• Non ci sono risultati.

L’accertamento del fatto ignoto: l’art 192 comma 2 c.p.p

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 102-104)

massima di esperienza, all’accertamento del fatto ignoto.

Tuttavia, si è chiarito che la massima non ha valenza universale, e dunque non fornisce risposte certe; più correttamente, dal grado di verificazione della premessa maggiore (la regola empirica) discende specularmente il grado di verificabilità della conclusione: quanto più la massima trovi rispondenza in un elevato numero di casi, tanto più certa sarà la deduzione del fatto ignoto da quello noto; e viceversa57.

E’ questa, in fondo, la ragione della cautela con cui da sempre i giuristi hanno guardato alla prova indiziaria, ritenuta sì indispensabile laddove mancasse la rappresentazione diretta dell’accaduto, ma allo stesso tempo equivoca, perché suscettibile di condurre a risultati di dubbia consistenza.

Conseguentemente, la prassi e la legge hanno tentato di incanalare l’utilizzo dello strumento presuntivo in binari rassicuranti, catalogando gli indizi in base alla loro rilevanza o richiedendo garanzie circa la loro persuasività.

55 I

D.,op. cit., p. 185. 56 Esplicitamente I

D.,op. cit., p. 184.

57 Riteniamo peraltro di poter tranquillamente dissentire dall’opinione di D

OMAT, Le leggi civili nel loro

ordine naturale, tomo V, libro III, tit. VI, sez. IV, Delle presunzioni, che fa dipendere la sicurezza

dell’accertamento presuntivo non dal grado di affidabilità della massima, ma dal grado di evidenza del fatto noto: “la certezza e l’incertezza delle presunzioni e la forza che possono avere per servire di prova dipendono dalla certezza o dalla incertezza dei fatti da cui esse si ricavano”. Al contrario, come evidenziato supra, § 3, il fatto noto deve essere assolutamente certo, altrimenti il meccanismo presuntivo non può essere messo in moto.

Tale è anche la strada attualmente percorsa dal legislatore italiano, che all’art. 2729 c.c. prima e all’art. 192 comma 2 c.p.p. poi, ha scelto di subordinare l’utilizzabilità della prova indiziaria a requisiti idonei a conferire attendibilità al procedimento valutativo: in particolare, pretendendo che gli elementi indiziari siano “gravi, precisi e concordanti”58.

Al riguardo, si è chiarito che “gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; precisi quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi”59.

Una delle questioni aperte, circa l’interpretazione della disposizione legislativa, riguarda la possibilità che un solo indizio possa fondare il convincimento del giudice.

In proposito l’art. 192 comma 2 c.p.p., declinando al plurale il termine “indizi” e richiedendone la concordanza, da un punto di vista testuale pare esigere una molteplicità di elementi indiziari quale fonte di prova60.

La giurisprudenza e la dottrina prevalente, al contrario, hanno frequentemente affermato che anche un solo indizio può giustificare la decisione61.

58 S

ARACENO,La decisione sul fatto incerto, cit., p. 82, afferma che l’esperienza dei casi analoghi non

sempre può essere sufficiente a formare un pieno convincimento, e dunque che le presunzioni semplici cedano il passo di fronte al dubbio. Tuttavia, riteniamo che tale soluzione non sia dovuta ad una caratteristica propria delle presunzioni semplici, ma semplicemente all’essenza di ogni prova che, combinata con la generale regola di giudizio vigente nel processo penale, attribuisce efficacia solo alla dimostrazione che raggiunga il grado della certezza. Diversamente è a dirsi nel campo civile, dove si è affermata la sufficienza che “il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza

ragionevolmente possibile” (corsivo nostro): così Cass., sez. un. civ., 13 novembre 1996, n. 9961. 59 Cass., sez. I, 30 gennaio 1991, Bizzantino, in Cass. pen., 1992, p. 2795.

60

Per tale constatazione vedi NAPPI, Guida al codice di procedura, cit., p. 225. Già prima

dell’introduzione del nuovo codice e della disciplina degli indizi in esso contenuto, negavano la valenza probatoria di un solo indizio MASSA,Contributo all’analisi, cit., p. 120; GIUS. SABATINI, voce Prova,cit., p. 307.

61 Per tutte vedi Cass., sez. II, 8 febbraio 1991, Ventura. In dottrina C

ORDERO,Procedura penale, cit., p.

612;KOSTORIS,voceGiudizio (dir. proc. pen.), in Enc. giur., Aggiornamento, vol. XV, Roma, 1997, p.

10; in questa direzione anche l’esempio proposto da FRAMARINO DE’MALATESTA,La logica delle prove in criminale, vol. I, Torino, 1895: “fate che Tizio sia stato per un anno in America, lontano da sua moglie,

rimasta in Italia; fate che in capo all’anno, al suo ritorno, trovi incinta sua moglie, non vi pare che Tizio debba esser legittimamente certo dell’adulterio?”. ContraSIRACUSANO,Le prove, in AA.VV.,Manuale di diritto processuale penale (a cura di Siracusano), I, Milano, 1994, p. 386; TONINI,Manuale di procedura penale, Milano, 2006, p. 200.

Al di là dell’esegesi della disposizione, sul piano pratico la questione può essere stemperata sol che si consideri come in realtà, coscientemente o incoscientemente, il giudici si trovi sempre a lavorare in un contesto caratterizzato da una pluralità di indizi: anche quando all’apparenza vi sia un solo fatto indiziante, in realtà esso può essere scomposto in una molteplicità di segnali rivelatori che insieme concorrono a formare il fatto noto; e sempre, in un modo o in un altro, concorrono altre spie che indirettamente corroborano il convincimento giudiziale; “la base del giudizio di fatto non è perciò mai costituita da un solo indizio (ammesso che questo non possa scindersi in una somma di altri indizi minori) ma da tutto il materiale di prova e di osservazione del giudice”62.

Peraltro, sempre in merito alla valutazione degli indizi, si è sottolineato che essi non costituiscono addendi, ma fattori63: pertanto, in caso di pluralità di segni, la convergenza degli stessi produce una valenza cognitiva superiore alla somma delle probabilità singolarmente espresse da ciascuno di essi; il che, ovviamente, è constatazione assai importante relativamente alla correttezza della ricostruzione storica effettuata per via indiziaria: una molteplicità di presunzioni semplici, che separatamente prese manifestassero insufficiente forza dimostrativa, riguardate complessivamente possono palesarsi in grado di assumere un’intensa valenza probatoria64, proprio perché la sovrapposizione e la convergenza dei fattori statistici innalza enormemente l’attendibilità del calcolo probabilistico effettuato, e riduce correlativamente la credibilità di ogni ipotesi difforme.

6. Presunzioni semplici e istituti analoghi: le verità interinali. – Talora si è

Nel documento Le presunzioni nel diritto penale (pagine 102-104)

Outline

Documenti correlati