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Il danno da perdita di chance

Nel documento Il danno alla persona nel rapporto di lavoro (pagine 108-111)

1. LA TUTELA DELLA PERSONA NELL’AMBIENTE DI LAVORO

3.6 Il danno da perdita di chance

Il danno da perdita di chance, mutuato dall’esperienza giuridica francese, riguarda l’ipotesi della perdita della “possibilità di ottenere

un bene o di conseguire un risultato, la cui realizzazione è – ab origine – incerta”68.

Nell’ambito del rapporto di lavoro, la perdita di chance può configurarsi sia con riguardo alle future occasioni di lavoro che con riferimento alle opportunità di progressione di carriera69.

66 Cass., sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7479, in IusExplorer (banca dati).

67 Cass., sez. lav., 13 giugno 2005 n. 564 con nota di L. CORAZZA, sui limiti di

risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di licenziamento ingiurioso, in Arg. dir. lav., 2006, parte II.

68 Cass., sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852, con nota di V. ANIBALLI, Danno da

perdita di chance e risarcibilità, in Arg. dir. lav., 2006, parte III.

La giurisprudenza ha progressivamente abbandonato la tesi che inquadrava il danno da perdita di chance come una mera lesione delle aspettative di fatto; ad oggi è pacifico ritenere l’esistenza di un vero e proprio diritto alla chance70.

A tal proposito, occorre citare la sentenza n. 6506/1985 della Corte di Cassazione: “la probabilità, effettiva e congrua, di

conseguire un certo bene è anch'essa un bene patrimoniale, economicamente e giuridicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile qualora ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni se, cioè, possa essere dimostrata con certezza pur soltanto relativa, e non assoluta, ma come tale sufficiente”71.

I contorni del danno da perdita di chance devono essere ben delimitati; è assolutamente importante tenerlo distinto dal danno da mancata promozione.

La distinzione tra le due tipologie si rende necessaria soprattutto al fine di definire quali siano gli elementi che devono essere concretamente provati in giudizio dal lavoratore72.

Sul punto, è molto chiara la posizione adottata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 852/2006.

Nel caso in cui il lavoratore sia stato escluso illegittimamente dalla partecipazione a un concorso, il danno derivante da mancata promozione può sussistere soltanto laddove tale avanzamento di carriera sarebbe stato sicuro.

Diversa è l’ipotesi del danno da perdita da chance, ossia la perdita della mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso73.

70 M. LAMBERTI, Sulla risarcibilità del danno da perdita di chance: giudizio di

probabilità e criteri di liquidazione in Il danno alla persona del lavoratore, op.

cit., p. 279.

71 Cass., sez. lav., 19 dicembre 1985, n. 6506 in Riv. dir. comm., 1986, II parte, p.

207.

72 M. LAMBERTI, Sulla risarcibilità del danno da perdita di chance: giudizio di

probabilità e criteri di liquidazione in Il danno alla persona del lavoratore, op.

Sempre secondo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6572/2006, del danno da perdita di chance “va data prova in concreto,

indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate (…). In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore”74.

Sul punto, sempre la Corte di Cassazione afferma: “nel caso di

giudizio instaurato dal lavoratore per ottenere il risarcimento danno per perdita di chance, il ricorrente ha l'onere di provare gli elementi atti a dimostrare, pure se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo della probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile”75.

Nel caso dal danno da mancata promozione, invece, l’onere della prova da soddisfare è ben diverso: oltre a provare l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura concorsuale, il ricorrente dovrà altresì dimostrare che avrebbe certamente conseguito un esito positivo a seguito del concorso76.

Il giudice, di fronte alla richiesta di risarcimento per un danno da perdita di chance, deve formulare un giudizio di tipo presuntivo o prognostico sulla probabilità del conseguimento della promozione da parte del lavoratore: a quest’ultimo spetta il compito di provare ogni elemento idoneo a dimostrare quel minimo di ragionevolezza ed effettività di suddetta possibilità.

74Cass., sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572 in IusExplorer (banca dati). 75Cass., sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852, in IusExplorer (banca dati).

76 M. LAMBERTI, Sulla risarcibilità del danno da perdita di chance: giudizio di

probabilità e criteri di liquidazione in Il danno alla persona del lavoratore, op.

Non è necessario che la probabilità sia superiore al cinquanta per cento, tuttavia tale onere della prova deve essere soddisfatto al fine “di affidare il danno patrimoniale a coordinate di attualità e

concretezza”77.

Per quanto concerne l’aspetto della liquidazione, sono due le teorie contrapposte: quella basata su un metodo totalmente equitativo e quella, invece, che mira alla concreta quantificazione del danno78.

Al fine di giungere a una quantificazione corretta, secondo la Corte di Cassazione, il danno può essere quantificato “applicando al

parametro costituito dalle retribuzioni che sarebbero spettate in caso di promozione un coefficiente di riduzione, che del grado di quella probabilità tenga conto, ovvero, ove questo o altro criterio risulti di difficile utilizzazione, ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.”79.

3.7 Il danno da abuso del contratto a tempo determinato, il danno

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