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Rispondendo alle esigenze precedentemente emerse ,194 nel 2011 la

Commissione europea ha pubblicato un Codice di buona condotta per l’erogazione di microcrediti, codice che è stato successivamente

aggiornato a giugno 2013.195 Seppur non abbia carattere vincolante, il codice propone una serie di buone pratiche consolidate, inerenti vari aspetti dell’attività di Mc e riconosciute dagli attori di settore, il cui rispetto va a tutto vantaggio dei clienti, degli investitori, dei finanziatori, dei proprietari, delle autorità di regolamentazione e delle organizzazioni partner. Riguardo all’ambito di applicazione, ‹ il codice

di buona condotta si applica innanzitutto agli en ti non bancari erogatori di microcrediti che concedono prestiti di entità non superiore a 25.000 euro a microimprenditori ›196. In relazione alle aree cui le varie indicazioni fanno riferimento, esse sono cinque: rapporti con clienti ed

189

FinTech Africa, [vedasi in sitografia].

190 Banca europea per gli investimenti, Press corner. EIB joins forces with international

development organisations to provide technical assistance grants to African microfinance ventures, [vedasi in sitografia].

191

Si indirizza al seguente link: Banca europea per gli investimenti, EIB involvement in the

microfinance industry, [vedasi in sitografia].

192 Ibidem. 193

University Meets Microfinance, [vedasi in sitografia].

194 Si rinvia a specifici punti di riferimenti bibliografici già accennati:  Commissione europea (2007 a), p. 11;

 Commissione europea (2012 d), p. 12.

195

Si rimanda alla pubblicazione: Commissione europea (2013 a).

investitori, governance, gestione del rischio, regole di rendicontazione, sistemi informativi gestionali.197 Le principali indicazioni inerenti i rapporti con clienti ed investitori sono le seguenti:

 gli enti che erogano microcredit o indicano il costo del prestito attraverso il “tasso annuo effettivo globale” (Taeg)198;

 i clienti hanno il diritto, entro 14 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto di credito, di recedere da quest’ultimo oppure di restituire l’intera somma ottenuta, il tutto senza costi ulteriori e senza dover fornire motivazioni;

 gli IMc si organizzano affinché i reclami dei clienti vengano gestiti da dipendenti appositamente incaricati.

Riguardo alle “best practices” inerenti la gestione, si evidenzia che:

 i fornitori di microprestiti predispongono un piano aziendale che va rivisto con cadenza almeno annuale e, se necessario, aggiornato;

 il piano aziendale degli IMc comprende almeno i seguenti aspetti del progetto: missione, obiettivi e finalità; il mix di clienti e prodotti ed i modelli di consegna, compreso il fabbisogno attuale e futuro di personale; la forma giuridica ed istituzionale; i bilanci preventivo e di previsione in forma dettagliata; i finanziamenti; l’individuazione dei rischi principali e dei modi per gestirli;

 gli enti erogatori di microcredito si dotano di un consiglio di sorveglianza, di un consiglio di amministrazione (CdA) o di un organo con funzioni omologhe;

 la maggioranza dei membri del suddetto CdA risulta indipendente dalla direzione dell’ente;

 gli IMc vengono revisionati annualmente da parte di un revisore contabile esterno.

197 Tutte le informazioni contenute nelle pagine a seguire del presente paragrafo sono tratte dal

Codice di Condotta che si sta esaminando: Commissione europea (2013 a).

Si indica pure: Commissione europea (2013 c).

198

Per approfondirne il significato, si manda al contenuto del link: Banca d’Italia, Che cosa sono il

In relazione alla gestione del rischio, le clausole prioritarie inserite nel codice affermano che:

 gli erogatori di microcredito devono aver previsto procedure e iter formalizzati ed espliciti che consent ano di individuare e valutare i rischi, fissando così le priorità;

 al loro interno, la responsabilità della gestione del rischio è affidata ad un dirigente esecutivo di livello elevato;

 allo scopo di ridurre i rischi assunti concedendo credito, i prestiti da erogare devono essere prima approvati da almeno due persone;

 gli enti erogatori di microcredito possiedono una funzione esplicita di revisione interna, tarata in base alle dimensioni dell’ente.

Riguardo alle regole comuni di rendicontazione, lo scopo è di far sì che tutti gli IMc d’Europa utilizzino medesime voci e medesimi indicatori, definendole e calcolandoli allo stesso modo, e divulghino informazioni similari. Per quanto concerne la rendicontazione finanziaria, il codice consiglia all’ente di mantenere separata la rendicontazione dell’attività di Mc dagli altri suoi ambiti d’azione, nel caso il microcredito non costituisca la sua attività principale od unica: ciò non solo in relazione all’attivo ed al passivo, ma soprattutto alle spese amministrative ed a quelle inerenti le risorse umane. Rimanendo in tema di rendicontazione finanziaria, dovrebbero essere presenti le seguenti voci:

il Portafoglio a rischio (PAR),199 preferibilmente di 30 giorni, il quale comprende il saldo complessivo delle quote di capitale non pagate, siano esse rate scadute o rate future, ma non gli interessi maturati;

l’Indice di sostenibilità operativa,200

che determina in quale misura un ente copre i costi attraverso i ricavi operativi.

199 Per altri dettagli: Rete Italiana di Microfinanza, Glossario della Microfinanza. Portafoglio a

Rischio - Portfolio at Risk (PAR), [vedasi in sitografia].

200 Tale indicatore si calcola tramite la seguente formula: Ricavi operativi / (Spese finanziarie +

importo accantonamenti per perdite su prestiti + spese per il personale + spese amministrative)

Riguardo alla rendicontazione sociale prodotta da ogni singolo ente di microcredito, appare prioritario che esso comunichi annualmente , fra le varie informazioni, la missione sociale perseguita.

Vi sono poi informazioni di rendicontazione sia economico -finanziaria sia gestionale che, come prevede il codice, devono essere diffuse da ciascun IMc attraverso relazioni annuali, in altre sedi rilevanti e tramite una banca dati online fruibile dal pubblico. Risulta particolarmente importante divulgare:

 l’indice di sostenibilità operativa, come indicatore dello stato di salute economico dell’ente;

 appositi dati in riferimento ai reclami, sui quali ogni ente diffonde le seguenti informazioni: a) numero di reclami presentati dai richiedenti o dai clienti sia attuali che passati; b) valore percentuale dei reclami presentati da richiedenti o da clienti presenti e passati in rapporto rispettivamente al numero dei richiedenti e a quello dei clienti sia presenti che passati.

Infine, l’ultima sezione del Codice di buona condotta è incentrata sui “Sistemi informativi gestionali” (SIG), i cosiddetti “management

information systems”,201 e sulle principali caratteristiche che essi dovrebbero avere se applicati ad attività di Mc, ovvero:

 che siano capaci di produrre i dati necessari per i rendiconti gestionali, operativi e finanziari inerenti la dichiarazione dei redditi, il bilancio ed i resoconti quotidiani dei prestiti e delle morosità, consentendo l’elaborazione di indici e tendenze;

 che possano esaminare ed amministrare la qualità e le funzioni del portafoglio di prestiti, anche tramite strumenti atti a gestire le

201 Per “Sistemi informativi gestionali” si intende l’insieme ‹costituito dai procedimenti e dalle

azioni finalizzati alla raccolta dei dati grezzi, al loro trattamento per trasformarli in informazioni utilizzabili e alla divulgazione delle informazioni agli utenti nella forma mento per trasformarli in informazioni utilizzabili e alla divulgazione delle informazioni agli utenti nella forma richiesta›. Si

morosità e a produrre serie storiche sull’andamento generale del portafoglio e su quello specifico relativo a ogni singolo di pendente;

 che siano in grado di registrare e gestire le informazioni e i dati inerenti la clientela.