• Non ci sono risultati.

L’art 27 secondo comma Cost come sanzione della presunzione di innocenza: le

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 127-129)

giuridica cui il principio in parola era andato incontro nella prima metà dello scorso secolo; a prescindere dalla fondatezza di tali critiche, però, v’è da dire che esse appaiono in un certo senso superate: piaccia o no la presunzione di innocenza, piaccia o no la formulazione tecnica di tale principio, vi sarebbe ora da fare i conti con una disposizione costituzionale che a parere di molti avrebbe introdotto tale regola.

Pertanto, riteniamo di dover far riferimento solo al dibattito della seconda metà del secolo, e nella misura in cui esso tenga conto dell’art. 27 secondo comma Cost.47.

Al riguardo si è assistito, nei primi anni che hanno seguito l’introduzione della Costituzione, ad un tentativo di ridimensionare la portata precettiva del principio sancito; a parere di alcuni, con l’intento di riconfermare gli assetti normativi ereditati dal fascismo, ed evitare lo stravolgimento dell’ordinamento processual- penalistico che sarebbe derivato da un’applicazione coerente ed ortodossa del principio in oggetto48.

Partendo dal dato letterale49, così, si argomentava che il costituente non avesse introdotto la presunzione in oggetto, ma anzi l’avesse rifiutata, “ponendosi nel mezzo delle opposte correnti”50: semplicemente, l’art. 27 cpv. Cost. avrebbe consacrato la convinzione che “durante il processo, cioè, non esiste un colpevole, un reo, ma solo un imputato”51. Pertanto, si sarebbe sancita la sussistenza di uno

46 Vedi supra, § 3. 47 D

OMINIONI,Le parti nel processo penale, Milano, 1985, p. 238 rileva come nonsia infrequente, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione, che la manualistica si “dimentichi” di annoverare la Costituzione tra le fonti del diritto processuale penale e, conseguentemente, di analizzare taluni istituti tenendo conto dei principi in essa dettati.

48 In questo senso V. G

AROFOLI,Presunzione d’innocenza, cit., p. 1184. 49 Al riguardo, I

LLUMINATI,La presunzione d’innocenza, cit., p. 1, nota che il costituente ha utilizzato una

formula molto vicina alle teorie fatte proprie dal fascismo.

50 Così G. L

EONE, Trattato di diritto processuale, cit., vol. I, p. 476. A parere di ILLUMINATI, La presunzione d’innocenza, cit., p. 121, l’opinione di Leone fu considerata a lungo “una sorta di

interpretazione autentica del dettato costituzionale”.

51

G. LEONE, Trattato di diritto processuale, cit., vol. I, p. 476; nello stesso senso anche DEL POZZO,La libertà personale nel processo penale italiano, Torino, 1962, p. 103;FROSALI,La giustizia penale, in

status intermedio tra il colpevole e l’innocente, ossia quello dell’imputato il quale, sebbene subisca una sorta di deminutio capitis52, non potrebbe comunque essere trattato alla stregua del reo.

Oppure, si affermava che la presunzione dettata avesse valore solo quale regola di trattamento, ma non di giudizio53: magari, proseguendo sulla scorta di passate argomentazioni54, si è sostenuta l’improprietà e l’irragionevolezza di una presunzione che, partendo dal fatto noto di un’imputazione, la quale a sua volta presuppone prove più o meno concludenti a carico, faccia discendere come conseguenza l’innocenza del giudicando: in tal caso, invero, risulterebbe palese la cristallizzazione di una regola di esperienza contraria rispetto a quello che la realtà dei fatti offre nel quod plerumque fit55. Questa considerazione non appare però affatto risolutiva: alla luce di quanto chiarito sin dall’inizio della presente trattazione, il fondamento della presunzione legale non è necessariamente statistico, ben potendo invece rinvenirsi in un’opzione politica meramente discrezionale operata dal legislatore.

Peraltro, la stessa natura della disposizione in commento veniva talora svalutata: essa, infatti, avrebbe contenuto “una norma di carattere programmatico che si rivolge al futuro legislatore”56, e non dunque di portata autenticamente precettiva, capace di vincolare il legislatore passato e venturo.

Infine, nessun aiuto per l’integrazione della lacunosa formulazione dell’art. 27 cpv. sarebbe potuto arrivare dalla ricezione nell’ordinamento italiano della

1950, pp. 234 ss.; GUARNERI, Le parti nel processo penale, Milano, 1949, pp. 189 ss.; MARUCCI,

Presunzione d’innocenza dell’imputato e presunzione di inesistenza del delitto, in Giur. compl. Cass. pen., 1949, p. 119.

52

Sottolinea le conseguenze di tale lettura NOBILI, Spunti per un dibattito sull’articolo 27, secondo comma della Costituzione, ne Il Tommaso Natale, 1978, p. 846.

53 A

MODIO, La tutela della libertà personale dell’imputato nella convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1967, p. 866; ANDRIOLI,Riflessioni sull’insufficienza di prove nel processo penale, in Studi in memoria di Andrea Torrente, Milano, 1968, p. 49; BASCHIERI, La Costituzione italiana, Firenze, 1949, p. 166; G. LEONE, Trattato di diritto processuale, cit., vol. I, p. 474; MELCHIONDA, Vari aspetti di incostituzionalità dell’art. 708 c.p., in Scuola posit., 1968, p. 149; PECORELLA,Atti del Convegno, cit., p. 399.

54 Ci si riferisce all’opinione di M

ANZINI,Trattato di diritto processuale, vol. I, cit., p. 200, su cui supra §

3.

55 L

OZZI,Favor rei e processo penale, Milano, 1968, p. 9.

56 Così D

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nei cui testi – rispettivamente agli artt. 11 e 6 § 2 – è sancito che “ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”: l’ordine di esecuzione, infatti, è contenuto in una disposizione di legge ordinaria, inidonea a conferire valenza sovraordinata ai principi ivi espressi57; impossibile, peraltro, ritenere corretto quel “fenomeno di compensazione osmotica”58 – se non cadendo nel frequente errore metodologico di interpretare la fonte di rango superiore alla luce di quella di rango inferiore – stante la diversa collocazione delle due fonti nella scala gerarchica dell’ordinamento59. E d’altra parte, anche a sostenere che l’enunciazione convenzionale avrebbe comunque avuto forza – non gerarchica ma cronologica – di abrogare le precedenti disposizioni di legge ordinaria con essa confliggenti60, tale lettura apparirebbe invero superata, atteso che il nuovo codice di procedura penale, approvato in seguito alla ricezione delle predette convenzioni, avrebbe a sua volta ri-abrogato la contrastante normativa pattizia.

Pertanto, così ridotta la valenza dell’art. 27 secondo comma Cost., le conclusioni degli Autori citati oscillano tra il considerare tale disposizione “forma sentimentale di […] ipocrisia”61 e il riconoscerne la natura di “chiaro compromesso”62.

6. L’interpretazione della giurisprudenza costituzionale. – La Corte

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 127-129)

Outline

Documenti correlati