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I RISCHI ASSICURATI ED I RISCHI ESCLUS

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 136-139)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.11 IL CAMBIO MARITTIMO

4.12.2 I RISCHI ASSICURATI ED I RISCHI ESCLUS

I ventidue articoli che compongono la penultima sezione564 565del capitolo ottavo del Qanun al Bahri sull’assicurazione marittima, trattano dell’ambito di copertura della polizza assicurativa quanto ai rischi per i quali l’assicuratore è tenuto per legge a rifondere l’assicurato. In primo luogo, a norma dell’art. 330 cod. mar. libico, la polizza sulla nave include la copertura per qualunque cosa ricada entro la definizione di nave, rintracciabile all’art. 314 cod. mar. libico, anche se dell’imbarcazione non si fa alcun utilizzo in mare e anche quando essa si trova in riparazione, in un bacino di carenaggio, in darsena idrostatica e più in generale in qualsiasi luogo entro i limiti della navigazione previsti dalla polizza. Quanto al carico, la copertura non è sospesa dall’eventuale necessità di effettuare un parziale trasporto via terra o via fiume, a condizione che codesta modalità si possa considerare come parte dell’originario trasporto marittimo (art. 331 cod. mar. libico)566. Gli eventi che l’assicuratore è tenuto a coprire sono specificati all’art. 332 cod. mar. libico: tempesta, affondamento, arenamento, collisione, ancoraggio forzato o deviazione dalla rotta, modificazione della medesima, sostituzione della nave, gettito del carico fuori bordo, incendio, esplosione, saccheggio, danneggiamento intenzionale ad opera dell’equipaggio, furto e, più in generale, qualsiasi evento fortuito o incidente marittimo. Sono esclusi dalla norma i rischi relativi a eventi di guerra, civile o contro forze straniere, a meno che il contratto di assicurazione preveda espressamente la copertura anche dei danneggiamenti e delle perdite derivanti dallo stato di conflitto; il contratto ordinario pone in capo all’assicuratore l’onere di provare che le perdite sono conseguenti ad eventi bellici per liberarsi dall’obbligo di risarcimento.

L’art. 333 cod. mar. libico informa poi che tra le spese che l’assicuratore dovrà sostenere sono incluse quelle di recupero e soccorso dell’imbarcazione in stato di pericolo, quelle di salvataggio in mare e di viaggio per il rientro dal luogo di ancoraggio scelto per eventuali riparazioni, a meno che tutte queste operazioni derivino dall’incagliamento del natante in canali o fiumi a dall’arenamento del medesimo per il naturale flusso delle maree.

Sono escluse dalla responsabilità economica dell’assicuratore le spese di vitto e salario dell’equipaggio nel caso di ancoraggio temporaneo rientrante nella categoria dell’avaria particolare, a meno che la nave venga trasportata da quel porto ad uno migliore per effettuare le riparazioni a spese degli assicuratori o se la nave è in attesa dei pezzi di sostituzione necessari al completamento del viaggio (art. 334 cod. mar. libico). Gli assicuratori sono invece responsabili per il contributo all’avaria comune, al netto della somma rientrante nell’avaria particolare, per la quale siano nondimeno responsabili (art. 336 cod. mar. libico).

Un caso specificamente disciplinato è rappresentato dall’evenienza che si verifichi un incidente tra due navi, o tra una nave e una chiatta, appartenenti a un medesimo soggetto assicurato: a norma dell’art. 335 cod. mar. libico, la liquidazione dell’indennizzo avverrà come in presenza di diversi proprietari; la statuizione della responsabilità e dell’indennizzo sarà affidata ad arbitri (uno solo laddove vi sia accordo in tal senso), designati con il

564 “The Libyan Maritime Code”, unofficial translation by C. A. Good, Benghazi, 1956.

565 Sedeek al-Amin Mesrati, “The principle of indemnity in marine insurance: a comparative study”, SOAS-

University of London, London, 1983.

benestare dell’assicurato; in mancanza la designazione sarà affidata al Presidente della Corte di Prima Istanza nella veste di giudice per le questioni urgenti. Quanto alle controversie nascenti da collisioni di navi assicurate con altre imbarcazioni, serrande di chiusa, chiatte, moli o altre strutture fisse, a norma dell’art. 343 cod. mar. libico, l’assicuratore è tenuto al pagamento dei nove decimi dell’importo che l’assicurato è condannato a pagare, a condizione che tale cifra non superi l’ammontare del valore assicurato; per il decimo che rimane sotto la sua responsabilità, l’assicurato non può stipulare un’ulteriore copertura assicurativa, pena l’aumento di un altro decimo della prezzo che è obbligato a corrispondere. La responsabilità degli assicuratori non si estende però a qualunque causa intentata contro la nave assicurata per qualunque danneggiamento da essa causato, né alle controversie riguardanti morte o danni fisici.

E’ esclusa dalla copertura assicurativa qualsiasi responsabilità per ritardi nella spedizione o nell’arrivo del carico, per le variazioni dei prezzi delle merci, per questioni inerenti transazioni commerciali dell’assicurato di qualunque natura (art. 337 cod. mar. libico); altresì escluse sono le perdite dovute a errori inscusabili o atti volontari dell’assicurato o di un suo rappresentante: qualunque previsione contrattuale in senso contrario è nulla; così anche per quanto riguarda le conseguenze di un atto fraudolento o un raggiro messo ad opera del comandante nominato dall’assicurato (art. 338 cod. mar. libico)567.

Sono esclusi dall’ambito della responsabilità dell’assicuratore, fatte salve le clausole che assicurano la copertura delle perdite intenzionalmente causate dai marinai, gli atti commessi a terra dal comandante e dall’equipaggio e gli atti fraudolenti o ingannevoli commessi dal comandante, come la forzatura di un blocco, il contrabbando, il commercio illecito o clandestino, fintantoché egli non venga sostituito col consenso del proprietario della nave o di un suo rappresentante (art. 339 cod. mar. libico). Un’ulteriore esclusione è prevista all’art. 342 cod. mar. libico: salva clausola difforme, l’assicuratore non è responsabile per il danno causato dall’oggetto assicurato ad altre cose o persone568.

Un’ulteriore esclusione è prevista all’art. 342 cod. mar. libico: salvo clausola difforme, l’assicuratore non è responsabile per il danno causato dall’oggetto assicurato ad altre cose o persone.

All’art. 340 si rinviene invece un caso di inclusione, superabile con una clausola contrattuale in senso contrario: l’assicuratore è chiamato a rispondere per perdite o danneggiamenti (e anche per i ritardi conseguenti a difetti della medesima specie, art. 341 cod. mar. libico), dovuti a difetti specifici della cosa assicurata, tranne nel caso di polizza assicurativa stipulata sullo scafo della nave, che presenti un difetto non riscontrabile con l’ordinaria diligenza.

Un’ipotesi particolare di liquidazione dell’indennizzo si ha, a norma dell’art. 344 cod. mar. libico, nel caso di perdita di nave il cui comandante sia proprietario parziale. La liquidazione dell’assicurazione a questo soggetto non può avvenire prima della conclusione di un’indagine diretta ad accertare l’irreprensibilità della sua condotta; se si stabilisce che la perdita è dovuta a colpa del comandante, anche in assenza di dolo o frode, gli assicuratori non sono tenuti a corrispondere a quello la sua quota di assicurazione, ma solo il cinquanta per cento di essa, a mo’ di indennità.

567 Mohamed S. Owheda “The Libyan maritime law”, Al Fatah University Press, Tripoli, 2001 (traduzione

dall’arabo).

568 Saleh M. Zahaf “Libyan civil code and commercial law”, Academy of Graduates Studies, Tripoli, 2006

Il tempo in cui la copertura assicurativa opera è quello del viaggio: dispone l’art. 345 cod. mar. libico che se nulla in proposito dice il contratto, il rischio assicurato da una polizza che copre lo scafo è quello che può intervenire dal momento della partenza a quello dell’attracco al porto destinato; nel caso vengano caricate delle merci, la copertura decorre dall’inizio delle operazioni di carico al termine di quelle di scarico, a condizione che vengano completate entro quindici giorni dall’arrivo in porto e sempre che i beni non vengano ricaricati su altro mezzo verso una nuova destinazione. L’assicurazione di nave equipaggiata invece, a norma dell’art. 347 cod. mar. libico, se nulla dice in proposito il contratto, copre i rischi dal momento del posizionamento delle merci a terra in prossimità della nave per le operazioni di carico, fino al completamento del loro scarico nel porto di arrivo, anche laddove queste operazioni vengano svolte con l’ausilio di chiatte o barche che facciano la spola dalla nave alla riva.

A fronte degli obblighi i copertura gravanti sugli assicuratori, l’art. 346 cod. mar. libico prevede la possibilità per essi di ottenere un aumento del premio loro dovuto. Codesto incremento arriva fino ai tre quarti, dovuti ogni mese, della cifra originariamente pattuita, in caso di quarantena della nave, in caso di blocco della nave davanti al porto destinato che sia chiuso, o se la nave salpa per una nuova destinazione una volta giunta al porto destinato. Il rischio che gli assicuratori continueranno a coprire non può eccedere la durata di sei mesi e comunque non include l’aumento delle spese di gestione della nave derivanti dall’attesa dell’apertura del porto o dall’effettuazione di un secondo viaggio. Nel caso in cui l’assicurazione stipulata sia per il viaggio di andata e ritorno, l’assicurato può sempre porre fine alla copertura del rischio prima dello spirare dei sei mesi previsti per legge, poiché questo tipo di assicurazione garantisce quattro mesi di sosta senza incremento del premio dal momento in cui la nave approda al primo porto destinato; dopo il decorso dei quattro mesi, all’assicuratore è dovuto un incremento di due terzi percentuali del premio mensile.

L’assicuratore ha diritto ad un indennizzo e non è più responsabile per il rischio se il viaggio viene intenzionalmente modificato dopo la partenza; se la modifica volontaria interviene prima della partenza, l’assicurato deve comunque corrispondere la metà del premio e il contratto è annullato (art. 348 cod. mar. libico).

Le ultime disposizioni della sezione che delimita l’ambito della copertura dell’assicurazione marittima, gli articoli 349, 350 e 351 cod. mar. libico,prevedono alcuni casi particolari: se la nave devia dalla sua rotta e va perduta, all’assicuratore è data la possibilità di liberarsi da responsabilità provando che il rischio è derivato dalla deviazione; l’assicurazione di scafo di nave è annullata dalla sostituzione e dalla modificazione della nave assicurata; anche l’assicurazione di nave equipaggiata è annullata dalla sostituzione dell’imbarcazione, salvo clausola in senso contrario; l’assicuratore è responsabile del rischio per le merci caricate sul ponte solo laddove questa modalità di carico sia prevista dagli usi e sia oggetto di un accordo contrattuale in tal senso569.

4.12.3 ASSEGNAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO ASSICURATIVO

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 136-139)