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L’interpretazione della giurisprudenza costituzionale

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 129-132)

cpv. Cost..

57 C

HIAVARIO,La convenzione europea dei diritti dell’uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale, Milano, 1969, p. 50; GHIARA,Presunzione di innocenza, cit., p. 86.

58 P

AULESU,voce Presunzione, cit., p. 673.

59 V. G

AROFOLI, Presunzione d’innocenza, cit., p. 1192; RICCIO - DE CARO - MAROTTA, Principi costituzionali e riforma della procedura penale, Napoli, 1991, p. 79.

60 G

AITO,Onere della prova, cit., c. 524; ad identiche conclusioni dovrebbero giungere le premesse di

ANDRIOLI,Appunti di procedura penale, Napoli, 1965, p. 12; MALINVERNI,Principi del processo penale,

Torino, 1972, p. 167. Contra PECORELLA, Atti del Convegno, cit., p. 410, che nega la valenza self executing di disposizioni pattizie non direttamente applicabili.

61 Così V

ANNINI,Manuale di diritto processuale penale italiano, Milano, 1953, p. 71. 62 L

La maggior parte delle decisioni ha avuto ad oggetto il profilo della disposizione quale regola di trattamento dell’imputato prima della condanna; talvolta, però, è stata affrontata la questione della possibilità di ricavare dall’articolo in esame anche la regola di giudizio da più parti individuata ed invocata.

Al riguardo, si può subito anticipare che la Corte ha avuto un atteggiamento molto cauto, per non dire chiuso, nell’estendere l’ambito di operatività dell’art. 27 secondo comma Cost. sino alla disciplina dell’onere della prova.

Già in una prima pronuncia, agli albori dell’attività della Corte, si era affermato che “la menzionata norma della Costituzione riguarda soltanto il principio fondamentale di civiltà e di giustizia che vieta di considerare colpevole, sotto qualsiasi aspetto e per ogni effetto, l’imputato prima della condanna definitiva”63; pertanto, giudicando della costituzionalità di un’apparente inversione dell’onere della prova riscontrabile in una fattispecie criminosa di contrabbando, l’eventuale “presunzione di prova del contrabbando […] nulla ha a che fare, nel suo contenuto, con le finalità e con il fondamento della norma costituzionale in questione”64. Evidente, dunque, il rifiuto da parte della Consulta di individuare anche una regola di giudizio nell’art. 27 cpv. Cost., e conseguentemente di dichiarare l’illegittimità di una presunzione legale di colpevolezza che, addossando all’imputato l’onere di provare l’assenza del contrabbando, contraddirebbe quella costituzionale di innocenza65.

Di nuovo, ed in maniera ancora più esplicita, nel rigettare la doglianza di incostituzionalità della contravvenzione di cui all’art. 708 c.p.66, si è ritenuto che il “principio di non colpevolezza dell’art. 27 della Costituzione […] non investe il modo di provare i fatti di reato”67.

Sono poi seguite talune pronunce che in maniera talora esplicita, talora implicita, hanno riconosciuto la valenza del disposto costituzionale anche sul piano della

63 Corte Cost., 12 maggio 1959, n. 33; corsivo nostro. 64 Corte Cost., 12 maggio 1959, cit..

65 V. G

AROFOLI, Presunzione d’innocenza, cit., p. 1188, giudica le proclamazioni contenute in tale

pronuncia “inutili ed irritanti, se poi ad esse non si fa discendere alcun effetto concreto”.

66 Su cui si veda infra cap. V § 2.

regola di giudizio: “l’art. 27, secondo comma, Cost. – si è ad esempio affermato –, nel dichiarare che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli la esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale” e la “presunzione di non colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a giustificare una sentenza di condanna”68.

Tuttavia, l’enunciazione viene poi immancabilmente svuotata da

un’interpretazione debole del principio così solennemente sancito69; ad esempio, chiamata più volte a giudicare della legittimità costituzionale della lamentata inversione dell’onere della prova disposta dai già citati artt. 707 e 708 c.p., non contesta l’operatività generale della presunzione di non colpevolezza, ma nega che nelle fattispecie in esame si assista ad una reale inversione dell’onere della prova: “è da escludere che le norme denunziate, nel richiedere al prevenuto la giustificazione dell’attuale destinazione delle chiavi oppure degli strumenti atti ad aprire o forzare serrature e, rispettivamente, della provenienza del denaro o degli oggetti non confacenti al suo stato, esigano la prova della legittimità della destinazione e della provenienza, limitandosi, invece, a pretenderne una attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in concreto nelle singole fattispecie, secondo i principi della libertà delle prove e del libero convincimento”70; pertanto, “ciò dimostra che nella norma non esiste un’inversione dell’onere della prova”71; in altre parole, si lascia intendere l’eventuale invalidità di una disposizione che accollasse all’imputato l’onere di

68 Corte Cost., 22 giugno 1972, n. 124. 69

INSOLERA,Un deludente epilogo, in Giur. cost., 1996, p. 3363, riconduce tale scelta ad una generale

tendenza della Corte Costituzionale: “come altre volte è avvenuto nella storia della Corte, le aspettative ingenerate da decisioni ben argomentate e ricche di aperture verso gli apporti della dottrina penalistica più attenta al problema dell’adeguamento del nostro sistema ai principi desumibili dalla Legge fondamentale, sono andate deluse”.

70 Così Corte Cost., 29 gennaio 1971, n. 14, in Giust. pen., 1971, I, c. 221; nello stesso senso anche Corte

Cost., 22 ottobre 1975, n. 236; Corte Cost., 19 novembre 1992, n. 464, in Cass. pen., 1993, p. 2215, con nota di FRANZ,Brevi osservazioni in merito alla costituzionalità del reato di cui all’art. 708 c.p., ed alla applicazione concreta della fattispecie; da ultima, anche Corte Cost., 23 giugno 2005, n. 265, in Nuovo dir., 2005, p. 734, con nota di FELICI, Il caso dell'art. 707 c.p.: il reato di sospetto non è costituzionalmente illegittimo.

provare la propria innocenza, ma allo stesso tempo si è restii ad individuare tale inversione nei casi di specie, ovverosia a ravvisare una violazione della presunzione di innocenza ogniqualvolta la legge esenti il pubblico ministero dal provare la sussistenza anche di un solo frammento della fattispecie criminosa. Si è invece già tentato di chiarire l’ampia portata della presunzione in parola, capace di travolgere ogni minimo onere addossato al giudicando, senza che rilevi l’oggetto e lo standard dell’onere stesso, se cioè esso riguardi “la prova della legittimità della destinazione e della provenienza” oppure “una attendibile e circostanziata spiegazione”: in entrambi i casi, infatti, l’imputato non può restare inerte sino a che non sia provata la realizzazione da parte sua dell’offesa che fonda l’illecito, ma deve intervenire per neutralizzare gli effetti di un accertamento ancora incompleto ma già sufficiente per la sua condanna.

Insomma, la Corte Costituzionale sembra essersi fermata a metà del guado72: da subito pronta a riconoscere l’ingresso nell’ordinamento costituzionale della presunzione di non colpevolezza e a salutarla come necessaria conquista di civiltà, ha poi impiegato diversi anni per attribuirgli valenza di regola di giudizio: ma comunque senza portare alle estreme conseguenze i corollari che ne dovrebbero coerentemente discendere.

7. Considerazioni critiche e rilettura della disposizione. – Ripercorse le opinioni

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 129-132)

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