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Il rapporto tra l’art 2087 cod civ e il d.lgs n 81/2008 Il sistema

1. LA TUTELA DELLA PERSONA NELL’AMBIENTE DI LAVORO

1.3 Il rapporto tra l’art 2087 cod civ e il d.lgs n 81/2008 Il sistema

Il quadro normativo inerente al sistema prevenzionistico è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di fonti: innanzitutto vi è l’art. 2087 cod. civ., con la funzione di norma generale. Ma è altresì necessario prendere in considerazione tutte le norme cd. speciali, come il d.lgs. n. 81/2008, la disciplina comunitaria e la disciplina speciale degli anni cinquanta del secolo scorso – almeno con riferimento alla parte che non è stata abrogata, dapprima dal d.lgs. n. 626/1994, e, in seguito, dal d.lgs. n. 81/2008.

Per citare alcuni esempi di legislazione prevenzionistica degli anni cinquanta del novecento, è possibile far riferimento al d.p.r. n. 547/1955, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; al d.p.r. n. 302/1956, che integrava il citato d.p.r. del 1955; al d.p.r. n. 321/1956, inerente alla prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro nell’industria cinematografica; e, infine, al d.p.r. n. 164/1956, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. Tale apparato normativo era connotato da una moltitudine di disposizioni eccessivamente dettagliate, che hanno reso, col passare degli anni, il sistema rigido, obsoleto rispetto ai profondi mutamenti dei processi produttivi e organizzativi delle imprese 44: ecco perché si sono resi necessari successivi interventi da parte del legislatore.

E’ pacifico ammettere che l’art. 2087 cod. civ. possa essere

43 P.ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, op. cit.,

p. 58.

44 P.ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, op. cit.,

qualificato come norma generale; per riprendere una definizione di Mengoni, si tratta di “una norma completa, costituita da una

fattispecie e da un comando”, in cui la fattispecie “non descrive un gruppo di casi, bensì una generalità di casi”45.

Diversa funzione è attribuita al d.lgs. n. 81/2008 e alle altre fonti sopraindicate: nel quadro della disciplina prevenzionistica, queste si collocano come norme speciali, poiché “(…) aggiungono

soltanto alla disciplina di una fattispecie una disciplina ulteriore aggiuntiva rispetto all'elemento ulteriore, al plus adiectum della fattispecie46”.

Ergo, le norme speciali non derogano la norma generale, ma si

limitano a disciplinarne il quid pluris, ossia ciò che non è riconducibile nell’ambito di applicazione dell’art. 2087 cod. civ47.

Tuttavia, è opportuno domandarsi se l’art. 2087 cod. civ. possa essere qualificato anche come clausola generale.

Parte della dottrina e della giurisprudenza hanno risposto in maniera affermativa a tale interrogativo. Un esempio di questa ricostruzione è dato dalla sentenza n. 5078 del 1988 della Corte di Cassazione: “Orbene, l'art. 2087 c.c. viene generalmente ritenuto

volto a tutelare il prestatore d'opera da rischi generici rispetto a quelli specificamente previsti dal sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, e quindi a coprire rischi comunque rientranti nel complessivo ambito di tale normativa protettiva (..) una disposizione siffatta, come del resto tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, che ha una dinamicità ben più accentuata di quella dell'ordinamento giuridico, legato a procedimenti e schemi di produzione giuridica

45 L. MENGONI, Spunti per una teoria delle clausole generali, in Riv. Crit. Dir.

priv., 1986, p 9-10; sul punto anche P.ALBI, Adempimento dell’obbligo di

sicurezza e tutela della persona, op. cit., p. 79.

46 F. MODUGNO,Norme singolari, speciali, eccezionali [XXVIII, 1978], in Enc.

dir., Giuffrè, in IusExplorer (Banca dati).

necessariamente complessi e lenti”48.

Secondo la sentenza citata, l’art. 2087 cod. civ. è una clausola generale con funzione di adeguamento permanente.

Al fine di comprendere la problematicità della questione, non si può prescindere dalla definizione del concetto stesso di clausola generale.

Particolarmente esaustivo, sul punto, è stato Gazzoni: “le

clausole generali indicano un criterio di giustizia, ma non dettano regola alcuna delegando all’interprete la funzione di elaborarla, osservando i c.d. standard valutativi esistenti nella realtà sociale”49.

Rebus sic stantibus, appare preferibile non ricondurre l’art.

2087 cod. civ. nel novero delle clausole generali: la funzione di questa norma non può essere quella meramente ricognitiva degli standard, ossia delle norme sociali di condotta già esistenti nel nostro ordinamento giuridico. In caso contrario, l’art. 2087 cod. civ. avrebbe una portata applicativa ridotta, incapace di connotare – guardando al futuro – regole di condotta più avanzate rispetto a quelle correnti; di fatto, in questo modo la disposizione in esame perderebbe ogni pretesa di dirigere il mutamento sociale50.

Dunque, secondo quanto detto, il sistema prevenzionistico è composto da una norma generale e una costellazione di norme speciali.

Il rapporto che intercorre tra la prima – ossia l’art. 2087 cod. civ. – e le seconde è sicuramente un rapporto di genus a species.

E’ possibile definire l’art. 2087 cod. civ. come una norma al contempo di apertura e di chiusura del sistema prevenzionistico, capace di arricchirlo da punto di vista qualitativo e quantitativo.

Dal punto di vista quantitativo, la disposizione codicistica impedisce che il sistema si chiuda in un numerus clausus di

48 Cass., sez. lav., 6 settembre 1988, n. 5048 in IusExplorer (banca dati).

49 F.GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Esi, 2004, p. 49; sul punto anche

V. VELLUZZI, Le clausole generali, semantica e politica del diritto, Milano, Giuffrè, 2010, p. 8.

50 P.ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, op. cit.,

adempimenti che possono essere richiesti al datore di lavoro; con la presenza dell’art. 2087 cod. civ., le norme speciali non hanno la possibilità di chiudere la portata dell’obbligo di sicurezza, poiché questo è capace di andare oltre alle cautele scritte nella disciplina prevenzionistica di dettaglio.

Per quanto concerne l’aspetto qualitativo, invece, da un lato la norma generale è capace di imprimere alle norme speciali una connotazione volta a dare rilevanza prioritaria all’adempimento, mentre, dall’altro lato, le norme speciali costituiscono una sorta di proiezione, calibrata su esigenze di specificità, della norma generale51. Ciò che emerge dal quadro appena illustrato è che l’art. 2087 cod. civ. e le altre norme prevenzionistiche, in particolar modo il d.lgs. n. 81/2008, sono parte di un sistema cd. circolare: la norma generale è capace di imprimere una certa direzione alle norme speciali, mentre le norme speciali, al contempo, arricchiscono l’art. 2087 cod. civ. di tutta una serie di specificazioni, con il risultato di proiettarne l’essenza nell’ambiente di lavoro52.

Tuttavia, se questo è vero per quanto riguarda l’adempimento dell’obbligo di sicurezza, configurare un sistema circolare risulta più difficile con riferimento alla tutela della dignità della persona, che trova il proprio referente nella “personalità morale” dell’art. 2087 cod. civ.

Al fine di salvaguardare la dignità della persona del lavoratore, il legislatore ha predisposto numerosi limiti al potere della parte datoriale: vi sono, infatti, limiti al potere disciplinare, al potere direttivo, limiti alla facoltà di mutare luogo della prestazione o le mansioni del prestatore d’opera e, ancora, limiti al potere di controllo della prestazione e al diritto di recesso unilaterale.

Non solo. Il legislatore tutela la dignità del prestatore d’opera anche nello statuto dei lavoratori, agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15; tutti

51 P.ALBI, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona, op. cit.,

p. 83.

questi, tranne l’art. 1, sono norme che formulano divieti.

La longa manus dell’art. 2087 cod. civ. si tende anche su queste disposizioni appena citate, così come si proietta sulla disciplina in materia di discriminazione: i d.lgs. n. 215 e 216 del 2006 e il d.lgs. n. 5/2010 ne sono un esempio.

Pur ammettendo che questa disciplina possa essere considerata come una proiezione della tutela della personalità morale ex art. 2087 cod. civ., sembra che essa non operi in un’interazione con la norma generale53.

La disciplina antidiscriminatoria dedica ampio respiro alla tutela della dignità della persona, ma non è identificabile con essa; le norme speciali, in questo caso, presentano delle finalità particolari, diverse da quelle della norma generale. Pertanto, in questo ambito, non può esservi alcun sistema circolare tra l’art. 2087 cod. civ. e il resto della disciplina, o un rapporto di genus e species54.