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Presunzioni semplici ed indizi

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 89-92)

esperienza.– 5. L’accertamento del fatto ignoto: l’art. 192 comma 2 c.p.p.. – 6. Presunzioni semplici e istituti analoghi: le verità interinali. – 7. (segue): la prova

prima facie. – 8. (segue): la prova levior. –

1. Le presunzioni semplici: cenni. – Si è già visto come l’art. 2727 c.c. definisca le presunzioni semplici – dette anche naturali, dottrinali, libere, dell’uomo, del giudice, hominis, facti1 – come “le conseguenze che […] il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. Si è anche già fatto cenno circa la genericità della nozione proposta, capace di attagliarsi a qualsiasi fenomeno probatorio, l’unica differenza risiedendo nella particolare qualità del fatto noto nella prova per presunzioni rispetto alla prova per rappresentazione.

Nella prima, infatti, non qualsiasi fatto è fonte dell’inferenza, ma solo quello che non sia direttamente rappresentativo del thema probandum e che ad esso conduca indirettamente solo tramite un procedimento logico di tipo sillogistico; in altre parole, alla base del ragionamento presuntivo non può stare un dato che sia artificialmente formato per narrare o raffigurare la circostanza da provare, ma soltanto un fattore “naturale” che sia però accidentalmente spia della sussistenza del fatto ignoto.

1 Riferisce tali sinonimi R

Può dunque affermarsi che nell’ambito della prova “naturale” (o “libera”) la prova rappresentativa (o storica) sta alla prova per presunzioni semplici (o indiziaria, o critica), come nel campo della prova legale quella rappresentativa legale (giuramento, confessione) sta a quella per presunzioni legali.

Tuttavia le presunzioni semplici esulano del tutto dal tema dell’onere della prova: esse infatti, come qualsiasi altra prova naturale, servono a formare il convincimento del giudice nel caso concreto, e non forniscono ex ante dei parametri legali per la fissazione formale del fatto e per la regola di giudizio da applicarsi2.

2. Presunzioni semplici ed indizi. – Sinora si è peraltro utilizzata l’espressione fatto o circostanza “indiziante” per indicare il fatto noto da cui prende le mosse il procedimento presuntivo; tale dizione non è casuale: da tempo sono stati avvertiti i punti di contatto tra l’istituto delle presunzioni e quello degli indizi, pur con diversi accenti circa il grado di sovrapponibilità dei due3.

Al riguardo, tralasciando l’analisi delle singole posizioni, riteniamo di poter affermare che gli indizi costituiscano un segmento del procedimento presuntivo, ossia il fatto noto da cui trarre, per mezzo di regole empiriche dotate di attendibilità e credibilità, la deduzione che conduce all’accertamento del fatto ignoto4. La presunzione semplice, in altri termini, sarebbe il meccanismo probatorio di natura sillogistica per cui dal fatto noto (l’indizio) si risale al fatto

2 Per l’estraneità al problema dell’onere della prova si veda S

ARACENO,La decisione sul fatto incerto, cit.,

p. 75.

3 A

NDRIOLI,vocePresunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.), in Nss. dig. it., vol. XIII, Torino, 1966, p. 771;

BORGHESE,vocePresunzioni, cit., p. 773; contra CORDOPATRI,voce Presunzione (dir. proc. civ.), in Enc.

dir., vol. XXXV, Milano, 1986, p. 276;LAURO,Note in tema di prova indiziaria e presunzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, p. 1417; MANZINI,Trattato di diritto processuale penale, vol. III, cit., p. 408;GIUS. SABATINI, voce Prova,cit., p. 308; UBERTIS,voce Prova, cit., p. 306.

4Così B

ETTIOL,Presunzioni ed onere della prova, cit., p. 245; CORDERO,Tre studi, cit., pp. 15 e 51, nota

114; LAURO,Note in tema di prova indiziaria, cit., p. 1417; SCAVO LOMBARDO,voce Presunzione, cit., p. 320; RAMPONI, La teoria generale, cit., p. 48; parzialmente nello stesso senso BRUNELLI, Delle presunzioni, cit., p. 77; FLORIAN,Delle prove penali, cit., p. 64; FERRAIOLI,voce Presunzione, cit., p. 314. Adotta tale impostazione anche Cass., sez. I, 25 marzo 1976, Bozano, in Riv. it. dir. proc. pen., 1980, p. 1408, con nota di LAURO,Note in tema di prova indiziaria, cit..

ignoto, in virtù del collegamento riscontrabile sulla base di massime d’esperienza5.

Indizi e presunzioni semplici, pertanto, non sarebbero propriamente sinonimi, così come non lo sono “testimone” e “testimonianza”: l’indizio e il testimone costituiscono fonte di prova, ossia l’oggetto o il soggetto da cui può derivare al procedimento un elemento di prova6; la presunzione semplice e la testimonianza sono invece mezzi di prova, ossia l’attività attraverso la quale l’elemento di prova fornisce la propria valenza dimostrativa7: e a livello definitorio poco cambia se, nella testimonianza, l’acquisizione costituisce un procedimento esteriore materialmente percepibile perché svolgentesi nel processo, mentre la presunzione semplice matura e si sviluppa nella psiche del giudice; in entrambi i casi, invero, è dato riscontrare un tramite (l’assunzione della testimonianza o la deduzione presuntiva del giudice) che consente il passaggio dalla fonte della conoscenza (il testimone o l’indizio) ad un risultato di prova (la verificazione dell’ipotesi oggetto di prova).

Pertanto, una volta chiarita la differenza concettuale tra le espressioni impiegabili, non può negarsi che indizio e presunzione semplice siano elementi

5

Va comunque segnalato l’uso del termine “indizio” anche in una diversa accezione: per fare solo alcuni esempi, l’art. 273 c.p.p. richiede “gravi indizi di colpevolezza” come condizione per l’applicabilità di misure cautelari; l’art. 267 c.p.p. pone “gravi indizi di reato” quale presupposto per l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni; l’art. 705 c.p.p. subordina l’estradizione alla sussistenza di “gravi indizi di colpevolezza”; in tutti questi casi, ovviamente, l’indizio non costituisce una particolare fonte di prova, ma viene richiamato per indicare un accertamento che appare ancora incompleto, provvisorio, ma comunque suscettibile di consentire l’adozione di provvedimenti interinali. Al riguardo, si veda LAURO,

Note in tema di prova indiziaria, cit., pp. 1411 ss..; e infra § 8. 6 Al riguardo F

LORIAN,Delle prove penali, cit., p. 96, utilizza la diversa nomenclatura di organi di prova,

terminologia che riteniamo però troppo “antropocentrica”, inidonea a rappresentare l’intera gamma di situazioni (umane o materiali) da cui possa scaturire la prova. Nel senso del testo, invece, GIANNITTI,La valutazione della prova penale, Torino, 2005, pp. 2 s., secondo cui “fonte di prova è la persona (teste,

persona offesa, indagato ecc.), la cosa, il documento o un qualsiasi fenomeno idoneo a produrre una conoscenza rilevante per il processo”.

7 Per G

IUS.SABATINI, voce Prova, cit., p. 304, “i modi attraverso i quali s’intende accertare il dato di prova sono i procedimenti di prova, comunemente qualificati mezzi di prova” (corsivo dell’Autore). Nello stesso senso anche FLORIAN,Delle prove penali, cit., p. 97. Entrambi gli Autori, comunque, rigettano

l’idea che siano un mezzo di prova la presunzione semplice o gli indizi, considerati piuttosto mezzo per la valutazione della prova; il che può essere in parte condivisibile, nella misura in cui – come si è illustrato

supra cap. I, § 2 – la prova critica entra in gioco per il vaglio dell’attendibilità della prova

rappresentativa: ma ciò senza perdere la propria autonomia. Al riguardo non deve ingannare la rubrica dell’art. 192 c.p.p. (disciplinante gli indizi), che fa riferimento alla “valutazione della prova”: in tale articolo, invero, gli indizi non sono regolamentati in quanto mezzo per la valutazione, bensì come oggetto della stessa, con ciò dunque confermando la loro natura probatoria.

appartenenti allo stesso ambito; e la confusione terminologica non fa che corrispondere alle ambivalenze della nozione di prova, spesso impiegata genericamente nell’accezione di fonte, mezzo o risultato8.

D’altra parte, l’identificazione tra i due fenomeni sembra oramai agevolmente sostenibile anche sulla base del dettato normativo: l’art. 192 comma 2 c.p.p., come accennato, riconosce valenza probatoria solo agli indizi che siano “gravi, precisi e concordanti”, utilizzando la medesima formula che l’art. 2729 c.c. adopera per indicare i requisiti di ammissibilità delle presunzioni semplici; la medesima disciplina, dunque, palesa l’opzione legislativa per una parificazione dei due istituti9, con una differenza terminologica che testimonia solo la diversa convenzione linguistica adottata storicamente dagli studiosi della materia penale e di quella civile: i primi più avvezzi a parlare di indizi, i secondi di presunzione10.

3. Origine derivata degli indizi: l’accertamento del fatto noto. – Studiare

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