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SEGUE: L’ATTESA DELLA NAVE

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 118-121)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.5 LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

4.6.3. SEGUE: L’ATTESA DELLA NAVE

La trattazione dei termini temporali della consegna della merce al porto di carico si concentra nel codice marittimo libico nel capo terzo della sezione terza del capitolo dedicato a noleggio e trasporto via mare. Esso si compone di quattro soli articoli dedicati all’inizio della stallia, alla contro-stallia, all’interruzione di essa e al risarcimento dovuto in occasione di contro-stallia533.

L’esordio è affidato all’art. 195 che dispone che i giorni della cosiddetta stallia comprendono il periodo durante il quale la nave attende il carico e lo scarico della merce; il decorso di codesto periodo inizia con la notificazione al noleggiatore (o allo spedizioniere) dello stato di prontezza della nave a ricevere il carico e, specularmene, all’arrivo al porto destinato, dal giorno in cui il destinatario ha la possibilità di scaricare le merci. Laddove nulla dica in proposito il contratto, l’inizio e la durata della stallia si uniformeranno agli usi del luogo e comunque nel conteggio rientreranno solamente i giorni feriali. Il contratto di noleggio prevede i termini entro i quali vanno eseguite le operazioni di carico o scarico, allo spirare dei quali ha inizio il periodo di contro-stallia; se nulla in proposito prevede il contratto questa correrà a partire da ventiquattro ore dopo la notifica scritta del comandante al noleggiatore o al destinatario o a un loro rappresentante, della prontezza della merce per lo scarico. A norma dell’art. 192 cod. mar. libico, nella contro-stallia si computano anche i

532 Nella normativa italiana, il noleggiatore a tempo, accanto alla corresponsione del prezzo del nolo, l’art.

387 cod. nav. pone a suo carico la provvista di carburante, acqua e lubrificanti necessari per il funzionamento dei motori e degli impianti a bordo, oltre alle spese inerenti all’impiego commerciale della nave. Il noleggiatore può sfruttare la possibilità concessagli di subnoleggiare la nave, rimanendo però responsabile nei confronti del noleggiante delle obbligazioni assunte. Al subnoleggio è equiparata la cessione dei diritti derivanti dal contratto di noleggio: in questo caso, in deroga alla disciplina generale del codice civile (art. 1406 c. c. ), non è necessario il consenso del contraente ceduto (poiché a questo rimane aperta la possibilità di rivalersi sull’originario contraente, in deroga alla disciplina civilistica generale della cessione del contratto532), ma l’effetto traslativo dei diritti si ha solo con la notifica al noleggiante o con la sua accettazione (art. 1407 c. c. ). Nulla in argomento ci dice il Qanun al Bahri.

533 “The Libyan Maritime Code”, unofficial tanslation by C. A. Good, Benghazi, 1956 e Massimo Papa,

giorni festivi. Inoltre una volta spirato il termine così come previsto dal contratto o dagli usi locali, al comandante spetta un risarcimento per l’ulteriore attesa.

Il decorso della stallia e della contro-stallia è interrotto da qualunque evento che renda impossibile l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico; unica eccezione è rappresentata per la sola contro-stallia dalle cause di forza maggiore, che non valgono a interromperne il decorso.

L’ultima disposizione in argomento è l’art. 194 cod. mar. libico, che impone il risarcimento dei giorni di contro-stallia e di eventuali giorni ulteriori, risarcimento che farà parte del prezzo del trasporto.

4.6.5 segue: LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO E DI NOLEGGIO NEL CODICE MARITTIMO LIBICO

Il Qanun al Bahri si occupa della risoluzione contrattuale al capo quarto della sezione terza, composto peraltro da un unico articolo, il 195, intitolato laconicamente “Risoluzione dei due contratti”. A norma di esso la risoluzione contrattuale si verifica in primo luogo se, prima dell’inizio dell’adempimento della prestazione, questa risulta impossibile per causa di forza maggiore, il che comporta anche che nessun risarcimento sia dovuto534.

La causa di forza maggiore che, diversamente, si verifichi prima che la nave salpi, ma dopo che si sia dato inizio all’adempimento delle prestazioni, risolve di diritto il contratto, lasciando aperta la possibilità che sia dovuto un ristoro qualora necessario.

Infine l’impedimento che semplicemente posticipa nel tempo la possibilità di adempiere al contratto non ha effetto alcuno sul vigore di esso né sul prezzo del noleggio, né genera alcun obbligo risarcitorio. Questo a meno che il ritardo nell’adempimento causi la risoluzione di un’ulteriore transazione commerciale cui il trasporto o il noleggio erano finalizzati: allora anche questi ultimi vengono travolti535.

4.6.6 segue: LA FORMA DEI CONTRATTI DI NOLEGGIO E TRASPORTO

Alla forma prescritta per la stipulazione dei contratti del mare è dedicato nel codice libico il corposo capo sesto della sezione terza: trattasi degli articoli dal 198 al 210.

Innanzitutto i due contratti si concludono obbligatoriamente con la forma scritta mediante la redazione di un documento che, a norma dell’art. 198 cod. mar. libico, prende il nome di “contratto di noleggio” o “polizza di carico” a seconda della fattispecie giuridica che mira a realizzare.

L’art. 199 cod. mar. libico si occupa del contenuto tipico del contratto di noleggio, una scrittura privata in doppia copia, che deve includere: i nomi dei contraenti, il nome e la portata della nave, il nome del comandante, il carico che si dovrà trasportare, il prezzo del noleggio, luogo e tempo delle operazioni di carico e scarico. Il seguente articolo 200 cod. mar. libico enumera i contenuti minimi del contratto di trasporto, denominato polizza di

534 Aburima A. Ghith, “Exemption of non-performance of the seller’s contractual obligation”, in Arab Law

Quarterly n. 20, 2006, p. 268-288.

535 Abdunnasser T. Ghariani, Fulfillment in Libyan law, Al Fatah University Press, Tripoli, 2005 (traduzione

carico (un documento redatto in triplice copia consegnato al comandante, allo spedizioniere e al destinatario): nomi dei contraenti, cioè armatore e spedizioniere; identificazione del carico a bordo secondo natura, peso, volume e contrassegno; nome e nazionalità della nave; condizioni del trasporto, prezzo del nolo, luogo di partenza e porto designato; data di consegna del documento; numero di copie redatte; firma del comandante e dello spedizioniere (difatti la redazione della polizza è compito del comandante, pur figurando l’armatore proprietario come contraente). A questo proposito, a norma del successivo art. 201 cod. mar. libico, una polizza di carico mancante di uno dei suoi elementi essenziali ha solo il valore di indizio di prova scritta dell’esistenza del documento (per la nozione di “indizio di prova” si fa riferimento all’art. 389 del codice civile libico536: “Allorquando sia necessaria una prova scritta, la prova per mezzo di testimoni è ammessa se è disponibile un indizio di prova scritta. Qualsiasi documento scritto, proveniente dalla parte contro la quale si vuol far valere un diritto, che tenda a provare l’esistenza dell’atto presunto, andrà considerato come indizio di prova scritta.”).

La normativa prosegue specificando alcuni aspetti dei contenuti tipici del contratto. L’art. 202 cod. mar. libico si occupa dei colli del carico: i loro segni distintivi e il loro numero, la quantità del carico, la sua natura e il peso vanno riportati sul contratto in accordo coi documenti scritti che lo spedizioniere inoltra prima dell’imbarco. I colli debbono essere facilmente distinguibili per tutta la durata del viaggio; quanto alla redazione della polizza, il trasportatore può rifiutarsi di inserire informazioni che non sia in grado di verificare con i mezzi ordinariamente a disposizione: eventuali difformità nel carico ricevuto rispetto alle attestazioni del trasportatore andranno provate dal destinatario o dal mittente. Lo spedizioniere ha diritto di ricevere una nuova copia della polizza di carico in sostituzione di quella ottenuta alla conclusione del contratto: questa farà fede quanto alla ricezione del carico da parte del trasportatore e non è ammessa alcuna prova contraria.

La responsabilità delle informazioni contenute nel documento contrattuale ricade interamente sullo spedizioniere: se le informazioni da lui fornite risultano non veritiere, egli sarà responsabile nei confronti del trasportatore per qualunque danno eventualmente derivante, ma quest’ultimo potrà invocare tale eccezione solamente nei suoi confronti537. La disciplina prosegue identificando tre generi di polizze di carico emettibili in occasione della stipulazione di un contratto di trasporto o di noleggio: nominative, all’ordine, al portatore. Una polizza nominativa non può essere negoziata, pertanto il comandante potrà consegnare il carico solamente al soggetto riportato sul documento; quella all’ordine è negoziabile per mezzo di una girata datata e la girata legittima solamente il portatore della polizza, anche girata in bianco, a ricevere il carico; la polizza di carico al portatore può essere negoziata tramite semplice consegna e il comandante consegnerà legittimamente il carico a chiunque si presenti munito di essa. A norma dell’art. 205 cod. mar. libico, le copie delle polizze di carico all’ordine o al portatore debbono contenere le espressioni “negoziabile” o “non negoziabile” o espressioni equivalenti e l’indicazione del numero di copie che vengono redatte, oltre alla clausola che l’utilizzo di una annulla le altre. La negoziabilità delle polizze si accompagna all’inopponibilità ad opera del trasportatore delle eccezioni personali allo spedizioniere nei confronti dei successivi portatori del titolo (il cosiddetto principio dell’inopponibilità delle eccezioni personali al portatore del titolo

536 Meredith O. Ansell and Ibrahim Massaud al-Arif, “The Libyan Civil Code”, an English translation and a

comparison with the Egyptian Civil Code, The Oleander Press, Cambridge.

rinvenibile anche nella nostra disciplina dei titoli di credito538), a meno che questi non agiscano come rappresentanti dello spedizioniere. Sempre a norma dell’art. 205, il girante garantisce l’esistenza del carico e la validità del contratto di trasporto; tra più detentori di copie di una polizza di carico che pretendano la consegna del carico, prevale quello la cui girata è più risalente nel tempo, a meno che il carico sia già stato legittimamente consegnato a un portatore in possesso di una copia pur datata posteriormente.

Ancora riguardo la polizza, dispone l’art. 206 cod. mar. libico che eventuali difformità tra la copia firmata dal comandante e quella firmata dallo spedizioniere, ciascuna delle due andrà considerata come originale relativamente al soggetto dal quale proviene.

Il successivo articolo 207 cod. mar. libico disciplina l’eventualità che la difformità sia riscontrata tra il contratto di noleggio e la polizza di carico, che quindi appaiono come due momenti di un’unitaria vicenda giuridica: ciascuno dei due documenti farà fede per proprio conto quanto ai rapporti tra i contraenti, cioè il contratto per proprietario e noleggiatore e la polizza per noleggiatore e spedizioniere, a meno che questa preveda espressamente il prevalere del contratto di noleggio.

Un’ulteriore forma della polizza è rappresentata dalla polizza di carico diretta (art. 208 cod. mar. libico): questa viene emessa dal trasportatore e prevede la consegna del carico al porto destinato per mezzo di carichi successivi; l’emittente rimane obbligato per tutte le obbligazioni risultanti dalla polizza oltre che essere garante degli adempimenti dei trasportatori successivi.

A conclusione del capo dedicato ai documenti del trasporto troviamo l’art. 209 cod. mar. libico, che permette l’inserimento nella polizza di previsioni particolari quanto a diritti e responsabilità del trasportatore, a condizione che non siano contrarie all’ordine pubblico e si tratti di polizza espressamente riportante l’espressione “non negoziabile”, e l’art. 210 cod. mar. libico, che stabilisce la prevalenza delle clausole scritte a mano su quelle stampate.

4.7 IL TRASPORTATORE: SUE OBBLIGAZIONI E CLAUSOLE CHE LO LIBERANO

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 118-121)