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Qualsiasi istituto creditizio, intermediario finanziario od operatore non bancario che voglia erogare microcredito si trova innanzitutto a dover strutturare adeguati processi operativi, i quali consentano di selezionare le singole richieste di credito in modo attento, eliminando i progetti di business o a scopo sociale ritenuti molto probabilmente destinati al fallimento o non consoni e quelli presentati da persone o microimprese

ritenute non idonee a livello di requisiti morali o professionali. Tuttavia, la complessità e la lunghezza dell’iter previsto non devono essere tali da scoraggiare chi voglia presentare domanda, evitando così di fungere da ulteriore elemento di esclusione dal circuito creditizio. In questa analisi risulta basilare affrontare il tema delle asimmetrie informative: come in quasi ogni forma di contratto , anche in una transizione creditizia le parti contraenti non dispongono delle medesime informazioni, ma creditore e debitore si trovano a operare disponendo di dati diversi e comunque incompleti rispetto all’altro player, alla sua situazione di fatto e ai motivi profondi che guidano le sue azioni.

In una transazione creditizia, nella quale il futuro debitore richiede un finanziamento al futuro creditore, è il primo a possedere un vantaggio informativo notevole sul secondo. Infatti, il potenziale creditore (banca, intermediario finanziario od operatore non bancario di Mc che sia), non dispone di informazioni precise per quanto riguarda (Becchetti, 2008):

 il valore reale del progetto per finanziare il quale il cliente (ossia il potenziale debitore) richiede il prestito;

 l’impegno che il succitato cliente investe nel realizzarlo;

 il risultato conseguito realizzando il progetto che è stato finanziato;

 la qualità intrinseca del cliente che il soggetto erogatore si trova a vagliare, valutandone le caratteristiche etico-morali, le capacità professionali e l’affidabilità generale dell’individu o.

Questa condizione di parziale “cecità” del soggetto erogatore, futuro creditore, nel valutare il potenziale cliente , futuro debitore, causa tre tipi di asimmetrie informative, che si esplicitano prima, durante e dopo l’effettiva erogazione del credito (Becchetti, 2008; Nicita, Scoppa, 2005):

 la prima asimmetria da affrontare è quella della selezione avversa, o

adverse selection; infatti, l’istituto che eroga credito deve decidere

come tarare il tasso di interesse da richiedere ai clienti . Un corretto tasso di interesse dovrebbe selezionare i progetti presentati, facendo accedere al credito quelli più meritevoli ed escludendo quelli più

scadenti, e coprire i costi da sostenere, sia quelli operativi sia quelli per ottenere il denaro da prestare. L’argomento è spinoso, poiché creare distorsioni è facile: ad esempio, se vengono fissati tassi di interesse troppo alti è possibile che vengano selezionati progetti ad alto rischio e quindi facilmente insolvibili, escludendo al contempo progetti a elevato grado di sicurezza ma con un tasso di rendimento troppo basso per far fronte al tasso di interesse richiesto;

 la seconda asimmetria informativa, che si può verificare lungo l’intervallo che va dall’erogazione del prestito alla realizzazione completa del progetto, è quella dell’azzardo morale o moral hazard. In sintesi, l’istituto creditore (es. banca) non sa se il cliente (es. beneficiario di Mc), dopo aver ricevuto il denaro, si impegnerà al massimo per usare al meglio la somma ricevuta nel concretizzare il progetto finanziato: nel caso lo sforzo da compiere sia elevato e i costi psicologici e sociali della non restituzione siano relativamente lievi, il debitore potrebbe non realizzare quanto promesso. In un contesto come quello europeo e quindi italiano, caratterizzato da società fortemente individualiste dove i vincoli sociali sono generalmente più deboli rispetto a quanto accade nella maggior parte delle comunità dei paesi in vi a di sviluppo, la sanzione sociale che funge da “garanzia intrinseca” sul commitment del cliente nell’impegnarsi al massimo per restituire il prestito è un qualcos a su cui l’istituto erogatore può scarsamente far affidamento : ciò contribuisce a rendere più lievi i costi sociali cui dovrà far fronte il debitore in caso di un suo eventuale comportamento scorretto ;

 la terza asimmetria informativa, che si realizza dopo la conclusione del progetto finanziato, riguarda il fallimento strategico, ossia la dichiarazione da parte del debitore di aver fallito nel tentativo di realizzare il proprio progetto. Lo scopo del cliente dichiarante è di risultare insolvente, sfruttando l’incapacità dell’ente erogatore di

valutare appieno i risultati che il p rimo ha ottenuto, e quindi tenersi quanto ricevuto in prestito.814

Per contrastare gli effetti di tali asimmetrie, l’odierno circuito bancario in gran parte ha scelto di adottare un modello di “collateral-based

lending” (De Vincentiis, 2007 a), ossia un sistema dove il ruolo delle

garanzie ha un peso prevalente nello stabilire a chi erogare credito; anche le recenti regole di Basilea II815 e III816, già accennate, che hanno modificato e stanno variando il quadro normativo del mondo bancario, sembrano andare in questa direzione. Tuttavia, come si è visto, l’effetto distorsivo che si crea è di finanziare solo chi già possiede risorse economico-patrimoniali (Becchetti, 2008) .

Il microcredito si propone di adottare un modello “project-based

lending” (De Vincentiis, 2007 a) dove l’ente erogatore non si affida al

ruolo delle garanzie, contrario alla natura stessa del Mc, ma al legame di fiducia che si instaura con il beneficiario, basato sulle qualità morali, le capacità professionali e la fondatezza del progetto da finanziare di quest’ultimo. Non potendo contare su garanzie patrimoniali reali, su cui rivalersi in caso di default del debitore, l’ente che eroga microcredito si assume un rilevante rischio e, all’interno di una transazione di mercato, “dona fiducia” al ricevente (Orsini, 2014).

Tuttavia, l’istituto erogatore di microcredito sfrutta altre leve per assicurarsi un elevato “commitment” e il massimo impegno da parte del beneficiario (Isaia, 2007).817 In primo luogo, è importante mantenere con quest'ultimo un costante rapporto e seguirlo passo per passo nell’implementazione del progetto finanziato, in modo da verificarne costantemente l’andamento . L’erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio obbligatoriamente previsti dall’ordinamento italiano a favore dei

814 Si suggerisce di leggere: Nicita A., Scoppa V. (2005). 815 Bankpedia, Basilea II, [vedasi in sitografia].

816

Bankpedia, Basilea III, [vedasi in sitografia].

beneficiari di Mc818 consente ai soggetti finanziatori, direttamente o tramite gli operatori qualificati scelti per erogare i servizi, di mantenere un costante controllo sul debitore, finalizzato soprattutto a sostenerlo nelle eventuali difficoltà riscontrate lungo il cammino.

Un’altra possibilità, permessa dall’ordinamento italiano di settore ma di fatto limitata ai soli investimenti per i quali sia possibile farlo, è l’erogazione del finanziamento a rate: eventuali comportamenti “distorti” da parte del debitore causerebbero un’interruzione delle

tranche di credito erogato, per cui quest’ultimo è maggiormente

incentivato a porre il massimo impegno per realizzare al meglio quanto si è proposto. Si ricorda a riguardo che le norme italiane consentono di elevare l’ammontare massimo di un singolo microcredito all’impresa da € 25.000 a € 35.000 solo in presenza di prestiti erogati a rate.819

La possibilità da parte del beneficiario di ottenere nuovi microcrediti, elemento espressamente previsto dalle norme italiane,820 si rivela un fattore poco incentivante in un contesto, quale quello europeo, dove generalmente le possibilità di ottenere credito sono molteplici.

Lo stesso vale per le sanzioni soc iali legate al mancato rispetto degli impegni assunti. In società come quelle prevalenti nei paesi in via di sviluppo di solito la pressione sociale su chi ricevere un credito, e quindi fiducia, è molto forte: ad esempio, la Grameen Bank ha fondato la propria metodologia sul prestito di gruppo, dapprima con una responsabilità congiunta tra i vari membri p er ripagare i prestiti ricevuti e, in seguito, a partire dal 2001, con una responsabilità diretta di ciascun membro solo sul proprio fin anziamento, ma con tutta una serie di meccanismi e strumenti volti a rendere il quadro d’insieme solidale e inclusivo (Novak, 2005).821

818 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 3 e art. 5, co. 5. 819 Si legga nuovamente la seguente norma: Ivi, art 4, co. 1.

820

Ivi, art. 4, co. 2 e art. 5, co. 4.

Risulta utile citare il concetto di “economicità” del gruppo (Brunori, Bleve 2014), secondo il quale si definisce “economico” un gruppo i cui membri, attraverso le relazioni instaurat e e gli scambi di risorse, si valorizzano a vicenda ed estrinsecano ‹ nel gruppo elementi di pluralità

e di diversità riconosciute e riconoscibili come risors e elaborate e accettate nel gruppo›822. Tuttavia, la scarsa valenza delle pressioni sociali in una società tendenzialmente più individualista come la nostra fa si che il prestito di gruppo, in Europa e in Italia, sia generalmente poco usato. Ciò è confermato dai dati prima visti sul M c in Italia.823 Un ulteriore meccanismo per creare “commitment” da parte del beneficiario verso l’ente che concede il Mc consiste nell’obbligare il primo, anche successivamente alla concessione del prestito e durante il periodo di rimborso, a diventare socio o azionista del soggetto erogatore, anche con una piccolissima quota, o a depositare piccole somme presso il medesimo ente o presso un conto che faccia riferimento ad esso (Becchetti, 2008). Va sottolineato che in Italia solo le banche possono raccogliere risparmio e tenere depositi e conti correnti di terzi, per cui tale modalità si presenta complessa per intermediari finanziari ed operatori non bancari di Mc . Forse per quest’ultimi sarebbe possibile aggirare l’ostacolo normativo facendo depositare ai propri clienti delle somme su conti bancari intestati a i suddetti soggetti finanziatori, ma andrebbero verificate le possibilità normative e il senso commerciale del fare tutto ciò.

I soggetti finanziatori possono poi chiedere ai beneficiari di Mc tipi di garanzie diverse da quelle reali: in primis, vi sono le garanzie personali, come la fideiussione824, concesse da uno o più soggetti terzi (che possono essere parenti, amici o colleghi d’affari del beneficiario, ma anche operatori professionali quali ad esempio un confidi) che si

822 Citazione tratta da: Brunori L., Bleve C. (2014), p. 147. 823

CamCom Universitas Mercatorum, Borgomeo C. (a cura) (2014).

impegnano a rispondere di persona del rimborso del debito in caso di inadempienza del destinatario (Isaia, 2007).

In secondo luogo, vi sono le garanzie col laterali, le quali non hanno valore economico tale da coprire l’a mmontare del prestito preso e sono quindi insufficienti al soggetto finanziatori di Mc per rivalersi in caso di inadempienza del debitore, ma si rivelano comunque molto utili per motivare il beneficiario a fare il massimo per ripagare il debito. Tali garanzie collaterali possono essere beni strumentali, presi a garanzia dalla banca, che abbiano un valore strategico per il beneficiario e la sua attività lavorativa (si pensi al camioncino di una persona che trasporta oggetti o all’aratro per un agricoltore), ma anche beni che abbiano un forte valore affettivo per il debitore (come oggetti tramandati in famiglia di generazione in generazione , quali un servizio di ceramiche, un orologio, dei gioielli, un vestito da sposa) (Becchetti, 2008). In ambo i casi, il valore nozionale del bene, ossia quello che esso ha agli occhi di chi riceve il microcredito, è molto alto e supera il suo effettivo valore di mercato, che può essere basso o nullo.