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Profili giuridici del servizio di valutazione del merito creditizio e di credit scoring nel contesto del marketplace

Analisi giuridica dei lending marketplace

9 Profili giuridici del servizio di valutazione del merito creditizio e di credit scoring nel contesto del marketplace

lending

F. Mattassoglio

9.1 Tassonomia degli interessi da tutelare e ricognizione delle

discipline potenzialmente rilevanti

Come è emerso dalle considerazioni svolte al § 5, il servizio di valutazione

del merito creditizio e di credit scoring reso dalle piattaforme in via diretta o ricorrendo a un terzo provider si caratterizza per la molteplicità di funzioni che esso è in grado di assumere rispetto ai diversi soggetti coinvolti. A venire in rilievo sono, di riflesso, numerosi e distinti interessi: 1) l’interesse del gestore a preservare la buona reputazione della piattaforma; 2) l’interesse dei crowd-investor a essere consapevoli del rischio assunto attraverso l’impiego del proprio denaro; 3) l’interesse dei crowd- borrower a indebitarsi in modo responsabile e alle condizioni economiche corrispondenti al loro profilo di rischio.

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Il concorrere di tale differenti prospettive costituisce un indubbio elemento di novità rispetto alla valutazione del rischio di credito svolta dalle banche e dagli intermediari finanziari tradizionali (cfr. §§ 3 e 12), che non esime tuttavia da un confronto con alcune regole oggi in vigore nel nostro paese, concernenti, in modo più o meno esteso e puntuale, questo tipo di attività.

Venendo a considerare più in dettaglio le discipline giuridiche potenzialmente rilevanti, si riscontra un quadro frammentato ed eterogeneo quanto a fonte di provenienza, destinatari delle regole e interesse di volta in volta perseguito (oltre ai tre interessi più sopra menzionati non vanno trascurati infatti interessi ulteriori, quale l’interesse alla stabilità delle banche e del sistema o l’interesse alla tutela dei dati personali).

Innanzitutto, nel contesto bancario (e dunque con destinatari le sole banche), si rinvengono norme secondarie che, nella prospettiva della stabilità del

singolo intermediario e del sistema, pur lasciando, in linea generale, all’autonomia di

impresa le scelte relative alle valutazioni compiute in fase di istruttoria di credito, dettano alcune indicazioni in ordine ai modelli da seguire che orientano anche l’attività di supervisione da parte delle autorità di vigilanza. Possono ricondursi a quest’ambito anche le linee guida emanate nel marzo 2018 dalla Banca Centrale Europea (col titolo ‘Guide to assessments of fintech credit institution licence applications’: ECB 2018) specificamente rivolte alle FinTech banks - ovvero alle banche che impieghino in misura significativa la tecnologia per la fornitura dei propri servizi - al fine di rendere più stringente, nella prospettiva della vigilanza bancaria, la verifica delle modalità tecnologicamente avanzate attraverso cui ha luogo la valutazione del merito creditizio). Sull’approccio adottato dalle linee guida ci si soffermerà nelle pagine seguenti (§ 9.2) al fine di verificarne la tenuta e l’eventuale congruità anche rispetto alla attività svolta dai lending marketplace, i cui gestori sono ad oggi senz’altro fuori dal perimetro applicativo delle medesime, non erogando in via diretta credito e quindi non essendo tenuti a chiedere l’autorizzazione alla stregua di FinTech banks.

Nel contesto delle discipline europee sul credito al consumo, invece, e dunque nella prospettiva, del tutto differente, di assicurare adeguata tutela al

potenziale prenditore di credito consumatore rispetto a una valutazione eseguita

sulla base di dati erronei o falsi o comunque in modo negligente, si incontrano alcuni frammenti normativi che danno rilievo al tema della valutazione del merito creditizio (beninteso senza specifico riferimento all’automazione). Anche a queste regole verrà data attenzione (§ 9.3), pur nella consapevolezza della specificità di prospettiva di tali disposizioni (comunque riguardanti i soli consumatori), nonché della già evidenziata, incerta applicabilità di questi set disciplinari al modello di operatività dei lending marketplace.

Un ulteriore ambito disciplinare che - per quanto applicabile a tutela dei soli crowd-borrower persone fisiche – impatta sensibilmente con la valutazione del merito creditizio svolta delle piattaforme, e in modo particolarmente intenso nel caso di elevato grado di automazione del procedimento valutativo, è quello concernente il

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Regolamento n. 2016/679/UE (GDPR) e a cui verranno dedicate alcune considerazioni specifiche (§ 9.4).

Nel novero delle plurime funzioni che la valutazione del rischio creditizio da parte dei lending marketplace si è detto avere, è da considerare, infine, quella correlata alla protezione dell’interesse del crowd-investor ad assumere consapevolmente i rischi collegati all’attività di prestito ai crowd-borrower (funzione che si riflette anche nell’interesse della piattaforma al mantenimento di un buon profilo reputazionale e quindi alla prima delle funzioni espletate dalla valutazione del merito creditizio esposte in apertura di paragrafo). E ciò in considerazione dell’affidamento pressoché esclusivo che, nelle loro scelte di investimento, i crowd- investor fanno sulla classificazione in termini di rischio effettuata dalle piattaforme a seguito del servizio di credit scoring prestato.

Nella prospettiva di assicurare tutela adeguata ai crowd-investor sembra, dunque, opportuno considerare l’esito dell’attività di credit scoring resa dalle piattaforme anche nell’ottica di quella nuova strategia di regolazione che va sotto il

nome di “product governance” e che sta interessando – sia pure a diverso passo ed

intensità – tutti e tre i comparti del sistema finanziario (cfr. § 9.5).

9.2 Le Guidelines della BCE sulle FinTech banks

Il primo set disciplinare che si ritiene utile prendere in considerazione è

quello contenuto nelle linee guida della BCE sulle FinTech banks213, che – come si è

accennato – contengono alcune previsioni rivolte nello specifico all’attività di valutazione del rischio di credito condotta con modalità tecnologicamente

avanzate214. Le linee guida muovono dall’assunto che una FinTech bank possa avere

difficoltà, nella fase iniziale della sua attività e in mancanza di un patrimonio informativo interno su base storica, ad acquisire informazioni relative alle storie creditizie dei potenziali clienti e decida quindi – analogamente a quanto accade per i lending marketplace – di ricorrere ad “alternative sources of data” (dati soft) e “alternative credit-scoring methodologies” (es. BDA), in via diretta oppure esternalizzando il servizio. L’esame delle linee guida sembra opportuno allo scopo di valutare, se, nella richiamata logica di una regolazione funzionale e risk-based (§ 3.4), vi si possano rinvenire principi o regole che meritano di essere estesi anche ai lending marketplace, dato che il presentarsi delle medesime difficoltà di reperimento di

213 La FinTech bank è definita dalla BCE ai fini della Guida in questione come una banca (sia preesistente che richiedente la prima autorizzazione) «having “a business model in which the production and delivery of banking

products and services are based on technology-enabled innovation”» (ECB 2018, p. 4).

214 La Guida detta, più in generale, disposizioni specifiche in materia di autorizzazione all’esercizio di attività bancaria qualora l’impiego della tecnologia ricopra un ruolo significativo nello svolgimento dell’attività. Benché l’approccio sia in parola ‘technologically neutral’, la guida sembra guardare alle FinTech banks come a soggetti di per sé più rischiosi: oltre che applicarsi alle nuove richieste di autorizzazione e quindi di fatto ai new entrants e solo residualmente agli incumbents (ad esempio, in sede di autorizzazione all’acquisto di partecipazioni qualificate o di creazione di subsidiaries specializzate), impone alle FinTech banks (al contrario di quanto avviene per le banche tradizionali), ad esempio, solo ai titolari di partecipazioni qualificate di FinTech banks requisiti di competenza gestionale e tecnica (ma cfr. linee guida EBA in materia) e requisiti in materia di valutazione del merito creditizio dei richiedenti.

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informazioni su cui fondare la valutazione del merito creditizio dei crowd-borrower spinge le piattaforme verso analoghe scelte operative.

La BCE ritiene che la valutazione del merito di credito svolta con tecnologie avanzate possa essere fonte di rischi sia per il singolo intermediario, sia per la stabilità complessiva del sistema finanziario. Di conseguenza, nella prospettiva della

“structural organization”, sottopone le FinTech banks a un additional assessment

sulla “governance structure and of credit decision-making process”.

Più in dettaglio, le linee guida richiedono che la FinTech bank, in sede di autorizzazione, debba dimostrare di avere un chiaro procedimento di selezione delle richieste di prestito e anche un

monitoring in continuo, che, oltre a rendere noti il tipo di dati utilizzati e la qualità garantita su di essi,

consenta eventuali aggiustamenti, prolungamenti del termine o rifinanziamenti (ECB 2018, p. 9). Tale procedimento deve essere tracciabile attraverso idonea documentazione, nonché soggetto a periodiche revisioni e a differenziazioni dettate dal contesto nazionale di applicazione. Nell’ambito di questa fase di

additional assessment, le autorità nazionali e la BCE dovranno esaminare il processo interno di

“assessing loan”, verificando quali sono le informazioni minime sulla cui base è svolta la valutazione. Si noti che, in questi casi, il controllo delle autorità si spinge fino a verificare le modalità di giudizio circa la capacità finanziaria del singolo (banca dati; tipologia di dati, etc).

Per quanto riguarda più nello specifico la valutazione del rischio di credito, essa può essere effettuata con un sistema definibile come “tradizionale”, ossia basato su dati hard e algoritmi non particolarmente complessi. Può essere svolta sia in via diretta dalla Fintech bank, grazie a un procedimento in house, sia da un provider esterno. In questo secondo caso, la banca potrebbe limitarsi ad utilizzare alcuni dati solo per verificare la correttezza del punteggio attribuito al singolo.

Alle autorità spetta il compito di verificare la feasibility del modello impiegato, tramite la valutazione della documentazione relativa al medesimo e al vaglio di come questo sia compreso nell’ambito della banca, sia dai dirigenti, sia dai dipendenti coinvolti nella procedura di finanziamento.

Nel caso in cui la Fintech bank intenda operare in diversi Paesi – secondo una prassi molto diffusa –, sarà necessario adottare uno specifico modello di valutazione del merito creditizio che tenga conto dei differenti contesti nazionali (ad esempio, con riguardo all’accessibilità dei dati). Dovranno essere considerati, infine, anche il numero di persone e le risorse coinvolte nello sviluppo e nel mantenimento del sistema.

Qualora, poi, le Fintech banks utilizzino “alternative data sources and credit

scoring methodologies”, le linee guida impongono ulteriori adempimenti (ECB 2018, p. 10). In primo luogo, la BCE e le autorità competenti nazionali (di seguito, NCAs) dovranno verificare che l’utilizzo di siffatti sistemi sia supportato da un appropriato

risk management oltre che da sufficienti requisiti patrimoniali. Se detti sistemi

alternativi sono utilizzati da un terzo provider, il controllo dovrà invece avere ad oggetto i sistemi di risk control della Fintech bank.

Da quanto sin qui esposto, emerge che, nell’approccio della BCE, l’utilizzo di modalità tecnologicamente avanzate per la valutazione del rischio di credito richiede particolare attenzione, sia in termini di requisiti organizzativi dell’ente sia, a date condizioni, di requisiti patrimoniali.

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Se ciò ben si spiega nell’ottica dell’intermediazione bancaria classica in cui l’assunzione di eccessivo rischio di credito può mettere a repentaglio la stabilità del soggetto finanziatore, gli appena evidenziati rischi connessi con l’utilizzo della tecnologia in fase di valutazione del merito creditizio non possono però essere sottovalutati (se non addirittura ignorati) nell’ambito del differente modello organizzativo su cui si fonda l’attività dei lending marketplace. Ogniqualvolta, infatti, l’utilizzo di big data e di algoritmi costituisce la componente rilevante del procedimento di profilatura del richiedente (individuo o impresa), la previsione di alcune regole relative a questo tipo di attività risulta necessaria: e ciò quand’anche – e forse soprattutto –la medesima attività non sia svolta in via diretta dai soggetti che erogano finanziamenti con relativa assunzione in proprio del rischio di credito.

Consistenti criticità, con potenziali ripercussioni – nel momento in cui aumentassero i volumi del fenomeno in esame - anche sulla stabilità del sistema finanziario, sembrano, infatti, potersi generare anche con riguardo a soggetti come le piattaforme che, ponendosi sul mercato come “intermediari” volti ad

attenuare l’asimmetria informativa tra crowd-borrower e crowd-investor facilitandone l’incontro , validano i dati relativi alla meritevolezza creditizia dei singoli prenditori, pur senza sopportare il correlato rischio di credito.

Dato il diverso modello di business delle piattaforme rispetto a quello delle FinTech banks, un’estensione tout court alle prime della disciplina appena richiamata oltre che non percorribile non sarebbe comunque in grado di risolvere le specifiche problematiche generate dalla valutazione del rischio creditizio svolta dalle medesime. L’attenzione manifestata dalla BCE a questo servizio quando svolto con modalità tecnologicamente avanzate conferma però la sussistenza di nuovi rischi ad esso correlati e la necessità di introdurre alcuni presidi a tutela degli interessi potenzialmente coinvolti, anche nel contesto del marketplace lending.

9.3 Le discipline del credito ai consumatori (CCD e MCD)

Come si è più sopra anticipato, nel contesto europeo, il tema della valutazione del merito creditizio (beninteso senza specifico riferimento alla automazione) è emerso, negli ultimi anni, nella diversa, e assai specifica, prospettiva

della tutela del potenziale prenditore di credito rispetto a una valutazione eseguita

sulla base di dati erronei o falsi o comunque in modo negligente. Ciò si è verificato, in

particolare, con riguardo alle discipline del credito ai consumatori (CCD e MCD)215,

215 In proposito, v. Commissione Europea, Piano di azione riguardante i servizi finanziari destinati ai consumatori: prodotti migliori, maggiore scelta, del 23.3.2017, COM(2017)139 Final, in www.eur-lex.europa.eu che prevede nell’ambito della panoramica sulle azioni uno specifico punto dedicato al miglioramento della valutazione del merito creditizio dei consumatori. In particolare, la Commissione si impegna a introdurre norme e principi comuni in questo ambito e a sviluppare una base di dati minima da scambiare tra i registri dei crediti nelle valutazioni del merito creditizio transfrontaliero. Grande attenzione al tema è anche posta dalla Financial Conduct Authority,

Assessing Creditworthiness in Consumer Credit: Proposed Changes to Our Rules and Guidance, CP207/27(2017), ove

vengono proposte una serie di modifiche finalizzate a migliorare la valutazione del merito creditizio dei consumatori, sia nell’ottica del credit risk (ossia capacità del debitore di ripagare il debito nell’ottica del prestatore), sia dell’affordability (ossia sostenibilità del debito contratto dal punto di vista del ricevente).

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