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La conoscenza della legge penale

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 189-191)

riteneva sussistente una presunzione legale assoluta di conoscenza della legge penale152; in altre parole, non era necessario alcun accertamento sul punto, perché si presumeva sempre che il soggetto agente fosse a conoscenza del precetto.

148 E’ questa preoccupazione che pare spiegare – ma non giustificare – l’individuazione di una

presunzione relativa nel tema che ci occupa: in questo senso vedi, ad esempio, R. GAROFOLI,Manuale di diritto penale, Parte generale, Milano, 2006, p. 493. In ogni modo, assai frequentemente in sentenza è

assente qualsiasi riferimento all’accertamento dell’imputabilità, sia pure svolto per via indiziaria: sulla spiegazione e la legittimità di tale prassi, vedi CORDERO, Il giudizio d’onore, cit., pp. 145 ss., che

evidenzia una residua differenza di effetti, in punto di onere della prova, dall’essere un elemento “costitutivo” oppure “impeditivo”.

149 Un discorso più articolato andrebbe svolto circa il grado di descrizione e allegazione della causa di

incapacità necessario al fine di far sorgere un dubbio giuridicamente rilevante; in altre parole, quanto debba emergere per innescare il meccanismo di risoluzione dell’incertezza. Sul punto, pur relativamente alla situazione per certi versi analoga dell’accertamento della sussistenza di cause di giustificazione, vedi SIRACUSANO,Studio sulla prova, cit.., pp. 170 ss..

150 Vedi supra cap. III, § 4. 151

SARACENO,La decisione sul fatto incerto, cit., p. 82; come si è visto, avverrebbe il contrario se fosse

prevista una presunzione relativa; nel qual caso, infatti, in caso di dubbio il giudice dovrebbe optare a favore della sussistenza del fatto che la legge gli impone di presumere. In dottrina, risolve correttamente il caso dubbio circa l’imputabilità ROMANO, Commentario sistematico, cit., p. 8. Analogamente in

giurisprudenza, già nella vigenza del vecchio codice di rito, Sez. I, 20 maggio 1982, Germogli, in Cass.

pen., 1983, p. 1763, ove si afferma che “nella ipotesi di controversia sulla piena capacità di intendere e di

volere dell’imputato per vizio di mente, la prova dell’imputabilità del soggetto va ricavata soltanto dalla acquisita certezza della insussistenza di malattie mentali”.

152 Si veda, ad esempio, S

ALVIOLI,I difetti sociali delle leggi vigenti di fronte al proletariato e il diritto nuovo, Palermo, 1906, p. 28; RAGGI,Della legge penale e della sua applicazione, Milano, 1927, p. 14.

Per l’analisi e la critica di tale impostazione si veda MANZINI,Trattato di diritto processuale penale, vol.

Tale lettura della norma appariva però scorretto.

In questo caso, infatti, il legislatore non imponeva alcuna presunzione; più semplicemente, come la stessa dizione dell’attuale art. 5 c.p. chiaramente suggerisce, “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”: ossia, la conoscenza del precetto è fuori dalla fattispecie soggettiva, non rientra nell’oggetto del dolo né nel fuoco della colpa153.

L’espressione “presunzione di conoscenza della legge penale”, dunque, è espressione meramente traliticia, retaggio di un passato in cui forse l’irrilevanza della cognizione del precetto andava in qualche modo “giustificata”; tale esigenza pare oramai scemata, poiché l’inderogabilità della legge e della sovranità statale ha trovato nei secoli espressione indefettibile nel corollario ignorantia legis non excusat.

Eppure, il tema è tornato in qualche modo nell’ambito del nostro studio grazie alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988154 che, come noto, ha forzosamente introdotto nel nostro ordinamento la valenza scusante dell’ignoranza del precetto, qualora questa sia dovuta a fattori inevitabili155. L’art. 5 c.p., perciò, gode ora di un’eccezione, in grado di condurre all’esclusione della colpevolezza dell’ignaro agente.

Tale deroga, tuttavia, è formulata in termini negativi: non è la conoscibilità del precetto a costituire elemento della fattispecie soggettiva, ma l’inconoscibilità ad escluderne l’integrazione. Come si è ritenuto nei paragrafi precedenti, dunque, ciò significa attribuire un onere probatorio in capo all’imputato, tenuto a dimostrare l’inevitabilità della sua ignoranza, alla luce di circostanze straordinarie in grado di vanificare l’efficacia degli usuali meccanismi che l’ordinamento predispone per garantire la conoscibilità delle sue disposizioni.

153 In questo senso, correttamente, la dottrina più recente; si veda, per tutti, A

LESSANDRI, Il I comma dell’art. 27, cit., p. 91, che parla di “assoluta indifferenza dell’errore” di cui all’art. 5 c.p. ai fini della

responsabilità penale. MANZINI,Trattato di diritto processuale penale, vol. I, cit., p. 216, riconduce il

disposto in oggetto all’“imposizione di un obbligo di conoscenza e della correlativa responsabilità per l’inadempimento dell’obbligo stesso”.

154

Corte Cost., 24 marzo 1988, cit..

155 Per la ricostruzione della nozione di inevitabilità rilevante a fini scusanti, si rimanda ai punti nn. 17 e

Insomma, poiché lo Stato appresta gli strumenti necessari ad assicurare a tutti i consociati la conoscenza della legge, il legislatore non pretende per la condanna che l’accusa provi la concreta consapevolezza del precetto da parte dell’imputato; sarà questi, piuttosto, a dover dimostrare, per ottenere un’assoluzione, che la propria ignoranza sia stata assolutamente incolpevole156. Mantenendo poi ferma la nostra chiave interpretativa, in assenza di specifiche e contrarie indicazioni normative deve poi ancora riconoscersi che l’onere a carico del giudicando non è pieno, in quanto ex art. 530 cpv. c.p.p. potrà giovarsi del dubbio circa l’inevitabilità dell’ignoranza per essere assolto con la formula perché “il fatto non costituisce reato”.

Il che, se varrà ad escludere che possa parlarsi di una presunzione legale relativa di conoscenza157 – visto che ciò implicherebbe l’insussistente conseguenza che il dubbio nuoccia al reo –, non dovrebbe comunque impedire, ai sostenitori della valenza costituzionale della presunzione di innocenza quale regola di giudizio, di denunciare l’illegittimità costituzionale di tale ripartizione di oneri: seppure parzialmente, infatti, l’imputato è tenuto a ribaltare uno status quo – relativamente alla conoscenza del precetto – che già in partenza depone per la condanna.

9. La conoscenza dell’età dell’offeso nei delitti sessuali. – Considerazioni

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 189-191)

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