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L’art 2113 cod civ e l’indisponibilità dei diritti del lavoratore

Nel documento Il danno alla persona nel rapporto di lavoro (pagine 131-137)

4. LA TUTELA RISARCITORIA E L’EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI NEL

4.3 L’art 2113 cod civ e l’indisponibilità dei diritti del lavoratore

invalidità per le rinunce e le transazioni.

Innanzitutto, occorre precisare cosa si debba intendere per rinuncia e per transazione.

La rinuncia è un negozio giuridico abdicativo, diretto alla

24 Cass., 16 maggio 2016, n. 9978, in op. cit.

25 C. SCOGNAMIGLIO, L’evoluzione del sistema della responsabilità civile ed i

dismissione di un diritto soggettivo; essa, ovviamente, è posta in essere dal titolare di tale diritto26.

La transazione, invece, è un contratto tipico; esso consente alle parti di farsi concessioni reciproche per porre “fine ad una lite già cominciata” o prevenire “una lite che può sorgere tra loro”27.

Ergo, la finalità della disposizione codicistica in esame è quella di porre un limite alla facoltà del lavoratore di disporre dei propri diritti.

In particolar modo, la dottrina si è interrogata a lungo sulla ratio di tale previsione.

Secondo la cd. teoria soggettiva – che è anche la teoria più datata –, la previsione dell’invalidità faceva aggio sulla presunzione dell’esistenza di un vizio del consenso del lavoratore, determinata dall’ incapacità giuridica relativa di quest’ultimo – esistente solo nei confronti del datore di lavoro – in ragione dalla sua posizione di soggezione28.

Ovviamente, le conclusioni della teoria appena citata non sono condivisibili; per questo motivo, la dottrina ha elaborato la tesi cd. oggettivistica, secondo la quale il limite dell’art. 2113 cod. civ. è volto alla tutela della collettività, poiché, oltre all’interesse del singolo, anche l’interesse collettivo verrebbe minato dalla dismissione dei diritti29.

In base al testo dell’articolo in esame, così come novellato dalla l. n. 533/1973, le rinunce e le transazioni “che hanno per oggetto

26 O.MAZZOTTA, op. cit., p. 878.

27 Si tratta della logica dell’aliquid datum, aliquid retentum, citata peraltro da O.

MAZZOTTA, op. cit., ibidem.

28 F. SANTORO PASSARELLI, L'invalidità delle rinunzie e transazioni del prestatore

di lavoro, in Giur. Compl. Corte Cass., 1948, II; G. GIUGNI, Le rinunzie e le

transazioni del lavoratore: riesame critico, in Dir. Lav., 1970 riportate nel Codice Civile commentato, in Leggi d’Italia (banca dati).

29 U. PROSPERETTI, Le rinunce e le transazioni del lavoratore, Milano, Giuffrè

1955; S. RIVA SANSEVERINO, Dell'impresa in generale, in Comm. Scialoja,

Branca, sub artt. 2060-2134, Bologna-Roma, 1977; R. DE LUCA TAMAJO, La

norma inderogabile nel diritto del lavoro, Napoli, Jovene, 1979; P. FABRIS,

L'indisponibilità dei diritti dei lavoratori, Milano, Giuffrè, 1978 citati da Codice Civile commentato in Leggi d’Italia (banca dati).

diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi” non sono valide.

L’art. 2113 cod. civ. opera, pertanto, un riferimento esplicito all’inderogabilità del diritto del lavoro; ciò che è rimasto oscuro a lungo, tuttavia, è il rapporto tra inderogabilità delle norme e indisponibilità dei diritti, che è stato ricostruito in maniera molto diversa da varie correnti dottrinarie30.

Un primo approccio, nonché il più risalente, ha descritto inderogabilità e indisponibilità come due facce della stessa medaglia; l’inderogabilità riguarderebbe il rapporto tra la norma e il soggetto, mentre l’indisponibilità farebbe riferimento al rapporto tra il soggetto e l’interesse tutelato dalla norma31.

Così inteso, l’art. 2113 cod. civ. potrebbe apparire quasi come una disposizione di favor per il datore di lavoro; al di fuori delle eccezioni contemplate da tale norma, non sarebbe possibile disporre di un diritto che è “indisponibile”, pena la sanzione civilistica della nullità ex art. 1418 cod. civ. 32

Secondo l’orientamento prevalente, invece, è necessario distinguere il piano genetico da quello funzionale; mentre l’art. 1418 cod. civ. attiene al momento genetico dei diritti, l’art. 2113 cod. civ. si attesta su quello che il momento dinamico, funzionale, dell’eventuale atto di disposizione di un diritto che è già stato acquisito nella sfera giuridica del titolare33.

Seguendo questo ragionamento, l’art. 2113 cod. civ. si pone come una norma di favore per il lavoratore: in assenza di tale previsione, i diritti acquisiti da quest’ultimo sarebbero sempre disponibili. Non lo sono mai, invece, i diritti futuri, dato che ciò

30 P.ALBI, La dismissione dei diritti del lavoratore, op. cit., p. 32.

31 G.COTTINO, L’art. 2113 c.c. e l’annullabilità per errore, violenza o dolo delle

transazioni e rinunce a diritti inderogabili dei lavoratori subordinati, in RDComm., 1949, I parte, p. 73 e ss.; sul punto anche P.ALBI, La dismissione dei

diritti del lavoratore, op. cit., p. 33.

significherebbe violare norme inderogabili 34 .

Dunque, indisponibilità dei diritti e inderogabilità delle norme sono concetti tra loro ben distinti, suscettibili di rientrare, rispettivamente, nell’ambito di applicazione dell’art. 1418 cod. civ. e 2113 cod. civ. 35

Se dal punto di vista teorico tale distinzione appare molto chiara, di fatto, però, non si può negare il tentativo esperito dalla dottrina di rafforzare il vincolo di indisponibilità con riferimento al momento dinamico e funzionale36.

Come già affermato prima, il connotato dell’indisponibilità dovrebbe attenere alla sola sfera genetica del diritto; tuttavia, alcuni giuristi, temendo che il vincolo di indisponibilità potesse subire un affievolimento nell’ambito di applicazione del rapporto di lavoro, hanno tentato di ricostruire una sorta di nucleo duro di diritti, tali per cui non si possa compiere alcun atto di dismissione degli stessi37.

Intanto, la dottrina è tendenzialmente concorde nell’operare una distinzione tra quelli che sono i diritti primari, o strettamente personali – assolutamente indisponibili – e i diritti secondari o di natura patrimoniale; questi ultimi non sarebbero totalmente irrinunziabili, anche se posti da norme inderogabili38.

Secondo alcuni giuristi, esistono anche i cd. diritti personalissimi connessi alla figura del lavoratore (come il diritto a non essere adibito a mansioni inferiori, il rispetto della dignità e la libertà di espressione nel luogo di lavoro), e anch’essi devono essere contati

34 P.ALBI, La dismissione dei diritti del lavoratore, op. cit., ibidem.

35 La tesi è stata accolta anche dalla giurisprudenza della Cassazione: Cass. civ.,

sez. lav., 26 maggio 2006, n. 12561, in IusExplorer (banca dati).

36 P.ALBI, La dismissione dei diritti del lavoratore, op. cit., p. 41. 37 P.ALBI, La dismissione dei diritti del lavoratore, op. cit., ibidem.

38 E.MAZZIOTTI, Le controversie del lavoro e della sicurezza sociale. Commento

alla legge 11 agosto 1973, n. 533, Napoli, 1974; F.SANTORO PASSARELLI, Nozioni

di diritto del lavoro, Napoli, Jovene, 1983, p. 269 citati da Codice Civile commentato in Leggi d’Italia (banca dati).

nel novero dei diritti indisponibili39.

La teoria che opera la distinzione tra diritti primari e secondari è apprezzabile soprattutto per ciò che non afferma in maniera espressa: il passaggio dal diritto primario, della personalità, a quello secondario, di tipo patrimoniale, è rappresentato proprio dal momento dell’inadempimento definitivo40.

L’art. 2113 cod. civ. assume, in questo modo, il ruolo di norma regolatrice del momento della violazione degli obblighi contrattuali: gli atti di disposizione del lavoratore non fanno che liberare il debitore dal dovere di adempiere41.

Occorre precisare che la conseguenza dell’invalidità prevista dall’art. 2113 cod. civ. non si applica ai casi in cui la volontà del lavoratore sia assistita: la presenza di organi istituzionali, che siano in grado di rendere edotto il lavoratore delle conseguenze delle proprie scelte, sortisce l’effetto di rendere perfettamente validi gli atti di disposizione42.

In base a quanto previsto dall’ultimo comma della disposizione codicistica in esame, sono da ritenersi valide le rinunce e le transazioni intervenute davanti al giudice, nel corso di una controversia di lavoro (ex art. 185 cod. proc. civ.), nonché quelle operate di fronte alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (artt. 410 e 411 cod. proc. civ.) e quelle avvenute nell’ambito delle ulteriori sedi conciliative e arbitrali previste dai contratti collettivi (artt. 412 ter e 412 quater cod. proc. civ.).

Rimane da esaminare il profilo del regime giuridico dell’invalidità.

39 O. DESSÌ, L’indisponibilità dei diritti del lavoratore secondo l’art. 2113 c.c.,

Torino, Giappichelli, 2011; sul punto anche P.ALBI, La dismissione dei diritti del

lavoratore, op. cit., p. 42.

40 P. ALBI, Indisponibilità dei diritti, inderogabilità delle norme, effettività dei

diritti nel rapporto di lavoro, in Labor, 2016, parte III/IV, p. 146.

41 P. ALBI, Indisponibilità dei diritti, inderogabilità delle norme, effettività dei

diritti nel rapporto di lavoro, op. cit., p. 147.

Sicuramente, l’art. 2113 disciplina una causa di annullabilità; ciò è reso manifesto dalla previsione del termine di decadenza43.

Per citare direttamente il testo dell’articolo, “l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima”.

Tuttavia, nulla vieta al lavoratore di impugnare l’atto dismissivo in costanza di rapporto: anche se ciò, statisticamente, non avviene quasi mai44.

La previsione di un termine di decadenza che decorre a partire dal momento della cessazione del rapporto, secondo alcuni giuristi, costituisce la più evidente manifestazione del riconoscimento giuridico dello stato di “soggezione” del lavoratore dipendente45.

Tuttavia, tale circostanza può trovare una diversa spiegazione: la cessazione del rapporto è il momento in cui l’inadempimento diviene definitivo46.

Ergo, in questo modo si può ammettere che il lavoratore, in costanza di rapporto, possa agire per ottenere l’adempimento degli obblighi contrattuali – o, in alternativa, procedere a un atto di disposizione nel rispetto delle garanzie dell’art. 2113 cod. civ.47

Solo dopo la cessazione del rapporto, il lavoratore, che potrà sempre avvalersi della possibilità di porre in essere atti di disposizione ex ultimo comma dell’art. 2113 cod. civ., sarà legittimato ad agire per il risarcimento dei danni: è soltanto questo il momento che segna il passaggio dalla tutela dei diritti ex ante al rimedio risarcitorio ex

43 O.MAZZOTTA, op. cit., p. 879.

44 P. ALBI, Indisponibilità dei diritti, inderogabilità delle norme, effettività dei

diritti nel rapporto di lavoro, op. cit., p. 146.

45 O.MAZZOTTA, op. cit., p. 888.

46 P. ALBI, Indisponibilità dei diritti, inderogabilità delle norme, effettività dei

diritti nel rapporto di lavoro, op. cit., p. 149.

47 P. ALBI, Indisponibilità dei diritti, inderogabilità delle norme, effettività dei

post48.

4.4 In conclusione: l’ipertrofia della tutela risarcitoria del danno nel

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