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Alcune considerazioni di policy sulle discipline di tutela della clientela

Analisi giuridica dei lending marketplace

8 Oltre le riserve di attività Altre discipline potenzialmente applicabili alle piattaforme

8.3 Alcune considerazioni di policy sulle discipline di tutela della clientela

A conclusione dell’analisi svolta nel § 7 e nei precedenti §§ 8.1 e 8.2, pare possibile affermare che, al fine di assicurare un adeguato livello di tutela degli utenti delle piattaforme di marketplace lending, sia necessario abbandonare l’impostazione tradizionale della normativa europea di trasparenza dei sevizi bancari, finanziari e di pagamento e adottare invece un approccio trasversale, organico e basato su un’attenta valutazione dei servizi offerti dalle piattaforme stesse e dei rischi finanziari e operativi e degli oneri economici che tali attività comportano per gli utenti.

In questa prospettiva, si dovrebbe valutare l’opportunità di superare l’altrettanto tradizionale distinzione tra utenti consumatori e non consumatori, mettendo l’accento, per quanto concerne i crowd-lender, sulla verifica preventiva del loro livello di conoscenza e di esperienza in materia di impiego della liquidità e della coerenza tra l’impiego prescelto e la consistenza del loro patrimonio, la loro propensione al rischio, le loro aspettative di rendimento e il loro orizzonte temporale e, per quanto riguarda i crowd-borrower, su meccanismi volti ad assicurare la sostenibilità del prestito e ad evitare fenomeni di sovra-indebitamento.

203 Cfr. artt. 86 e 87 della Ley de fomento de la financiación empresarial, n. 5 del 28 aprile 2015. Per un commento della legge in questione, si rinvia a Zunzunegui (2015), pp. 17-18.

189 Marketplace lending Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?

L’emananda disciplina, inoltre, dovrebbe avere lo scopo di mettere a disposizione di tutti gli utenti delle piattaforme informazioni “sintetiche”, in modo da ridurre i costi di compliance sopportati dagli operatori e offrire ai clienti strumenti

informativi maggiormente comprensibili ed efficaci. Il regolamento PRIIPs204 potrebbe

costituire il modello dal quale muovere per compiere questo esercizio (cfr. Macchiavello 2018a).

Essendo questa riforma organica difficilmente attuabile, quantomeno nel medio periodo, si deve comunque pensare ad un adattamento delle diverse discipline di trasparenza di cui si è detto all’attività delle piattaforme di marketplace lending, in modo da consentire a queste ultime di raggruppare tutte le informazioni rilevanti per i propri clienti in documenti sintetici, assicurare un’adeguata informativa sull’oggetto, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio e, attraverso standard applicabili all’intero settore, la comparabilità delle condizioni offerte.

In questa direzione sembra andare la Proposta di regolamento (Commissione Europea 2018d). Tale proposta, infatti, prevede disposizioni che regolano le modalità con le quali devono essere presentate le informazioni comunicate dai gestori delle piattaforme di crowdfunding sia equity che lending based ai loro clienti e potenziali clienti (art. 14), la forma e i contenuti della “scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento” (art. 16) e le “comunicazioni di marketing” (art. 19 e 20). Desta, invece, più di una perplessità il fatto che la Proposta di regolamento prenda in considerazione solo alle piattaforme business-based e non anche quelle consumer- based (come già segnalato supra nel § 8.2).

Pare infine opportuno evidenziare – partendo da quest’ultimo spunto – la necessità che l’emananda disciplina in materia di marketplace lending affronti espressamente questo aspetto e chiarisca se le discipline di trasparenza relative ai servizi finanziari ai consumatori (e, in particolare, quella in materia di credito e di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori) si applicano o meno e, se sì, in che misura, ai contratti di finanziamento tra privati intermediati dalle piattaforme, ovviamente nei casi in cui il crowd-investor, il crowd-borrower, o almeno uno di loro, sia un consumatore.

Lascerebbe propendere per la soluzione negativa la considerazione ricordata sopra che i contratti in questione sono conclusi tra due soggetti che rivestono entrambi la qualifica di consumatore, nessuno dei quali esercita a titolo professionale un’attività finanziaria, né ha, almeno in linea di principio, un potere contrattuale maggiore dall’altro.

D’altro canto, non si può dimenticare che, come visto sopra, nella realtà dei fatti l’operazione di finanziamento è interamente strutturata dalla piattaforma, la quale ne determina tutte le condizioni, con l’unica eccezione del tasso d’interesse. Analogamente, è la piattaforma a concludere il contratto di finanziamento in qualità di mandataria con rappresentanza delle due parti “sostanziali” ed è la piattaforma a

204 Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

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Quaderni FinTech

N. 5 luglio 2019

curare l’informativa in favore del crowd-borrower nella fase precontrattuale, così come la gestione del rapporto nella sua fase esecutiva, anche patologica. In questa prospettiva, pare legittimo il quesito se tale contratto non debba essere considerato – almeno ai fini che qui interessano – come concluso tra un professionista e un consumatore (il crowd-borrower) con conseguente estensione dell’applicazione di almeno alcune delle norme di tutela previste dalle discipline consumeristiche sopra ricordate.

Inoltre e come sopra accennato, l’emananda normativa dovrebbe disciplinare, rendendola obbligatoria, la verifica della conoscenza e dell’esperienza dei crowd-investor, nonché dell’adeguatezza dell’investimento in tutti i casi nei quali le piattaforme forniscano servizi in senso lato consulenziali o allochino addirittura in modo più o meno discrezionale la provvista messa ai disposizione dai medesimi crowd-investor. In questo senso va certamente la Proposta di regolamento.

Infine, dovrebbero essere regolati soggetti abilitati a fornire la valutazione del merito creditizio dei richiedenti e/o dei progetti da finanziare, precisando se tali soggetti possano coincidere con le piattaforme e, in tal caso, quali presidi organizzativi e quali controlli interni le piattaforme debbano adottare per gestire il rischio di conflitto d’interessi derivante dall’esercizio congiunto di tale attività e di quelle di marketplace, da un lato, e di gestore della liquidità messa a disposizione dai crowd-investor, dall’altro.

In questo contesto, dovrebbero inoltre essere introdotti meccanismi atti ad assicurare, nell’interesse sia dei prestatori / investitori, sia dei richiedenti, il rigore metodologico, la verificabilità e la comparabilità delle valutazioni del merito creditizio pubblicate sulle piattaforme.

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