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I SOGGETTI NEL CODICE MARITTIMO LIBICO: IL PROPRIETARIO

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 107-109)

CAPITOLO 4 LA CODIFICAZIONE DI DIRITTO MARITTIMO IN LIBIA

4.3 LE VICENDE DELLA NAVE

4.4.1 I SOGGETTI NEL CODICE MARITTIMO LIBICO: IL PROPRIETARIO

I capitoli terzo, quarto e quinto518 del Qanun al Bahri sono dedicati alla disciplina dei soggetti che vengono in considerazione nelle forme contrattuali tipiche del diritto della navigazione, a partire dal proprietario della nave. Di questo vengono in considerazione innanzitutto le responsabilità derivanti dall’esercizio dell’impresa marittima, cui sono infatti bene o male dedicate tutte le norme del capitolo terzo intitolato “Proprietari e armatori”, costituito dagli articoli dal 96 al 113 cod. mar. libico. E proprio con una previsione inerente alla responsabilità apre la prima norma: “Il proprietario della nave è personalmente responsabile per le obbligazioni sorgenti da atti dell’armatore e per i contratti da costui conclusi in pendenza dell’esercizio dell’autorità conferitagli dalla legge; egli è altresì responsabile per il capitano, i marinai, i piloti e gli altri dipendenti della nave e per la loro negligenza. “Questo regime di responsabilità alquanto gravoso subisce delle limitazioni delle quali beneficeranno, a norma dell’art. 105 cod. mar. libico, anche l’armatore non proprietario e il noleggiatore. Le limitazioni fruibili sono innanzitutto quantitative, “fino all’ammontare del valore della nave, del nolo (specifica l’art. 102 cod. mar. libico che la definizione di nolo include le tariffe dei passeggeri e significa una cifra di almeno un decimo del valore della nave accantonata all’inizio del

516 Salah A. Marghani, The law of the sea in Libya, MTL Press, Tripoli, 2002 (traduzione dall’arabo). 517 Cfr. Massimo Papa, “Codice marittimo della Gamahiriyya libica”, Istituto per l’Oriente, Roma, 1999, pag.

34: “… Tuttavia l’opposizione è possibile soltanto per vizio di forma del procedimento stesso , entro cinque giorni dalla data di emissione, ricorrendo alla Corte d’Appello la quale decide entro tre giorni con sentenza non impugnabile.”

viaggio indipendentemente dall’ottenimento di un nolo) e delle pertinenze (l’art. 103 cod. mar. libico include nelle pertinenze il risarcimento del danno subito dalla nave durante il viaggio e il risarcimento per avaria generale; non include tra i diritti accessori indennizzi assicurativi e sussidi governativi.)”. Le limitazioni sono altresì qualitative, poiché risultano incluse solo le ipotesi espressamente contemplate all’art. 97 cod. mar. libico: danni dovuti alla negligenza dell’equipaggio, danni subiti dal carico, obbligazioni derivanti da contratti assicurativi, penali contrattuali, danni a strutture portuali, spese di soccorso e salvataggio, quote di avarie, obbligazioni assunte dal capitano durante il viaggio finalizzate alla sua prosecuzione, sempre che non si tratti di carenze nell’equipaggiamento dell’imbarcazione riscontrabili già al momento della partenza. Il Ministro delle comunicazioni ha il compito a questo proposito di definire un valore ufficiale per ciascuna tonnellata che, moltiplicato per il numero di tonnellate della nave, fornirà l’ammontare massimo della responsabilità del proprietario.

Codesti limiti sono poi aumentati di al massimo una metà qualora tra le conseguenze della negligenza dell’equipaggio siano riscontrabili danni fisici o morte del danneggiato: suddetta estensione opera limitatamente al trasporto passeggeri e per navi la cui portata sia almeno di trecento tonnellate e dà il diritto ai successori del danneggiato di partecipare alla distribuzione della somme risarcitoria (la portata si determina a norma dell’art. 104 cod. mar. libico: per le navi a vapore e a propulsione meccanica si somma la portata netta allo spazio occupato da motori e macchinari, per i velieri si considera solo la portata netta). Qualora il passeggero danneggiato non ottenesse pieno ristoro parteciperà alla distribuzione della somma in generale prevista a copertura della responsabilità del proprietario. Non è ammessa alcuna limitazione della responsabilità del proprietario o del noleggiatore nei confronti dei marinai.

La responsabilità del proprietario è poi illimitata ai sensi dell’art. 99 cod. mar. libico, cioè non può beneficiare delle limitazioni di cui sopra, nel caso in cui le obbligazioni derivino da sua propria negligenza (a meno che non si tratti di proprietario contemporaneamente capitano che potrà eccepire la limitazione per negligenza propria o dei marinai); altresì senza limiti è la responsabilità del proprietario nel caso in cui si tratti di obbligazioni assunte dal capitano per la prosecuzione del viaggio con sua espressa autorizzazione e infine per le obbligazioni derivanti dall’assunzione dei dipendenti della nave.

Ai fini della limitazione della propria responsabilità519 al valore della nave il proprietario dovrà determinare questo ammontare. Quanto ai risarcimenti dovuti a collisione il valore dell’imbarcazione è quello stimato al primo porto d’arrivo, anche qualora l’incidente causi un’avaria generale; l’incidente di riferimento sarà sempre quello in relazione al quale si domanda il ristoro delle spese, seppur prima di raggiungere il porto ne capitasse un altro che diminuisse ulteriormente l’effettivo valore della nave. Quanto invece agli obblighi risarcitori nascenti dal carico o dalla polizza di carico, il valore di riferimento è quello delle merci all’atto della consegna o al momento dell’interruzione del viaggio; se il carico viene consegnato in differenti luoghi o il danneggiamento deriva da una causa specifica la stima è quella del valore della nave alla fine del viaggio. Quanto a tutte le residue ipotesi il valore si calcolerà sulla base delle condizioni della nave al termine del viaggio.

L’effettuazione della stima della nave è finalizzata alla partecipazione unitaria di debiti provenienti da fonti diverse: l’estensione della responsabilità del proprietario coprirà tutti i debiti secondo il loro ordine di priorità nei privilegi (art. 101 cod. mar. libico).

Il proprietario responsabile che sia soggetto a un procedimento esecutivo può ottenere la sospensione dell’esecuzione sulle sue altre proprietà per un periodo sufficiente alla vendita della nave e delle sue pertinenze; potrà altresì ottenere la sospensione depositando la somma che copre l’estensione della sua responsabilità come determinata dal presidente della Corte di prima istanza. Questo denaro verrà distribuito ai creditori contro i quali opera la limitazione.

Le ultime disposizioni del capitolo riguardante la figura del proprietario riguardano i rapporti con il comandante e quelli tra comproprietari. In primo luogo è diritto tipico dell’armatore nominare il capitano e revocarlo, salvo equo compenso; nel caso in cui la revoca investa un capitano contemporaneamente comproprietario, egli può rinunciare alla propria quota e il valore della sua liquidazione sarà determinato da esperti tecnici designati dai proprietari o dal giudice; il diritto di recesso dalla comproprietà si estingue in trenta giorni dalla revoca e il medesimo termine hanno a disposizione i proprietari per versare al recedente comproprietario e comandante quanto dovuto.

Le decisioni dei comproprietari a norma dell’art. 110 cod. mar. libico si prendono a doppia maggioranza, vale a dire di teste e di quote di proprietà; quanto a tutte le questioni di comune interesse, tenore dell’equipaggiamento e le variazioni contrattuali per il medesimo, si decide all’unanimità. Ciascun comproprietario è responsabile proporzionalmente al valore della propria quota per le obbligazioni comuni e può in qualsiasi momento liberarsi di essa rinunciando alla propria quota per le obbligazioni all’assunzione delle quali non aveva prestato il proprio consenso. I comproprietari che si siano rivolti a un armatore per l’esercizio dell’impresa di navigazione dovranno espressamente autorizzare gli atti di disposizione della nave: allestimento, equipaggiamento, vendita, assicurazione saranno validi laddove supportati da una specifica delega circostanziata. L’armatore rappresenta i comproprietari anche dinanzi all’organo giurisdizionale per tutte le questioni concernenti l’equipaggiamento e il viaggio. Di eventuali limitazioni del potere di rappresentanza dell’armatore costui non potrà servirsi contro il terzo contraente in buona fede non informato della limitazione medesima.

Nel documento Il diritto marittimo nei paesi arabi (pagine 107-109)