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Si inizia ora a descrivere nei dettagli i vari requisiti e vincoli che limitano il raggio d’azione degli operatori “non bancari” che erogano microcredito, i quali seguono la disciplina in deroga di cui all’art. 111 del TUB, ulteriormente dettagliata dal Decreto n. 176/2014. In relazione alle modalità e ai criteri per rientrare all’interno di tale categoria, è necessario essere registrati all’interno di un apposito elenco,435 meglio disciplinato dall’art. 113 del TUB e sul quale si tornerà in seguito. Per ottenere l’iscrizione all’elenco, l’operatore che eroga Mc deve possedere i seguenti requisiti:436

 forma societaria che rientri tra le società di capitali (nel dettaglio: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata) o cooperative (comprese quindi le cooperative sociali). Risultano pertanto escluse le società di persone: ques ta scelta è forse dovuta al voler far rientrare gli IMc non bancari in forme societarie che garantiscano un’autonomia patrimoniale perfetta, una struttura interna più solida ed un sistema di controlli più stringente;

 ammontare del capitale versato non infe riore a quanto stabilito dalle già citate disposizioni attuative emanate dal Ministro dell’economia

e delle finanze sentita la Banca d'Italia, le quali hanno determinato

che tale somma sia pari a non meno di ‹cinque volte il capitale

minimo previsto per la costituzione delle società per azioni ›437;

435 Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 1. 436

Per approfondire, si indirizza a:

 Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 2;

 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 6.

437 Si rimanda a: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 6, co. 2, lett. c).

Essendo attualmente di € 50.000 il capitale minimo da versare per costituire una società per azioni, in seguito alla modifica dell’art. 2327 del Codice civile apportata dal cosiddetto “Decreto

 possesso dei requisiti sia di onorabilità da parte dei soci di controllo o rilevanti438, sia di onorabilità e professionalità da parte degli esponenti aziendali439. Si sottolinea che, qualora i soci dell’operatore di Mc siano persone giuridiche, i requisiti di onorabilità di cui sopra devono esser posseduti ‹dagli

amministratori e dal direttore generale, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti ›440;

 oggetto sociale della società che sia limitato alle sole attività di cui al comma 1 dell’art. 111 del TUB ed alle attività accessorie e strumentali. Di fatto, questo punto esclude gli IMc non bancari dalla possibilità di svolgere qualsivoglia altra attività che non sia erogare i prestiti e prestare assistenza ai beneficiari, in primis altre attività di microfinanza come ad esempio le microassicurazioni . Le disposizioni attuative ribadiscono tale vincolo441 e l’unica novità introdotta concerne la possibilità di poter erogare il microcredito nella forma di microleasing finanziario442;

 la necessità di presentare un proprio programma di attività che il decreto ministeriale ha stabilito riguardi car atteristiche, condizioni e finalità dei prestiti che si erogheranno, target di clienti, modalità di concessione e di monitoraggio dei prestiti forniti, indicazioni sui soggetti di cui l’operatore di Mc si avvarrà per i servizi ausiliari di competitività”, il capitale minimo da versare per dar vita ad un operatore non bancario di Mc è di

conseguenza pari a € 250.000.

Riguardo al “Decreto competitività”, si indica: Parlamento italiano (2014 b).

438 Si visioni: Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 7.

Interpretando l’art. 7 del presente decreto ministeriale n. 176/2014, le disposizioni sui “soci rilevanti” si applicano a coloro che siano in possesso di quote o azioni dell’operatore di Mc in misura superiore al 10% del totale e che vogliano esercitare il loro diritto di voto anche in relazione alla loro quota di partecipazione che eccede il 10%. Tali disposizioni si applicano anche a chiunque controlli l’operatore di Mc (ai sensi dell'art. 23 del TUB), indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta: in tale circostanza, la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione posseduta dal socio.

439 Ministero dell'economia e delle finanze (2014), art. 8.

Si leggano anche, per approfondire la disciplina su questi aspetti: Ivi, artt. 9-10.

440 Ivi, art. 7, co. 2. 441

Si riporta a: Ivi, art. 6, co. 1.

assistenza e consulenza e sui sistemi per controllare l’attività di quest’ultimi;443

tuttavia, la norma non specifica se tale programma sia da predisporre solo all’avvio dell’attività microcreditizia oppure ciclicamente, ad esempio una volta l’anno.

Tornando sull’oggetto sociale degli IMc non bancari, salta immediatamente all’occhio che per l’ordinamento italiano questi soggetti sono molto specifici e operano solo nel microcredito propriamente detto, senza allargarsi ad altre attività di microfinanza. Inoltre, il disposto combinato dei commi 3 e 3 -bis dell’art. 111 del TUB afferma che un operatore non bancario di Mc può erogare microcredito sociale verso persone vulnerabili solo se congiuntamente eroga Mc all’impresa, e la prima attività non deve mai esser prevalere sulla seconda.444 Anche in questo caso non ha un’univoca interpretazione il concetto di “prevalenza” del microcredito all’impresa rispetto a quello sociale: ci si potrebbe riferire al mero maggior numero di prestiti erogati relativi al Mc all’impresa rispetto a quelli inerenti il Mc di solidarietà, senza considerare il loro effettivo importo, oppure - interpretazione più organica - si potrebbe applicare il parametro per cui la maggioranza delle somme prestate all’interno del portfolio crediti dell’ente debba esser volta a finanziare la nascita o lo sviluppo di microbusiness, siano essi microimprese o ppure attività di lavoro autonomo o libero-professionale. Il TUB non offre ulteriori dettagli a riguardo, ma il recente decreto attuativo ministeriale ha finalmente chiarito che l’interpretazione corretta è quest’ultima, ovvero i prestiti erogati come Mc di solidarietà non possono ‹superare il 49%

dell’ammontare di tutti i finanziamenti concessi ›445

. La disciplina italiana assegna dunque al mi crocredito sociale, rivolto a singoli individui ed ai loro nuclei familiari , una funzione sostanzialmente secondaria e complementare rispetto a quello all’impresa, volto alla

443 Si riporta a: Ivi, art. 6, co. 2, lett. f). 444

Parlamento italiano (1993), art. 111, co. 3, 3-bis.

creazione ed al sostegno di piccoli business: infatti, nella disciplina che regola gli operatori non bancari di Mc, l’attività di concessione del Mc all’impresa deve sempre essere presente e prevalere sull’attività legata al Mc sociale, se quest’ultima è presente.446