico). Il diritto di recesso dal contratto di assunzione è esercitabile da parte di entrambe le parti: l’armatore può licenziare il capitano anche senza gravi motivi salvo equo risarcimento, mentre a quest’ultimo è vietato risolvere il contratto mentre il viaggio è ancora in corso. Quanto al diritto alla retribuzione le norme di riferimento sono quelle valevoli in generale per tutti i dipendenti, salvo in caso di posticipo, ritardo o estensione del viaggio dovuti a negligenza del comandante medesimo: non gli verranno corrisposte le relative integrazioni o indennità poiché le modificazioni sono imputabili a sua colpa nello svolgimento delle proprie mansioni professionali. Infine a chiusura del capitolo un articolo sui termini di prescrizione: le controversie riguardanti le retribuzioni dei comandanti di vascello si possono instaurare entro due anni dalla risoluzione del contratto di servizio cui si riferiscono.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 111-114)