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Le presunzioni legali relative come istituto surrogatorio

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 72-74)

presunzioni legali relative, giova dar conto di ulteriori ipotesi ricostruttive.

Pur tenendo ferma l’efficacia della presunzione legale relativa sul piano dell’onere della prova, vi è chi ha tentato di chiarire ulteriormente la funzione dell’istituto.

Al riguardo, si è sostenuto che le presunzioni legali avrebbero una funzione surrogatoria, fungendo da regola di giudizio e da rimedio laddove non si sia formata la certezza circa la sussistenza di un fatto94: ogniqualvolta l’accertamento

91 Si potrebbe essere tentati di adoperare l’espressione “onere di allegazione”, formula già nota nel

linguaggio giuridico e genericamente rappresentabile come figura minore e parziale rispetto all’onere della prova; tuttavia, essa ha una valenza tecnica diversa rispetto a quanto si vuole qui significare: l’allegazione “consiste nella specificazione dell’accertamento che si richiede” (così GIUS. SABATINI, voce

Prova,cit., p. 317), e conseguentemente l’onere di allegazione impone alla parte la sola indicazione delle fonti di prova necessarie all’accertamento, senza alcuna implicazione circa la valenza dimostrativa delle stesse, che viene lasciata alla valutazione del giudice; diversamente, l’onere di ingenerare il dubbio – espressione certamente non convenzionale – meglio esprime l’esigenza del raggiungimento di un determinato standard probatorio. In tema di “onere di allegazione” vedi anche SARACENO,La decisione sul fatto incerto, cit., p. 60.

92 Così C

ORDERO,Il giudizio d’onore, cit., p. 149, il quale aggiunge che “il rischio connesso ad un non

accertamento dei predetti fatti, considerati nel loro verso positivo, è ripartito tra l’imputato e l’organo dell’accusa, a seconda che la prova sia mancata in toto o soltanto sia apparsa insufficiente”.

93 In questo senso N

UVOLONE,Presunzioni legali, cit., p. 89, che però non rinuncia a definire presunzione

anche il semplice elemento negativo della fattispecie.

94

Così SARACENO,La decisione sul fatto incerto, cit., p. 81. Anche PAULESU,voce Presunzione, cit., p. 684, evidenzia che tra ripartizione dell’onere di introdurre la prova e criterio di risoluzione del dubbio sussista una correlazione necessaria, tale per cui chi sia onerato di provare un fatto sarebbe anche colui il

abbia fallito rispetto allo scopo del raggiungimento della verità95, lasciando sul campo solo il dubbio, là interverrebbe la presunzione al fine di evitare una pronuncia di non liquet; essa sarebbe dunque l’antidoto all’incertezza, il criterio risolutore nell’indecisione96.

Merito di tale ricostruzione è quello di avere evidenziato la connessione tra onere della prova e soccombenza per il caso di dubbio: l’onerato è colui il quale sopporta il rischio del dubbio, il fatto presunto è quello produttivo di effetti anche quando non se ne sia raggiunta la prova completa97.

Tuttavia, anche tale tesi sconta quel difetto di assolutezza che già si è avuto modo di evidenziare in precedenza98: nell’attuale ordinamento penale non è dato individuare due sole regole di giudizio, e conseguentemente contrapporre presunzione ed onere lungo il crinale del dubbio. Al contrario, vi può essere un onere soddisfatto anche solo dal raggiungimento dell’incertezza, senza che si ponga una presunzione a carico di alcuna parte, bensì unicamente un onere “parziale”: per fare un esempio esplicativo, come illustrato il dubbio sulla

quale sopporti il rischio in caso di incertezza; e viceversa. Tuttavia, tale conclusione risulta poi sostanzialmente smentita da una successiva considerazione (p. 690), in cui si dà atto che pubblico ministero e imputato debbono confrontarsi con standard probatori diversificati, ovviamente minori per il secondo.

95

Per l’opportuna “relativizzazione del concetto di verità”, vedi RAMPONI,La teoria generale, cit., p. 10,

secondo cui “i mezzi imperfetti di cui l’uomo può disporre per avere la cognizione delle cose non permettono che si esiga nei giudizi la scoperta della verità assoluta, della verità in senso rigorosamente obiettivo. Così intesa, la verità non è di questo mondo; l’uomo deve star pago di conseguire la certezza

morale, che risponde alla persuasione della verità, ossia alla verità relativa, in senso subbiettivo, o, ciò

che è ancora lo stesso, alla massima probabilità umana” (corsivi dell’Autore). In tema vedi anche SARACENO, La decisione sul fatto incerto, cit., pp. 9 ss., il quale nella ricostruzione della nozione

privilegia l’aspetto soggettivo del convincimento, rispetto a quello oggettivo della certezza. Pure CORDERO,Tre studi, cit., p. 45, sub nota 105, ricorda che “il dato logico ad un certo punto trabocca nel

fenomeno psicologico del convincimento, con le sue componenti metarazionali”.

96 Con la precisazione, però, che il non liquet è già di per sé una decisione, perché il principio di inerzia

che domina la vita giuridica comporta che la “denegata giustizia” si risolva in un rigetto della domanda; ciò che manca al non liquet, piuttosto, sarebbe la forza di risolvere la controversia una volta per tutte, e dunque l’autorità del giudicato: in questo senso SARACENO,La decisione sul fatto incerto, cit., pp. 18 ss.. 97 Fatta salva la cautela nell’utilizzare anche per il processo penale il termine tecnico “onere”, che

l’Autore citato ritiene invece improprio.

98 L’errore di prospettiva è assolutamente evidente: “nel processo penale, come nel processo civile, la

decisione sul fatto incerto non può essere che di accoglimento o di rigetto, di condanna o di assoluzione; nel primo caso sarà fondata su una presunzione di reità, nel secondo caso su una presunzione d’innocenza. Tutte le presunzioni che si possono formulare nel campo penale si riconducono nell’una o nell’altra di queste due categorie”. L’inesattezza, comunque, si giustifica con la maggiore genericità della regola di giudizio sancita nel vecchio codice di procedura penale, ove, diversamente dall’attuale, non emergeva così chiaramente che la ripartizione degli oneri fosse distribuita su tre alternative, e non su due soltanto.

sussistenza di una causa di giustificazione giova all’imputato; ma ciò non pone una presunzione né un onere probatorio a carico dell’accusa, perché in assenza di qualsiasi principio di prova la causa di giustificazione, lungi dall’operare in quanto presunta, sarà del tutto inefficace; ma neanche vi sarà presunzione nel senso anzidetto a carico dell’imputato, perché in caso di incertezza questi si vedrà comunque riconosciuto l’effetto scriminante.

Pertanto la ricostruzione proposta, tesa a enfatizzare la valenza della decisione del caso dubbio, può essere accolta solo come linea di tendenza, indicativa di una spia utile all’individuazione della ripartizione degli oneri nel processo penale, ma senza la pretesa di poter costituire criterio dirimente.

7. Le presunzioni legali relative come istituti costitutivi di fattispecie a doppio

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