• Non ci sono risultati.

Normativa antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo

Analisi giuridica dei lending marketplace

8 Oltre le riserve di attività Altre discipline potenzialmente applicabili alle piattaforme

8.5 Normativa antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo

Nell’attuale contesto normativo italiano, le piattaforme di marketplace lending non sono, come tali, soggette alla disciplina antiriciclaggio, non rientrando in alcuna delle categorie di soggetti obbligati a conformarsi a tale disciplina, previste dall’art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio - direttiva UE 2015/849 del 20 maggio 2015 - e che ha anticipato alcune delle novità introdotte dalla V

Direttiva - direttiva UE 2018/843 -205, in corso di recepimento nel nostro Paese).

Si deve tuttavia segnalare che la scelta del legislatore italiano non è imposta dalla Direttiva, la quale non preclude agli Stati membri la possibilità di estendere

205 Si pensi, ad esempio, all’inclusione tra le entità obbligate ai sensi della normativa i prestatori di servizi di cambio di valute virtuali e di servizi di portafoglio digitale.

192

Quaderni FinTech

N. 5 luglio 2019

l’ambito di applicabilità della normativa antiriciclaggio a «categorie di imprese diverse dai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, par. 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo» (art. 4, par. 1).

Avvalendosi di tale opzione nazionale, alcune delle normative speciali nazionali in materia di crowdfunding sopra esaminate (cfr. § 10) hanno operato l’estensione di cui trattasi. In particolare, la Francia ha assoggettato le piattaforme alla disciplina antiriciclaggio, mentre Regno Unito, Spagna e Portogallo hanno inserito all’interno delle rispettive discipline sul crowdfunding disposizioni che impongono semplicemente un (più o meno) generale obbligo di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo attraverso misure adeguate.

Tornando ad esaminare la situazione italiana, si deve precisare che la mancata estensione della disciplina di cui si discute alle piattaforme di marketplace lending non comporta che le stesse siano esenti dagli obblighi antiriciclaggio, i quali si applicano loro (non in quanto piattaforme, appunto, ma) in quanto soggetti a vario titolo “regolati”, in conformità con il rispettivo status regolamentare.

Più precisamente, sono sottoposte in modo pieno alla disciplina antiriciclaggio le piattaforme gestite da banche, intermediari finanziari e IP italiani e da succursali di banche e enti finanziari comunitari. È importante sottolineare che gli obblighi antiriciclaggio – a differenza degli obblighi di trasparenza di cui si detto nel § 7 e nei §§ 8.1 e 8.2 – devono essere osservati da tali soggetti a prescindere dal fatto che essi svolgano un’attività finanziaria “regolata” o meno. Ad esempio, l’obbligo di adeguata verifica della clientela si applica, tra gli altri, in occasione dell’instaurazione di qualsiasi “rapporto continuativo” (art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2007) e l’obbligo di segnalazione di un’operazione sospetta scatta in tutti i casi nei quali il soggetto obbligato ricavi elementi di sospetto, tra le altre, dalle informazioni conosciute “in ragione delle funzioni esercitate”, senza alcuna limitazione (art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007).

Un discorso a parte va fatto per le piattaforme gestite da agenti di IP o IMEL comunitari, perché le stesse non sono direttamente sottoposte alla normati-va antiriciclaggio, ma devono conformarsi agli «standard e [alle] pratiche di riferimento, in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e segnalazione di operazioni sospette» individuati, messi a disposizione e aggiornati dagli IP e IMEL preponenti, come previsto dall’art. 43, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2007, come modificato dal d.lgs. n. 90/2017. Gli IP e gli IMEL preponenti sono inoltre tenuti a designare «un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi» antiriciclaggio. Il punto di contatto centrale è responsabile del controllo dell’osservanza degli standard e delle pratiche di cui si è detto sopra da parte degli agenti.

Si può quindi concludere che, pur in assenza di una disciplina ad hoc, tutte le piattaforme di marketplace lending che attualmente operano in Italia sono sottoposte alla normativa antiriciclaggio a causa del loro status regolamentare,

193 Marketplace lending Verso nuove forme di intermediazione finanziaria?

ancorché a titolo diverso e con un diverso livello di coinvolgimento e di responsabilità (anche sul piano sanzionatorio).

Per converso, ove un’ipotetica piattaforma non offrisse alcun servizio finanziario o di pagamento “regolato” (proprio o di terzi) e non fosse pertanto obbligata ad assumere uno status regolamentare che ne impone l’assoggettamento alla disciplina antiriciclaggio, essa sarebbe oggi esonerata tout court dai relativi obblighi (pur risultando assoggettata agli stessi l’IP partner incaricato di compiere le operazioni di pagamento collegate all’attività di marketplace lending).

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere che, anche con riferimento ai profili antiriciclaggio, sia necessario un intervento normativo ad hoc che assoggetti le piattaforme alla relativa disciplina, sia pure nei limiti richiesti dalla natura e dall’entità dei rischi cui le piattaforme stesse sono esposte, in applicazione del principio di proporzionalità, sancito tanto dall’art. 8, par. 1, della direttiva, quanto dal d.lgs. n. 231/2007 (cfr., tra gli altri, gli artt. 2, comma 2, 14, comma 4 e 16, comma 3).

A completamento di quanto precede, è importante evidenziare che la Proposta di regolamento in materia di ECSP (Commissione Europea 2018d) non mira a mutare il quadro normativo in materia antiriciclaggio con riferimento all’attività delle piattaforme. La Proposta di regolamento, infatti, prevede che, «per rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la Commissione dovrebbe valutare se è necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding agli obblighi di conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all’elenco dei soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849» (considerando 24).

Coerentemente, l’art. 38 della Proposta di regolamento stabilisce che, 24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, la Commissione, previa consultazione dell’ESMA, presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del provvedimento, corredandola, se del caso, di una nuova proposta legislativa. Tra gli altri argomenti, la relazione dovrà valutare «la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding a obblighi per la conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all’elenco di soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849» (lett. g).

Salve modifiche del testo al termine delle negoziazioni con il Consiglio, non è pertanto prevedibile che l’applicazione della normativa comunitaria in materia antiriciclaggio venga estesa ai gestori delle piattaforme di crowdfunding prima di due o tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui si è detto.

194

Quaderni FinTech

N. 5 luglio 2019

Outline

Documenti correlati